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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 22945/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27047/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]. e poi [OSCURATO:PERSONA]) in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1653/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] era proprietario di una imbarcazione da diporto, assicurata con più compagnie, tra cuila ACE [OSCURATO:PERSONA]. (d’ora in poi ACE).

Mentre era ormeggiata nel porto di Palermo, l’imbarcazione è affondata. 2.-[OSCURATO:PERSONA], dopo avere recuperato il relitto, e fatto si che le compagnie assicuratrici, per mezzo del broker, effettuassero le indagini sulle cause dell’affondamento, ha ritenuto di dovere abbandonare l’imbarcazione ed ha di conseguenzachiesto alle compagnie il relativo valore assicurato. 2.1.-[OSCURATO:PERSONA], che era delegata dalle altre a gestire il rapporto di co-assicurazione, ha rifiutato l’indennizzo sostenendo che la denuncia di abbandono non era stata rivolta verso tutti gli assicuratori; che comunque l’affondamento della barca si era verificato per colpa dello stesso proprietario. 3.-Il Tribunale in primo grado ha accolto la domanda, ritenendo superflua la denuncia individualmente fatta a ciascun coassicuratore e sufficiente quella fatta alla delegata.

Nel corso di quel giudizio è stata poi disposta CTU sulle cause dell’affondamento, che sono state individuate nel concorso di due fattori: la rottura del coperchiodel filtro d’acqua ed il fatto che le valvole di chiusura della presa a mare del motore non erano state chiuse. 3.1-Ma questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha attribuito a colpa del proprietario la circostanza che quelle valvole fossero rimaste aperte, dovendo invece essere chiuse. 4.-Contro tale sentenza ricorre l’erede del Cortesi, ossia [OSCURATO:PERSONA],con due motivi, di cui chiede il rigetto la ACE.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che 5.- Preliminarmente la ACE eccepisce la nullità della procura rilasciata dalla ricorrente per il presente ricorso, e conseguentemente l’inammissibilità della impugnazione: secondo la controricorrente il ricorsosarebbe stato redatto senza l’indicazione specifica della sentenza impugnata , e prima della redazione del ricorso, dunque come fosse una procura in bianco liberamente utilizzabile dal difensore per qualsivoglia impugnazione , ed in sostanza senza il necessario requisito della specificità, ossia dell’essere la procura finalizzata specificamente al ricorso per Cassazione.L’eccezione è infondata.

Intanto risulta rilasciata dopo il deposito della sentenzaimpugnata, e lo ammette anche la stessa controricorrente, cosi che si deve presumere che è riferita proprio alla impugnazione della sentenza appena emessa, mentre ovviamente la circostanzache una procura sia rilasciata prima che venga redatta la difesa è del tutto normale, posto che è in vista di quella difesa che l’avvocato viene incaricato.

In secondo luogo, l’indicazione della parte che rilascia procura è chiara non solo attraverso la firma materialmente apposta, ma anche per via del nome a stampa cui quella firma corrisponde.

La procura, infine, è congiunta con timbro al ricorso. 5.1-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 75, 132 e 161 c.p.c.

La tesi della ricorrenteè la seguente.

In appello era stata eccepita l’inammissibilità della impugnazione in quanto ACE agiva di fatto anche per conto delle altre compagnie di assicurazione, ma senza espressamente dirlo.

Questa eccezione è stata disattesa dai giudici di appello con l’argomento che non era necessaria l’esplicita spendita del nome, poiché Ace aveva allegato di essere delegata dalle altre compagnie e dal tenore complessivo dell’atto si deduceva che proprio in tale qualità aveva proposto impugnazione.

L’obiezione della ricorrente a tale argomento è che se è vero che la spendita del norme altrui, o meglio il fatto di agire per conto altrui, può essere dedotto da comportamenti concludenti, ciò vale solo nell’ambito dei rapporti sostanziali e non nel processo.

Il motivo è infondato.

E’ pacifico, ed anche perché così interpretato dai giudici di merito e sul punto non c’è contestazione, che la ACE fosse, per apposito atto, delegata dalle altre compagnie “per ogni questione relativa e connessa al contratto di assicurazione stipulato “ (clausola

8.3. delle condizioni di polizza).

Il che autorizzava la ricorrente ad agire per conto altresì degli altri coassicuratori.Non era peraltro necessario che indicasse espressamente la sua qualità, o meglio che espressamente dicesse di agire anche per conto degli altri, ma era sufficiente (e così è avvenuto) che quella circostanza risultasse dagli atti in modo inequivoco (Cass. 9961/ 2017): la Corte di merito ha accertato,e ne ha dato motivazione adeguata, che dal tenore dell’attorisultava che ACE agiva anche quale delegata dagli altri coassicuratori, e che inoltre il Tribunale in primo grado aveva espressamente condannato ACE nella sua qualità di “coassicuratore delegatario”, circostanza da cui era possibile dedurre che in modo non equivoco ACE agiva anche per conto.

