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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1259/2020

ECLI:EU:C:2020:231
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0249

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 marzo 2020 ( 1 ) Causa C‑249/19 JE contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Determinazione della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro – Interpretazione dell’espressione “non preved[e] il divorzio” – Criteri di valutazione – Interpretazione restrittiva o estensiva»

1. Nel suo rinvio pregiudiziale, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiede che sia interpretato l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 ( 2 ), disposizione che, ad oggi, non è stata ancora oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia ( 3 ).

La controversia oggetto del procedimento principale riguarda un’azione che contrappone JE e KF in relazione alla determinazione della legge applicabile al loro procedimento di divorzio.

Il regolamento de quo – primo strumento di diritto internazionale privato adottato nella storia dell’Unione europea nel quadro del meccanismo della «cooperazione rafforzata» – è stato descritto nella dottrina come un successo e come una pietra angolare per un futuro diritto di famiglia dell’Unione ( 4 ). [OSCURATO:PERSONA] è uno dei 17 Stati membri che partecipano a detta cooperazione rafforzata.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione europea

1. Regolamento (CE) n. 2201/2003

2. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 5 ) così dispone: «Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: (…) b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi».

2. Regolamento (UE) n. 1259/2010

3. L’articolo 5 del regolamento n. 1259/2010 ( 6 ), dal titolo «Scelta della legge applicabile dalle parti», prevede quanto segue: «1.

I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale.

In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro».

4. L’articolo 8 del regolamento di cui trattasi, rubricato «Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti», stabilisce quanto segue: «In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale».

5. L’articolo 10 del regolamento di cui trattasi, dal titolo «Applicazione della legge del foro», così dispone: «Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro».

6. L’articolo 12 del regolamento succitato, recante il titolo «Ordine pubblico», prevede quanto segue: «L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro».

B. Diritto rumeno

7. A norma dell’articolo 2600, paragrafi 2 e 3, del codice civile rumeno: «(2) Se la legge straniera, così determinata, non permette il divorzio o lo ammette in condizioni eccezionalmente restrittive, si applica la legge rumena, nel caso in cui uno fra i coniugi sia, alla data della domanda di divorzio, cittadino rumeno o abbia la sua residenza abituale in [OSCURATO:PERSONA]. (3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili anche nel caso in cui il divorzio sia disciplinato dalla legge scelta dai coniugi».

II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. JE e KF contraevano matrimonio a Iași, [OSCURATO:PERSONA], il 2 settembre 2001 e dalla loro relazione nasceva a Verona (Italia), il 23 giugno 2005, una figlia.

9. Il 13 ottobre 2016 JE agiva dinanzi alla Judecătoria Iași (Tribunale di primo grado di Iași, [OSCURATO:PERSONA]) presentando domanda di divorzio nei confronti di KF.

10. Con sentenza civile del 31 maggio 2017, detto giudice declinava la competenza a dirimere la controversia a favore della Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del quinto distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nel cui ruolo detta controversia veniva registrata il 9 agosto 2017.

11. Con sentenza civile del 20 febbraio 2018, detto giudice riconosceva la competenza generale dei giudici rumeni a pronunciarsi sul procedimento di divorzio in questione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.

Inoltre, stabiliva che la legge applicabile alla controversia fosse la legge italiana a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, posto che, alla data di presentazione in sede giudiziale della domanda di divorzio, le parti avevano la propria residenza abituale in Italia (avendo esse risieduto in detto paese per un periodo considerevole).

12. A tal riguardo, la Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del quinto distretto di [OSCURATO:PERSONA]) osservava che, ai sensi del diritto italiano, una domanda di divorzio come quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] può essere presentata unicamente previa separazione personale dei coniugi constatata o disposta da un organo giurisdizionale e a condizione che siano trascorsi almeno tre anni tra la data della separazione personale e il momento in cui il giudice viene adito con la domanda di divorzio.

13. Non essendo stata dimostrata l’intervenuta adozione di un provvedimento giudiziale attestante lo stato di separazione personale delle parti, e in mancanza, nel diritto rumeno, di una procedura di separazione personale, detto giudice stabiliva che la procedura di cui trattasi doveva svolgersi dinanzi ai giudici italiani, con conseguente inammissibilità di ogni domanda proposta a tal fine dinanzi a quelli rumeni.

14. JE impugnava detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, affermando che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare l’articolo 2600, paragrafo 2, del codice civile rumeno, che «rappresenta la trasposizione nella legislazione rumena dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010».

15. JE invocava parimenti l’articolo 12 del regolamento n. 1259/2010, deducendo che l’applicazione della legge italiana sarebbe manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro competente, ragion per cui si renderebbe necessario disapplicare la legge straniera altrimenti applicabile al procedimento di divorzio, applicando invece la legge rumena.

16. In tale contesto, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «[Se l’articolo] 10 del regolamento n. 1259/2010, secondo cui [“q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro” [debba essere inteso] nel senso [che] l’espressione “la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preved[e] il divorzio” sia da interpretare in modo restrittivo e letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio, previo al divorzio, relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti».

17. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte i governi rumeno, tedesco e portoghese e la Commissione europea.

Le parti non hanno chiesto la fissazione di un’udienza, che non si è tenuta.

III. Analisi A. Risposta alla questione pregiudiziale

18. È importante osservare che tutte le parti intervenute nel presente procedimento affermano che l’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretato in maniera restrittiva , nel senso che l’espressione «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio», ivi contenuta, si riferisce unicamente ai casi in cui il diritto straniero applicabile non preveda alcuna forma di divorzio, ossia non conosca l’istituto del divorzio.

19. Nelle presenti conclusioni, sono giunto a ritenere che detta interpretazione sia manifestamente corretta.

20. L’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 esclude l’applicazione della legge individuata a norma degli articoli 5 e 8 del medesimo regolamento qualora, in particolare, detta legge non preveda il divorzio (si tratta della prima alternativa di cui all’articolo 10, in prosieguo, anche: la «disposizione in esame»).

Nella pratica, un ricorso frequente a detta alternativa è inverosimile, posto che essa mira a fornire un rimedio per i rari casi in cui non esista una normativa in materia di divorzio (all’interno dell’UE, Malta è stato l’ultimo Stato membro a introdurre il divorzio a seguito di un referendum tenutosi nel 2011 ( 7 )).

