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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44606/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli con la impugnata sentenza, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla 3 sezione di questa Corte con sentenza dell'8 febbraio 2022, in riforma della sentenza emessa dal gup di Napoli in data 11.11.2019, ferma restando la qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche in anni 11 mesi 4 e giorni 20 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era sato ritenuto colpevole in primo grado del reato di cui all'art. 74 dpr 309 del 1990 quale organizzatore di una associazione finalizzata alla illecita commercializzazione di sostanza stupefacente nonché di quindici reati fine.

2. La sentenza della terza sezione di questa Corte aveva annullato la prima decisione della corte territoriale di Napoli limitatamente alle censure relative alla riqualificazione dei reati contestati ai sensi degli artt. 74 comma 6 e 73 comma 5

3. Con la gravata sentenza la Corte territoriale ha ritenuto infondate entrambe le richieste di riqualificazione dei reati.

4. Avverso tale decisione ricorre il Musco lamentando con un primo motivo la mancata o comunque incompleta allegazione del capo di imputazione sulla scorta del quale era stato pronunciato il giudizio rescissorio.

Con un secondo motivo lamenta erronea applic:azione della legge penale quanto all'art. 74 commi 1 e 6 DPR n. 309/1990 [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (cfr. ex plurimis, Sez.3,, 28675 del 24/09/2020), secondo cui la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo.

Nella specie peraltro l'imputato non ha neanche indicato il concreto pregiudizio subito a causa di tale mancanza.

6. Parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza.

La Corte territoriale sul punto, quanto alla esclusione della fattispecie meno grave di cui all'art. 74, comma 6, DPR 39/1990, ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità), adde rispetto a quanto indicato nella sentenza impugnata, Sez. 6 n. 1642 del 09/10/2019.

Ha poi sottolineato che i reati fine non posson comunque ritenersi di lieve entità avendo ad ocigetto in moli casi l'acquisto di droga del tipo cocaina, eroina, crack, relative a quantità certamente non modeste di stupefacente in relazione dell'elevato numero di "affari" cui il gruppo era dedito.

Trattasi di motivazione in linea con il dictum della sentenza rescindente, logica e coerente con le risultanze processuali con cui peraltro il ricorrente non si confronta adeguatamente.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C £000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 4 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli con la impugnata sentenza, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla 3 sezione di questa Corte con sentenza dell'8 febbraio 2022, in riforma della sentenza emessa dal gup di Napoli in data 11.11.2019, ferma restando la qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche in anni 11 mesi 4 e giorni 20 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era sato ritenuto colpevole in primo grado del reato di cui all'art. 74 dpr 309 del 1990 quale organizzatore di una associazione finalizzata alla illecita commercializzazione di sostanza stupefacente nonché di quindici reati fine. 2. La sentenza della terza sezione di questa Corte aveva annullato la prima decisione della corte territoriale di Napoli limitatamente alle censure relative alla riqualificazione dei reati contestati ai sensi degli artt. 74 comma 6 e 73 comma 5 3. Con la gravata sentenza la Corte territoriale ha ritenuto infondate entrambe le richieste di riqualificazione dei reati. 4. Avverso tale decisione ricorre il Musco lamentando con un primo motivo la mancata o comunque incompleta allegazione del capo di imputazione sulla scorta del quale era stato pronunciato il giudizio rescissorio. Con un secondo motivo lamenta erronea applic:azione della legge penale quanto all'art. 74 commi 1 e 6 DPR n. 309/1990 [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (cfr. ex plurimis, Sez.3,, 28675 del 24/09/2020), secondo cui la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. Nella specie peraltro l'imputato non ha neanche indicato il concreto pregiudizio subito a causa di tale mancanza. 6. Parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza. La Corte territoriale sul punto, quanto alla esclusione della fattispecie meno grave di cui all'art. 74, comma 6, DPR 39/1990, ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità), adde rispetto a quanto indicato nella sentenza impugnata, Sez. 6 n. 1642 del 09/10/2019. Ha poi sottolineato che i reati fine non posson comunque ritenersi di lieve entità avendo ad ocigetto in moli casi l'acquisto di droga del tipo cocaina, eroina, crack, relative a quantità certamente non modeste di stupefacente in relazione dell'elevato numero di "affari" cui il gruppo era dedito. Trattasi di motivazione in linea con il dictum della sentenza rescindente, logica e coerente con le risultanze processuali con cui peraltro il ricorrente non si confronta adeguatamente. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C £000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 4 luglio 202
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