L’attività processuale dunque è stata svolta, se non espressamente, comunque in modo concludente anche per conto degli altri coassicuratori. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 1900 c.c.

La ragione principale che ha indotto i giudici di appello a negare l’ indennizzo è nel fatto di avere ritenuto in colpa grave l’assicurato, per non avere costui chiuso le valvoledi presa d’acqua a mare, condotta che ha favorito l’inondazione dello scafo ed il suo affondamento.

Secondo la ricorrente il richiamo all’articolo 1176 c.c. ossia a lla diligenza relativa alla attività svolta,è erroneo, essendo invece il parametro di riferimento quello dell’articolo1900 c.c. che invece postula come grave la colpa solo quando la negligenza è straordinaria, e consiste nella omissione di cautelache chiunque, non solo chi svolge quella attività, deve osservare.

Inoltre, assume la ricorrente che non è affatto certo che la mancata chiusura delle valvole costituisca negligenza, non essendo certo che esse debbano per forza stare chiuse.

Il motivo è inammissibile.

In realtà i giudici di merito (p. 16) fanno applicazione dell’articolo 1900 c.c. e considerano grave la colpa alla stregua del criterio indicato in tale norma, per non avere l’assicurato seguito regole di condotta socialmente diffuse, ed osservate dalla generalità dei cittadini.

La circostanza che chiudere o aprire le valvole sia una cautela che chiunque abbia una barca deve osservare è una circostanza di fatto, che q ui non può essere messa in discussionee che i giudici di merito hanno affermato sulla base non tanto dei forum dei diportisti (che anzi nonhanno tenuto in conto ) ma delle testimonianzeassunte e dei manuali per meccanici allegati in atti.

Ora, va detto che, ove anche si ammettesse, come prospetta la ricorrente, che quella non è una cautela tipicadel proprietario della barca, ma potrebbe essere stata una negligenza dei meccanici cui il proprietario aveva affidato la manutenzione (e risulta pacifico che essa veniva fatta regolarmente ) la conclusione non cambia, posto che nei confronti dell’assicurazione il fatto del meccanico non è fatto del terzo che esclude la colpa dell’assicurato, ma è fatto imputabile a quest’ultimo, salvo il suo dirittoeventualmente di chiederne conto all’autore.