In pratica, tutti gli Stati hanno attualmente leggi in materia di divorzio, fatta eccezione per le Filippine e lo Stato del Vaticano, dove è consentito solo l’annullamento del matrimonio.

L’articolo 10 tutela il diritto al divorzio e, ricordo, disposizioni simili (che garantiscono anch’esse un diritto al divorzio sotto forma di uno standard minimo) esistono anche nelle norme nazionali sul conflitto di leggi, e hanno ispirato la disposizione in esame ( 8 ).

21. La questione sollevata dal giudice del rinvio scaturisce dal fatto che la legge applicabile nella causa oggetto del procedimento principale è, a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, quella italiana.

Ai sensi del diritto italiano, è possibile richiedere il divorzio solo in caso di separazione personale preventivamente constatata o disposta in sede giudiziale, mentre la legge del foro (vale a dire, la legge rumena) non prevede una procedura siffatta.

22. Al di là di quanto affermato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, desidero sottolineare che il regolamento n. 1259/2010 è direttamente applicabile e non richiede alcuna trasposizione o disposizione corrispondente nel diritto nazionale.

Pertanto, per stabilire la legge applicabile a una domanda di divorzio come quella di cui al procedimento principale, i giudici rumeni possono soltanto applicare il regolamento n. 1259/2010 e il giudice del rinvio non dovrebbe richiamarsi al riguardo al codice civile rumeno ( 9 ) in quanto non rilevante nelle circostanze di specie.

23. Il giudice del rinvio osserva che, in base alla giurisprudenza nazionale, in circostanze come quelle qui in esame, in cui ai giudici rumeni è sottoposta una domanda di separazione personale o una domanda di divorzio non preceduta da una separazione personale constatata o disposta in conformità al diritto italiano, i giudici rumeni respingono dette domande perché, rispettivamente: a) irricevibili (in quanto il diritto rumeno non prevede una procedura di separazione personale); b) premature (in ragione del fatto che il divorzio è chiesto direttamente dinanzi ai giudici rumeni senza una previa separazione personale disposta da un’autorità giurisdizionale italiana); o c) infondate, come nel caso di specie (in ragione di detti due motivi tra loro combinati ( 10 )).

24. In altre parole, il giudice del rinvio spiega che ostacoli di natura procedurale (derivanti dall’assenza nel diritto rumeno di una procedura di separazione personale) comportavano l’adozione, per detti casi, di soluzioni processuali che non consentivano un’analisi nel merito di tali domande.

25. Come spiegherò in prosieguo, occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che la prima alternativa prevista all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretata in maniera restrittiva.

1. Sulla formulazione e sulla struttura della disposizione in esame

26. La prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 è formulata in modo chiaro.

La legge del foro si applica soltanto «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio» (vale a dire, quando una coppia coniugata non abbia alcuna possibilità di divorziare).

Nulla suggerisce che detta alternativa trovi applicazione anche quando il diritto straniero applicabile consenta il divorzio, assoggettandolo però a condizioni restrittive (ad esempio, la previa separazione personale).

27. Pertanto, la formulazione «non preved[e] il divorzio» non può significare che la legge applicabile «preveda il divorzio a determinate condizioni (sostanziali o procedurali)».

28. Infatti, come osservato dalla Commissione, benché tutti gli Stati membri abbiano proprie norme in materia di divorzio, le condizioni variano da uno Stato membro all’altro e il semplice fatto che la legge applicabile sia più restrittiva (della legge del foro) non significa, ovviamente, che essa «non preveda il divorzio», nella misura in cui, una volta soddisfatte le condizioni da essa previste, il divorzio può essere pronunciato.

29. Ne consegue che la formulazione della prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 si riferisce unicamente ai casi in cui la legge straniera applicabile non riconosca una disciplina giuridica per il divorzio ( 11 ).

30. Ciò trova conferma nel considerando 24 del regolamento di cui trattasi ( 12 ), in base al quale la legge dell’autorità giurisdizionale adita si applicherebbe unicamente quando la legge applicabile «non prevede il divorzio».

Ancora una volta, nulla indica che, alla luce di detto considerando, l’articolo 10 si riferisca anche a situazioni in cui il divorzio sia ammesso, ma subordinato a condizioni restrittive.

31. La prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 rappresenta una conseguenza dell’applicazione universale delle norme dell’Unione sul conflitto di leggi in materia di divorzio e separazione personale, conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento: «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante».

Detta disposizione postula l’«ammissibilità del divorzio» quale aspetto generale e positivo delle norme dell’Unione sul conflitto di leggi in relazione al divorzio e alla separazione personale e, in concreto , del diritto internazionale europeo di famiglia.

Il favor divortii nel regolamento n. 1259/2010 è rafforzato dai principi di autonomia delle parti e di collegamento più stretto alle parti.

Dette regole dell’Unione richiedono, per così dire, un «effettivo e irrinunciabile diritto al divorzio» ( 13 ).

32. Pertanto, la mia interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 trova conferma nella dottrina, secondo cui tale disposizione riguarda il caso in cui la legge applicabile a norma degli articoli 5 o 8 del regolamento di cui trattasi non preveda alcuna disciplina giuridica per il divorzio e in cui il divorzio non sarebbe affatto possibile.

Pertanto, la disposizione non copre un caso in cui un matrimonio non può essere sciolto per il mancato soddisfacimento di determinati prerequisiti: ad esempio se la legge applicabile prevede motivi di divorzio restrittivi, come la condizione di un (più) lungo periodo di separazione.

L’applicazione dell’articolo 10 sarà altresì preclusa se la legge di uno Stato prevede requisiti eccessivamente restrittivi per il divorzio ( 14 ).

33. Quando la legge applicabile, determinata in forza degli articoli 5 o 8 del regolamento n. 1259/2010 «non preved[a] il divorzio», la prima alternativa contenuta all’articolo 10 di detto regolamento colma tale lacuna indicando la lex fori.

A titolo esemplificativo, e diversamente da quanto avviene nel caso di specie, se il procedimento di divorzio dinanzi al giudice del rinvio fosse stato disciplinato dal diritto delle Filippine (che prevede soltanto la separazione personale, e non il divorzio), detto giudice avrebbe potuto ricorrere al diritto rumeno per pronunciare il divorzio ( 15 ).

34. Concordo con la posizione del governo tedesco, secondo cui una lettura delle disposizioni succitate in combinato disposto con altre disposizioni del regolamento n. 1259/2010 rafforza l’interpretazione della prima alternativa contenuta all’articolo 10 di detto regolamento come priva di effetti quando la legge straniera applicabile consente il divorzio alla condizione che vi sia stata una previa e obbligatoria separazione personale.

35. Dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1259/2010 risulta che quest’ultimo di applica al divorzio e alla separazione personale.

Quando singole disposizioni di detto regolamento si applicano (anche) alla separazione personale, ciò è menzionato esplicitamente nella formulazione dei relativi articoli ( 16 ).

36. Pertanto, il regolamento n. 1259/2010 non attribuisce alla separazione personale un ruolo secondario.

Se la prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento de quo fosse applicabile anche a casi in cui il divorzio è consentito, ma subordinato alla previa separazione personale, allora dovremmo muovere dall’assunto che il legislatore dell’Unione avrebbe legiferato esplicitamente in tal senso.

37. Nel caso di specie, il diritto italiano, quale legge applicabile, non vieta il divorzio, ma si limita a subordinarlo a determinati requisiti, che esso è competente a prevedere nel quadro del proprio diritto sostanziale di famiglia.

Pertanto, nella fattispecie, la legge applicabile deve essere determinata in conformità degli articoli 5 o 8 del regolamento n. 1259/2010, e non del suo articolo 10.

2. Interpretazione sistematica o contestuale della disposizione in esame

38. Ritengo (in linea con il governo portoghese) corretto richiamarsi anche all’articolo 13 e al considerando 26 del regolamento n. 1259/2010.

Tali disposizioni militano contro un’interpretazione dell’espressione «non prevede il divorzio» nel senso che la legge straniera applicabile lo subordina a determinate condizioni, ma fanno propendere per una lettura della disposizione in esame nel senso che la legge applicabile non deve prevedere il divorzio in alcun caso.

39. L’articolo 13 del regolamento n. 1259/2010 stabilisce che nessuna disposizione di detto regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio ad emettere una decisione di divorzio.

Ritengo (al pari della Commissione) che detta disposizione abbia un valore meramente dichiarativo e non normativo.

Nel caso di specie, la sua rilevanza risiede nell’espressione «non prevede il divorzio», che riprende la formulazione dell’articolo 10.

40. L’articolo 13 è spiegato nel considerando 26 del regolamento n. 1259/2010.

Esso indica che, «[l]addove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l’istituto del divorzio».

41. Il considerando 26 fornisce una spiegazione chiara che va oltre lo specifico contesto dell’articolo 13 circa l’interpretazione dell’espressione «non prevede il divorzio».

La spiegazione ivi contenuta si applica anche all’articolo 10, che impiega la medesima espressione.

42. Infatti, anche la dottrina giuridica afferma che, benché il considerando 26 si riferisca all’articolo 13 del regolamento n. 1259/2010, l’articolo 10 risulta di più chiara interpretazione se letto in combinato disposto con detto considerando.

Dal considerando 26 si evince che se il divorzio è un concetto noto nel diritto applicabile, ma i coniugi non vi possono ricorrere in ragione delle circostanze specifiche del loro rapporto, allora l’articolo 10 non trova applicazione e la causa può essere valutata unicamente alla luce dell’articolo 12 di detto regolamento ( 17 ).

43. Pertanto, l’articolo 10 non si riferisce a situazioni in cui un vincolo matrimoniale non può essere sciolto per l’insussistenza di determinati requisiti, ad esempio perché non sono soddisfatti i presupposti restrittivi [come, ad esempio, un (più) lungo periodo di separazione stabilito dalla pertinente normativa in materia di divorzio].

L’articolo 10 non trova inoltre applicazione quando la legge dello Stato preveda, per il divorzio, requisiti irragionevolmente stringenti ( 18 ).

Posto che il diritto italiano contempla l’istituto del divorzio, l’articolo 10 non trova, nella specie, applicazione.

3. Interpretazione storica della disposizione in esame

44. L’interpretazione storica implica che una norma debba essere interpretata alla luce della sua genesi, tenendo conto delle diverse fasi che hanno condotto alla sua adozione.

45. La proposta iniziale di regolamento che modifica il regolamento n. 2201/2003 ( 19 ) non conteneva una disposizione equivalente all’attuale articolo 10 del regolamento n. 1259/2010.

Nel corso dei successivi negoziati, vari Stati membri hanno sostenuto la posizione secondo cui il divorzio è un diritto che deve essere garantito nei loro sistemi giuridici nazionali ( 20 ).

Vista l’impossibilità di raggiungere un accordo su detta proposta, nel 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( 21 ).

46. Il testo divenuto l’articolo 10 era già comparso nella proposta della Commissione del 2010 quale bozza di articolo 5, e il suo contenuto è rimasto invariato nel corso dell’iter legislativo.

Nel preambolo, la motivazione fornita per il suo inserimento era quella di evitare discriminazioni.

Anche il considerando 20 della proposta presentava la stessa formulazione dell’attuale considerando 24, senza tuttavia includere alcun riferimento alla disposizione relativa all’ordine pubblico ( 22 ).

47. Anche l’interpretazione storica conferma la lettura restrittiva della disposizione in esame da me propugnata nelle presenti conclusioni.

Infatti, la prima alternativa contenuta all’articolo 10 è stata introdotta soprattutto in considerazione del diritto maltese (posto che, all’epoca della redazione del regolamento, detto paese non prevedeva la concessione del divorzio ( 23 )).

48. Come osservato dal governo portoghese, la disposizione in esame esprime il principio del favor divortii, nel senso che vieta l’applicazione di un diritto sostanziale che non consenta il divorzio, anche qualora tale diritto sia stato scelto di comune accordo dai coniugi.

49. Inoltre, né i travaux préparatoires né il considerando 24 del regolamento di cui trattasi contengono indicazioni del fatto che l’articolo 10 dovrebbe essere applicabile anche quando la legge straniera preveda sì il divorzio, ma lo assoggetti a condizioni restrittive.