Il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27047/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]. e poi [OSCURATO:PERSONA]) in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1653/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] era proprietario di una imbarcazione da diporto, assicurata con più compagnie, tra cuila ACE [OSCURATO:PERSONA]. (d’ora in poi ACE). Mentre era ormeggiata nel porto di Palermo, l’imbarcazione è affondata. 2.-[OSCURATO:PERSONA], dopo avere recuperato il relitto, e fatto si che le compagnie assicuratrici, per mezzo del broker, effettuassero le indagini sulle cause dell’affondamento, ha ritenuto di dovere abbandonare l’imbarcazione ed ha di conseguenzachiesto alle compagnie il relativo valore assicurato. 2.1.-[OSCURATO:PERSONA], che era delegata dalle altre a gestire il rapporto di co-assicurazione, ha rifiutato l’indennizzo sostenendo che la denuncia di abbandono non era stata rivolta verso tutti gli assicuratori; che comunque l’affondamento della barca si era verificato per colpa dello stesso proprietario. 3.-Il Tribunale in primo grado ha accolto la domanda, ritenendo superflua la denuncia individualmente fatta a ciascun coassicuratore e sufficiente quella fatta alla delegata. Nel corso di quel giudizio è stata poi disposta CTU sulle cause dell’affondamento, che sono state individuate nel concorso di due fattori: la rottura del coperchiodel filtro d’acqua ed il fatto che le valvole di chiusura della presa a mare del motore non erano state chiuse. 3.1-Ma questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha attribuito a colpa del proprietario la circostanza che quelle valvole fossero rimaste aperte, dovendo invece essere chiuse. 4.-Contro tale sentenza ricorre l’erede del Cortesi, ossia [OSCURATO:PERSONA],con due motivi, di cui chiede il rigetto la ACE. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 5.- Preliminarmente la ACE eccepisce la nullità della procura rilasciata dalla ricorrente per il presente ricorso, e conseguentemente l’inammissibilità della impugnazione: secondo la controricorrente il ricorsosarebbe stato redatto senza l’indicazione specifica della sentenza impugnata , e prima della redazione del ricorso, dunque come fosse una procura in bianco liberamente utilizzabile dal difensore per qualsivoglia impugnazione , ed in sostanza senza il necessario requisito della specificità, ossia dell’essere la procura finalizzata specificamente al ricorso per Cassazione.L’eccezione è infondata. Intanto risulta rilasciata dopo il deposito della sentenzaimpugnata, e lo ammette anche la stessa controricorrente, cosi che si deve presumere che è riferita proprio alla impugnazione della sentenza appena emessa, mentre ovviamente la circostanzache una procura sia rilasciata prima che venga redatta la difesa è del tutto normale, posto che è in vista di quella difesa che l’avvocato viene incaricato. In secondo luogo, l’indicazione della parte che rilascia procura è chiara non solo attraverso la firma materialmente apposta, ma anche per via del nome a stampa cui quella firma corrisponde. La procura, infine, è congiunta con timbro al ricorso. 5.1-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 75, 132 e 161 c.p.c. La tesi della ricorrenteè la seguente. In appello era stata eccepita l’inammissibilità della impugnazione in quanto ACE agiva di fatto anche per conto delle altre compagnie di assicurazione, ma senza espressamente dirlo. Questa eccezione è stata disattesa dai giudici di appello con l’argomento che non era necessaria l’esplicita spendita del nome, poiché Ace aveva allegato di essere delegata dalle altre compagnie e dal tenore complessivo dell’atto si deduceva che proprio in tale qualità aveva proposto impugnazione. L’obiezione della ricorrente a tale argomento è che se è vero che la spendita del norme altrui, o meglio il fatto di agire per conto altrui, può essere dedotto da comportamenti concludenti, ciò vale solo nell’ambito dei rapporti sostanziali e non nel processo. Il motivo è infondato. E’ pacifico, ed anche perché così interpretato dai giudici di merito e sul punto non c’è contestazione, che la ACE fosse, per apposito atto, delegata dalle altre compagnie “per ogni questione relativa e connessa al contratto di assicurazione stipulato “ (clausola 8.3. delle condizioni di polizza). Il che autorizzava la ricorrente ad agire per conto altresì degli altri coassicuratori.Non era peraltro necessario che indicasse espressamente la sua qualità, o meglio che espressamente dicesse di agire anche per conto degli altri, ma era sufficiente (e così è avvenuto) che quella circostanza risultasse dagli atti in modo inequivoco (Cass. 9961/ 2017): la Corte di merito ha accertato,e ne ha dato motivazione adeguata, che dal tenore dell’attorisultava che ACE agiva anche quale delegata dagli altri coassicuratori, e che inoltre il Tribunale in primo grado aveva espressamente condannato ACE nella sua qualità di “coassicuratore delegatario”, circostanza da cui era possibile dedurre che in modo non equivoco ACE agiva anche per conto. L’attività processuale dunque è stata svolta, se non espressamente, comunque in modo concludente anche per conto degli altri coassicuratori. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 1900 c.c. La ragione principale che ha indotto i giudici di appello a negare l’ indennizzo è nel fatto di avere ritenuto in colpa grave l’assicurato, per non avere costui chiuso le valvoledi presa d’acqua a mare, condotta che ha favorito l’inondazione dello scafo ed il suo affondamento. Secondo la ricorrente il richiamo all’articolo 1176 c.c. ossia a lla diligenza relativa alla attività svolta,è erroneo, essendo invece il parametro di riferimento quello dell’articolo1900 c.c. che invece postula come grave la colpa solo quando la negligenza è straordinaria, e consiste nella omissione di cautelache chiunque, non solo chi svolge quella attività, deve osservare. Inoltre, assume la ricorrente che non è affatto certo che la mancata chiusura delle valvole costituisca negligenza, non essendo certo che esse debbano per forza stare chiuse. Il motivo è inammissibile. In realtà i giudici di merito (p. 16) fanno applicazione dell’articolo 1900 c.c. e considerano grave la colpa alla stregua del criterio indicato in tale norma, per non avere l’assicurato seguito regole di condotta socialmente diffuse, ed osservate dalla generalità dei cittadini. La circostanza che chiudere o aprire le valvole sia una cautela che chiunque abbia una barca deve osservare è una circostanza di fatto, che q ui non può essere messa in discussionee che i giudici di merito hanno affermato sulla base non tanto dei forum dei diportisti (che anzi nonhanno tenuto in conto ) ma delle testimonianzeassunte e dei manuali per meccanici allegati in atti. Ora, va detto che, ove anche si ammettesse, come prospetta la ricorrente, che quella non è una cautela tipicadel proprietario della barca, ma potrebbe essere stata una negligenza dei meccanici cui il proprietario aveva affidato la manutenzione (e risulta pacifico che essa veniva fatta regolarmente ) la conclusione non cambia, posto che nei confronti dell’assicurazione il fatto del meccanico non è fatto del terzo che esclude la colpa dell’assicurato, ma è fatto imputabile a quest’ultimo, salvo il suo dirittoeventualmente di chiederne conto all’autore. Il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, de
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