50. Piuttosto, come osservato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni e come sottolineato dalla Commissione, nel considerando 26 del regolamento il legislatore dell’Unione ha chiarito che l’espressione «non prevede il divorzio», utilizzata negli articoli 13 e 10, dovrebbe essere interpretata nel contesto dell’articolo 10, nel senso che la legge del foro si applica quando la legge applicabile non preveda l’istituto del divorzio.

4. Ratio della disposizione in esame

51. Concordo con i governi tedesco e rumeno che l’interpretazione restrittiva della prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 deriva, segnatamente, dal carattere derogatorio della disposizione di cui trattasi (segnatamente che si discosta dalle regole sancite negli articoli 5 e 8 di detto regolamento) e dai suoi considerando 24 e 26 del regolamento.

52. Pertanto, l’articolo 10 non riconosce al giudice competente alcuna discrezionalità e lo pone dinanzi a un’alternativa semplice e oggettiva: o la legge applicabile prevede l’istituto del divorzio oppure no.

53. Una siffatta interpretazione trova conferma negli obiettivi del regolamento n. 1259/2010, che sono espressamente chiariti nei suoi considerando 9 e 29.

54. Essi mirano ad armonizzare le norme sul conflitto di leggi in materia di divorzio e separazione personale al fine di rafforzare la certezza del diritto (gli articoli 5 e 8 del regolamento n. 1259/2010 individuano chiaramente la legge applicabile a un divorzio o a una separazione personale), la prevedibilità e la flessibilità, evitando nel contempo il rischio del forum shopping (ossia la ricerca del giudice più favorevole tra gli Stati membri), e sono quindi diretti ad agevolare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione.

La prevedibilità del diritto applicabile degli Stati membri partecipanti rappresenta anche uno strumento per contenere l’incentivo al forum shopping, che era agevolato dalla vasta scelta di autorità giurisdizionali prevista dall’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003.

55. È importante osservare, come fatto dalla Commissione, che, adottando regole comuni in materia di conflitti di leggi, gli Stati membri partecipanti hanno accettato il principio secondo cui i loro giudici possono in effetti essere tenuti ad applicare il diritto straniero malgrado le eventuali differenze che ciò possa presentare rispetto alla loro normativa nazionale, e hanno riconosciuto che le sole eccezioni previste a tale principio sono quelle contemplate negli articoli 10, 12 e 13 del regolamento n. 1259/2010.

Pertanto, la possibilità di applicare la legge del foro, prevista all’articolo 10 di detto regolamento, rappresenta un’ eccezione a detto principio che, in quanto tale, deve essere interpretata in maniera restrittiva ( 24 ).

56. Per contro, un’interpretazione estensiva della disposizione in esame, come prospettata nella questione pregiudiziale, vanificherebbe l’autonomia riconosciuta ai coniugi in materia di divorzio e di separazione personale (prevista a norma dell’articolo 5 del regolamento) e precluderebbe l’applicazione (ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, in mancanza di una scelta ad opera delle parti) della legge più strettamente collegata ai medesimi.

57. L’interpretazione estensiva contrasterebbe anche con l’obiettivo perseguito dal regolamento di garantire la certezza del diritto per i cittadini e potrebbe altresì incoraggiare il forum shopping, posto che una parte che richiede il divorzio potrebbe presentare una domanda dinanzi ai giudici di uno Stato membro in cui la legge prevede condizioni meno restrittive per la sua concessione.

Ed invero, essa comprometterebbe anche il soddisfacimento dell’obiettivo di prevedibilità perseguito dal succitato regolamento, posto che richiederebbe un’analisi soggettiva e caso per caso delle condizioni di concessione del divorzio in base alla legge applicabile e una valutazione soggettiva della misura in cui dette condizioni possono essere qualificate come restrittive.

58. Inoltre, come osservato dal governo tedesco, in linea di principio, la concessione del divorzio solo a determinate condizioni costituisce la regola piuttosto che un’eccezione e, nel presente caso, a mio parere, le condizioni previste dalla legge italiana non sono talmente restrittive da rendere in pratica impossibile ottenere un divorzio.

B. Sugli effetti della risposta alla questione pregiudiziale

59. Considerato (i) che, nella questione pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva il problema che il diritto rumeno non conosce il concetto di separazione personale e non contiene pertanto alcuna disposizione processuale applicabile a tali procedure; (ii) l’approccio delle autorità giurisdizionali rumene menzionato al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, e (iii) che occorre fornire una risposta completa e utile al giudice del rinvio, a mio parere, è necessario che la Corte fornisca anche indicazioni sulle conseguenze della risposta suggerita alla questione pregiudiziale.

60. Ritengo che «per fornire al giudice nazionale una risposta utile al fine dell’applicazione del diritto [dell’Unione] nella causa sottoposta al suo giudizio» ( 25 ), sia necessario valutare qui in che misura il giudice del rinvio sia tenuto ad applicare il diritto italiano in materia di divorzio, se quest’ultimo prevede una separazione personale obbligatoria, procedura per la quale non esiste nel diritto rumeno né una disposizione né una misura equivalente.

61. Infatti, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale «tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni» ( 26 ).

62. Anzitutto, a norma della sezione 1 del capo II, del regolamento n. 2201/2003, il giudice di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi su una domanda di divorzio non può declinare la propria competenza (diversamente dal giudice adito in materia di responsabilità genitoriale, che, a norma dell’articolo 15 di detto regolamento, può rivolgersi ai giudici di un altro Stato membro) ed è tenuto a pronunciarsi su detta domanda di divorzio.

63. Concordo con il governo tedesco che gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata attuata con il regolamento n. 1259/2010 devono garantire che sia il divorzio sia la separazione personale possano essere concessi dai loro rispettivi giudici.

Pertanto, a mio avviso, invece di ritenere che la separazione personale debba essere preventivamente constatata o disposta dinanzi ai giudici italiani, i giudici rumeni dovrebbero consentire una siffatta procedura e applicare per analogia regole procedurali nazionali in materia di divorzio o addirittura adattare regole procedurali straniere (italiane) in materia di separazione personale (in combinato disposto con le norme nazionali rumene).

Le disposizioni di cui al regolamento n. 1259/2010 risulterebbero altrimenti parzialmente inefficaci.

64. In primo luogo, la separazione personale rappresenta un elemento chiave del regolamento n. 1259/2010 e, in secondo luogo, non vi è nulla di inusuale nel fatto che un giudice sia chiamato a pronunciarsi su una separazione personale in conformità della legge applicabile a norma di detto regolamento.

Ne consegue che il giudice del rinvio non può rifiutare di pronunciarsi sulla domanda proposta nel procedimento principale sulla base dell’articolo 12 del regolamento succitato (che è riservato a casi eccezionali ( 27 )) deducendo che il suo diritto nazionale non prevede la separazione personale o norme procedurali per la separazione personale.

65. A titolo di soluzione concreta nel caso di specie, la Commissione ha proposto che il giudice adito applichi le condizioni sostanziali previste dal diritto applicabile e rinunci ad applicare le condizioni procedurali ivi previste, laddove il diritto processuale del foro non consenta di soddisfarle.

Pertanto, se, in un caso specifico, sono soddisfatte le condizioni sostanziali per un provvedimento di separazione personale, il giudice del foro può rimediare alla propria impossibilità di emettere un provvedimento siffatto derogando a detta condizione procedurale straniera.

66. Concordo.

A mio avviso, una soluzione del genere sarebbe equilibrata e corrisponderebbe all’intenzione implicita del legislatore dell’Unione.

In primo luogo, essa non incoraggerebbe indebitamente il forum shopping, perché richiederebbe il soddisfacimento delle condizioni sostanziali previste dalla legge applicabile.

Il ricorrente non potrebbe aggirare tali condizioni rivolgendosi a un altro giudice in forza delle disposizioni, oltremodo generose, del regolamento n. 2201/2003 e chiedendo l’applicazione della propria legge (le parti possono evitare tali condizioni piuttosto facilmente se concordano sulla scelta della legge del foro).

67. In secondo luogo, la soluzione di cui trattasi sarebbe coerente con il principio fondamentale nell’ambito del conflitto di leggi, secondo il quale una questione procedurale ricade nella legge del foro.

Tale principio si riflette anche nel principio di diritto dell’Unione secondo cui, salva diversa previsione, le procedure sono rivolte ai giudici e alle autorità che trattano una causa, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ( 28 ).

68. Infatti, in una serie di atti recenti, il legislatore dell’Unione si è trovato ad affrontare la questione di come garantire al meglio il rispetto dei contenuti della legge applicabile nello Stato del foro , anche qualora quest’ultima non abbia un concetto giuridico (sostanziale) equivalente.

Tali strumenti prevedono meccanismi per l’adattamento del diritto sostanziale e processuale nazionale al fine di garantire il corretto risultato in base alla legge applicabile.

Si possono ricordare, ad esempio, le regole sulla legge applicabile nel regolamento (UE) n. 650/2012 ( 29 ) sull’adattamento dei diritti reali (articolo 31) e sulla nomina e i poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni (articolo 29), nonché nel regolamento (UE) 2016/1103 ( 30 ) e nel regolamento (UE) 2016/1104 ( 31 ), sull’adattamento dei diritti reali (articolo 29).

69. Sebbene il regolamento n. 1259/2010 non preveda specificamente un siffatto adattamento, esso neppure lo vieta espressamente.

IV. Conclusione

70. Per le suesposte ragioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale deve essere interpretato nel senso che l’espressione “[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio” si applica unicamente quando la legge straniera applicabile non prevede alcuna forma di divorzio; in altre parole, non riconosce l’istituto del divorzio .

Tuttavia, quando la legge applicabile prevede una condizione risultante dal suo diritto processuale – condizione che il giudice adito non è in grado di applicare a causa dei limiti imposti dal proprio diritto processuale – il giudice adito può rimuovere detta condizione se nel caso dinanzi ad esso pendente sono soddisfatte le condizioni previste dal diritto sostanziale della lex causae.

Nel caso di specie, il giudice adito non è tenuto a riconoscere, attraverso un procedimento distinto, la separazione personale delle parti per un periodo di tre anni prima del divorzio.

Tuttavia, nel procedimento di divorzio, egli deve confermare che detta condizione relativa alla separazione personale sia stata soddisfatta.

Al fine di acquisire la prova del rispetto di detta condizione, il giudice adito è tenuto ad adattare, nella misura necessaria, il diritto processuale del foro. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( GU 2010, L 343, pag. 10 , anche noto come «regolamento Roma III»). ( 3 ) È vero che la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla disposizione di cui trattasi nelle cause sfociate nell’ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni ( C‑281/15 , EU:C:2016:343 ) e nella sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 ).

Tuttavia, in detta ordinanza la Corte ha negato la propria competenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate, mentre nella sentenza succitata essa non è stata chiamata a interpretare la disposizione di cui trattasi.

V. anche nota 12 delle presenti conclusioni. ( 4 ) Per la maggior parte degli Stati partecipanti il regolamento ha comportato almeno due cambiamenti essenziali: da un lato, l’introduzione dell’autonomia delle parti e, dall’altro la sostituzione della cittadinanza con la residenza abituale quale principale criterio di collegamento rilevante in mancanza di una clausola contrattuale di scelta del diritto.

V. Basedow, J., [OSCURATO:PERSONA]: Comments on the [OSCURATO:PERSONA] III Regulation , in Verbeke, A.-L., Scherpe, J.M., Declerck, C., Helms, T., e Senaeve, P., Confronting the Frontiers of Family and [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag.

150. ( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 , noto anche come «regolamento Bruxelles II bis»). ( 6 ) Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( GU 2010, L 343, pag. 10 ). ( 7 ) Articolo 66 B del Codice civile introdotto con il [OSCURATO:PERSONA] (legge di modifica del Codice civile),

[OSCURATO:PERSONA]

di Malta n. 18784 del 29 luglio 2011. ( 8 ) V., ad esempio, per la Spagna, articolo 107, paragrafo 2, seconda frase, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA]; per la Germania, articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, dell’Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA] (BGB); per l’Italia, articolo 31, paragrafo 2, della legge 31.5.1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; per il Belgio, articolo 55, paragrafo 3, della Loi portant le [OSCURATO:PERSONA] de droit international privé del 2004.

V. Lein, E., in Calliess, G.-P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary , seconda edizione, Kluwer, 2015, 916, Pereira, P., [OSCURATO:PERSONA] III: la compétence juridictionnelle et la loi applicable en matière matrimoniale , RMCUE, 2007, pag. 394 e Basedow, J., op. cit., pag.

148. ( 9 ) Come il giudice del rinvio fa nel punto 15 dell’ordinanza di rinvio (nella sezione dal titolo «Disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie»). ( 10 ) Le considerazioni svolte dal Tribunale di primo grado si riferivano sia al fatto che le parti non erano precedentemente in regime di separazione in forza di un provvedimento giudiziale, sia al fatto che una siffatta separazione è inammissibile in quanto il diritto rumeno non prevede una procedura di separazione personale.

V. punti 14 e 26 dell’ordinanza di rinvio. ( 11 ) Questa interpretazione è largamente difesa nella dottrina.

Infatti, non ho incontrato alcuna dottrina a sostegno dell’interpretazione opposta.

V., ad esempio, Helms, T., in Rauscher, T., [OSCURATO:PERSONA]- und Kollisionsrecht: EuZPR/EuIPR – Kommentar , Band V, 4 a ed., ottoschmidt, 2016, pag.

885. Citerò ulteriori contributi dottrinali nel prosieguo delle presenti conclusioni. ( 12 ) Per quanto attiene alla questione sotto il profilo delle diverse versioni linguistiche del considerando di cui trattasi, v. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Sahyouni ( C‑372/16 , EU:C:2017:686 , paragrafi 76 e 77 ) e Lein, E., op. cit., pag.

920. ( 13 ) «Ein wirksames und unverzichtbares Grundrecht auf Scheidung» (v.

Gruber, U.P., Scheidung auf Europäisch – die Rom III-[OSCURATO:PERSONA] , IPRax 2012, pag. 391, e de Maizière, N., [OSCURATO:PERSONA] nach der Rom III-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag. 244). ( 14 ) Tolani, M., in Althammer, C., Brussels IIa [and] [OSCURATO:PERSONA] III , Beck, 2019, pag.

360. ( 15 )

V. Lein, E., op. cit., pag.

919. Per altri esempi, v.

Henrich, D., [OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] , in Verbeke, A.‑L., Scherpe, J.M., Declerck, C., Helms, T., e Senaeve, P., op. cit., pag.

707. ( 16 ) V., ad esempio, la seconda alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010, che si riferisce a situazioni in cui la legge applicabile «non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale » (il corsivo è mio). ( 17 ) Lein, E., op. cit., pag. 920. V., anche, Helms, T., op. cit., pag. 885 (contenente, nella nota 19, rimandi ad ulteriore dottrina a sostegno di questa posizione).

V., anche, Gruber, U.P., op. cit., pag.

390. ( 18 ) Tolani, M., in Althammer, C., Brüssel IIa [und] Rom III: Kommentar , Beck, 2014, pag.

362. ( 19 ) COM(2006) 399 definitivo. ( 20 )

V. documento del Consiglio 8364/07 (Presse 77), pag. 11 della versione in lingua tedesca. ( 21 ) COM(2010) 105/2 definitivo. ( 22 )

V. Lein, E., op. cit., pag.

919. ( 23 ) Per la stessa interpretazione, v.

Helms, T., op. cit., pag.

885. ( 24 ) V., ad esempio, sentenza del 6 giugno 2019, Weil ( C‑361/18 , EU:C:2019:473 , punto 43 ). ( 25 ) Sentenza del 28 giugno 1978, Simmenthal ( 70/77 , EU:C:1978:139 , punto 57 ). ( 26 ) Sentenza del 29 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑492/14 , EU:C:2016:732 , punto 43 ). ( 27 )

V. considerando 25 del regolamento n. 1259/2010. ( 28 )

V. sentenza del 7 giugno 2007, van de Weerd e a. ( da C‑222/05 a C‑225/05 , EU:C:2007:318 ; v., in particolare, punto 28). ( 29 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 30 ) Regolamento del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ( GU 2016, L 183, pag. 1 ). ( 31 ) Regolamento del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate ( GU 2016, L 183, pag. 30 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0249 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 marzo 2020 ( 1 ) Causa C‑249/19 JE contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Determinazione della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro – Interpretazione dell’espressione “non preved[e] il divorzio” – Criteri di valutazione – Interpretazione restrittiva o estensiva» 1. Nel suo rinvio pregiudiziale, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiede che sia interpretato l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 ( 2 ), disposizione che, ad oggi, non è stata ancora oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia ( 3 ). La controversia oggetto del procedimento principale riguarda un’azione che contrappone JE e KF in relazione alla determinazione della legge applicabile al loro procedimento di divorzio. Il regolamento de quo – primo strumento di diritto internazionale privato adottato nella storia dell’Unione europea nel quadro del meccanismo della «cooperazione rafforzata» – è stato descritto nella dottrina come un successo e come una pietra angolare per un futuro diritto di famiglia dell’Unione ( 4 ). [OSCURATO:PERSONA] è uno dei 17 Stati membri che partecipano a detta cooperazione rafforzata. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione europea 1. Regolamento (CE) n. 2201/2003 2. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 5 ) così dispone: «Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: (…) b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi». 2. Regolamento (UE) n. 1259/2010 3. L’articolo 5 del regolamento n. 1259/2010 ( 6 ), dal titolo «Scelta della legge applicabile dalle parti», prevede quanto segue: «1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. 3.   Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro». 4. L’articolo 8 del regolamento di cui trattasi, rubricato «Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti», stabilisce quanto segue: «In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale». 5. L’articolo 10 del regolamento di cui trattasi, dal titolo «Applicazione della legge del foro», così dispone: «Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro». 6. L’articolo 12 del regolamento succitato, recante il titolo «Ordine pubblico», prevede quanto segue: «L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro». B. Diritto rumeno 7. A norma dell’articolo 2600, paragrafi 2 e 3, del codice civile rumeno: «(2)   Se la legge straniera, così determinata, non permette il divorzio o lo ammette in condizioni eccezionalmente restrittive, si applica la legge rumena, nel caso in cui uno fra i coniugi sia, alla data della domanda di divorzio, cittadino rumeno o abbia la sua residenza abituale in [OSCURATO:PERSONA]. (3)   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili anche nel caso in cui il divorzio sia disciplinato dalla legge scelta dai coniugi». II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 8. JE e KF contraevano matrimonio a Iași, [OSCURATO:PERSONA], il 2 settembre 2001 e dalla loro relazione nasceva a Verona (Italia), il 23 giugno 2005, una figlia. 9. Il 13 ottobre 2016 JE agiva dinanzi alla Judecătoria Iași (Tribunale di primo grado di Iași, [OSCURATO:PERSONA]) presentando domanda di divorzio nei confronti di KF. 10. Con sentenza civile del 31 maggio 2017, detto giudice declinava la competenza a dirimere la controversia a favore della Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del quinto distretto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nel cui ruolo detta controversia veniva registrata il 9 agosto 2017. 11. Con sentenza civile del 20 febbraio 2018, detto giudice riconosceva la competenza generale dei giudici rumeni a pronunciarsi sul procedimento di divorzio in questione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. Inoltre, stabiliva che la legge applicabile alla controversia fosse la legge italiana a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, posto che, alla data di presentazione in sede giudiziale della domanda di divorzio, le parti avevano la propria residenza abituale in Italia (avendo esse risieduto in detto paese per un periodo considerevole). 12. A tal riguardo, la Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del quinto distretto di [OSCURATO:PERSONA]) osservava che, ai sensi del diritto italiano, una domanda di divorzio come quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] può essere presentata unicamente previa separazione personale dei coniugi constatata o disposta da un organo giurisdizionale e a condizione che siano trascorsi almeno tre anni tra la data della separazione personale e il momento in cui il giudice viene adito con la domanda di divorzio. 13. Non essendo stata dimostrata l’intervenuta adozione di un provvedimento giudiziale attestante lo stato di separazione personale delle parti, e in mancanza, nel diritto rumeno, di una procedura di separazione personale, detto giudice stabiliva che la procedura di cui trattasi doveva svolgersi dinanzi ai giudici italiani, con conseguente inammissibilità di ogni domanda proposta a tal fine dinanzi a quelli rumeni. 14. JE impugnava detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, affermando che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare l’articolo 2600, paragrafo 2, del codice civile rumeno, che «rappresenta la trasposizione nella legislazione rumena dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010». 15. JE invocava parimenti l’articolo 12 del regolamento n. 1259/2010, deducendo che l’applicazione della legge italiana sarebbe manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro competente, ragion per cui si renderebbe necessario disapplicare la legge straniera altrimenti applicabile al procedimento di divorzio, applicando invece la legge rumena. 16. In tale contesto, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «[Se l’articolo] 10 del regolamento n. 1259/2010, secondo cui [“q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro” [debba essere inteso] nel senso [che] l’espressione “la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preved[e] il divorzio” sia da interpretare in modo restrittivo e letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio, previo al divorzio, relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti». 17. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte i governi rumeno, tedesco e portoghese e la Commissione europea. Le parti non hanno chiesto la fissazione di un’udienza, che non si è tenuta. III. Analisi A. Risposta alla questione pregiudiziale 18. È importante osservare che tutte le parti intervenute nel presente procedimento affermano che l’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretato in maniera restrittiva , nel senso che l’espressione «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio», ivi contenuta, si riferisce unicamente ai casi in cui il diritto straniero applicabile non preveda alcuna forma di divorzio, ossia non conosca l’istituto del divorzio. 19. Nelle presenti conclusioni, sono giunto a ritenere che detta interpretazione sia manifestamente corretta. 20. L’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 esclude l’applicazione della legge individuata a norma degli articoli 5 e 8 del medesimo regolamento qualora, in particolare, detta legge non preveda il divorzio (si tratta della prima alternativa di cui all’articolo 10, in prosieguo, anche: la «disposizione in esame»). Nella pratica, un ricorso frequente a detta alternativa è inverosimile, posto che essa mira a fornire un rimedio per i rari casi in cui non esista una normativa in materia di divorzio (all’interno dell’UE, Malta è stato l’ultimo Stato membro a introdurre il divorzio a seguito di un referendum tenutosi nel 2011 ( 7 )). In pratica, tutti gli Stati hanno attualmente leggi in materia di divorzio, fatta eccezione per le Filippine e lo Stato del Vaticano, dove è consentito solo l’annullamento del matrimonio. L’articolo 10 tutela il diritto al divorzio e, ricordo, disposizioni simili (che garantiscono anch’esse un diritto al divorzio sotto forma di uno standard minimo) esistono anche nelle norme nazionali sul conflitto di leggi, e hanno ispirato la disposizione in esame ( 8 ). 21. La questione sollevata dal giudice del rinvio scaturisce dal fatto che la legge applicabile nella causa oggetto del procedimento principale è, a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento n. 1259/2010, quella italiana. Ai sensi del diritto italiano, è possibile richiedere il divorzio solo in caso di separazione personale preventivamente constatata o disposta in sede giudiziale, mentre la legge del foro (vale a dire, la legge rumena) non prevede una procedura siffatta. 22. Al di là di quanto affermato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, desidero sottolineare che il regolamento n. 1259/2010 è direttamente applicabile e non richiede alcuna trasposizione o disposizione corrispondente nel diritto nazionale. Pertanto, per stabilire la legge applicabile a una domanda di divorzio come quella di cui al procedimento principale, i giudici rumeni possono soltanto applicare il regolamento n. 1259/2010 e il giudice del rinvio non dovrebbe richiamarsi al riguardo al codice civile rumeno ( 9 ) in quanto non rilevante nelle circostanze di specie. 23. Il giudice del rinvio osserva che, in base alla giurisprudenza nazionale, in circostanze come quelle qui in esame, in cui ai giudici rumeni è sottoposta una domanda di separazione personale o una domanda di divorzio non preceduta da una separazione personale constatata o disposta in conformità al diritto italiano, i giudici rumeni respingono dette domande perché, rispettivamente: a) irricevibili (in quanto il diritto rumeno non prevede una procedura di separazione personale); b) premature (in ragione del fatto che il divorzio è chiesto direttamente dinanzi ai giudici rumeni senza una previa separazione personale disposta da un’autorità giurisdizionale italiana); o c) infondate, come nel caso di specie (in ragione di detti due motivi tra loro combinati ( 10 )). 24. In altre parole, il giudice del rinvio spiega che ostacoli di natura procedurale (derivanti dall’assenza nel diritto rumeno di una procedura di separazione personale) comportavano l’adozione, per detti casi, di soluzioni processuali che non consentivano un’analisi nel merito di tali domande. 25. Come spiegherò in prosieguo, occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che la prima alternativa prevista all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 deve essere interpretata in maniera restrittiva. 1. Sulla formulazione e sulla struttura della disposizione in esame 26. La prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 è formulata in modo chiaro. La legge del foro si applica soltanto «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio» (vale a dire, quando una coppia coniugata non abbia alcuna possibilità di divorziare). Nulla suggerisce che detta alternativa trovi applicazione anche quando il diritto straniero applicabile consenta il divorzio, assoggettandolo però a condizioni restrittive (ad esempio, la previa separazione personale). 27. Pertanto, la formulazione «non preved[e] il divorzio» non può significare che la legge applicabile «preveda il divorzio a determinate condizioni (sostanziali o procedurali)». 28. Infatti, come osservato dalla Commissione, benché tutti gli Stati membri abbiano proprie norme in materia di divorzio, le condizioni variano da uno Stato membro all’altro e il semplice fatto che la legge applicabile sia più restrittiva (della legge del foro) non significa, ovviamente, che essa «non preveda il divorzio», nella misura in cui, una volta soddisfatte le condizioni da essa previste, il divorzio può essere pronunciato. 29. Ne consegue che la formulazione della prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 si riferisce unicamente ai casi in cui la legge straniera applicabile non riconosca una disciplina giuridica per il divorzio ( 11 ). 30. Ciò trova conferma nel considerando 24 del regolamento di cui trattasi ( 12 ), in base al quale la legge dell’autorità giurisdizionale adita si applicherebbe unicamente quando la legge applicabile «non prevede il divorzio». Ancora una volta, nulla indica che, alla luce di detto considerando, l’articolo 10 si riferisca anche a situazioni in cui il divorzio sia ammesso, ma subordinato a condizioni restrittive. 31. La prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 rappresenta una conseguenza dell’applicazione universale delle norme dell’Unione sul conflitto di leggi in materia di divorzio e separazione personale, conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento: «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante». Detta disposizione postula l’«ammissibilità del divorzio» quale aspetto generale e positivo delle norme dell’Unione sul conflitto di leggi in relazione al divorzio e alla separazione personale e, in concreto , del diritto internazionale europeo di famiglia. Il favor divortii nel regolamento n. 1259/2010 è rafforzato dai principi di autonomia delle parti e di collegamento più stretto alle parti. Dette regole dell’Unione richiedono, per così dire, un «effettivo e irrinunciabile diritto al divorzio» ( 13 ). 32. Pertanto, la mia interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 trova conferma nella dottrina, secondo cui tale disposizione riguarda il caso in cui la legge applicabile a norma degli articoli 5 o 8 del regolamento di cui trattasi non preveda alcuna disciplina giuridica per il divorzio e in cui il divorzio non sarebbe affatto possibile. Pertanto, la disposizione non copre un caso in cui un matrimonio non può essere sciolto per il mancato soddisfacimento di determinati prerequisiti: ad esempio se la legge applicabile prevede motivi di divorzio restrittivi, come la condizione di un (più) lungo periodo di separazione. L’applicazione dell’articolo 10 sarà altresì preclusa se la legge di uno Stato prevede requisiti eccessivamente restrittivi per il divorzio ( 14 ). 33. Quando la legge applicabile, determinata in forza degli articoli 5 o 8 del regolamento n. 1259/2010 «non preved[a] il divorzio», la prima alternativa contenuta all’articolo 10 di detto regolamento colma tale lacuna indicando la lex fori. A titolo esemplificativo, e diversamente da quanto avviene nel caso di specie, se il procedimento di divorzio dinanzi al giudice del rinvio fosse stato disciplinato dal diritto delle Filippine (che prevede soltanto la separazione personale, e non il divorzio), detto giudice avrebbe potuto ricorrere al diritto rumeno per pronunciare il divorzio ( 15 ). 34. Concordo con la posizione del governo tedesco, secondo cui una lettura delle disposizioni succitate in combinato disposto con altre disposizioni del regolamento n. 1259/2010 rafforza l’interpretazione della prima alternativa contenuta all’articolo 10 di detto regolamento come priva di effetti quando la legge straniera applicabile consente il divorzio alla condizione che vi sia stata una previa e obbligatoria separazione personale. 35. Dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1259/2010 risulta che quest’ultimo di applica al divorzio e alla separazione personale. Quando singole disposizioni di detto regolamento si applicano (anche) alla separazione personale, ciò è menzionato esplicitamente nella formulazione dei relativi articoli ( 16 ). 36. Pertanto, il regolamento n. 1259/2010 non attribuisce alla separazione personale un ruolo secondario. Se la prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento de quo fosse applicabile anche a casi in cui il divorzio è consentito, ma subordinato alla previa separazione personale, allora dovremmo muovere dall’assunto che il legislatore dell’Unione avrebbe legiferato esplicitamente in tal senso. 37. Nel caso di specie, il diritto italiano, quale legge applicabile, non vieta il divorzio, ma si limita a subordinarlo a determinati requisiti, che esso è competente a prevedere nel quadro del proprio diritto sostanziale di famiglia. Pertanto, nella fattispecie, la legge applicabile deve essere determinata in conformità degli articoli 5 o 8 del regolamento n. 1259/2010, e non del suo articolo 10. 2. Interpretazione sistematica o contestuale della disposizione in esame 38. Ritengo (in linea con il governo portoghese) corretto richiamarsi anche all’articolo 13 e al considerando 26 del regolamento n. 1259/2010. Tali disposizioni militano contro un’interpretazione dell’espressione «non prevede il divorzio» nel senso che la legge straniera applicabile lo subordina a determinate condizioni, ma fanno propendere per una lettura della disposizione in esame nel senso che la legge applicabile non deve prevedere il divorzio in alcun caso. 39. L’articolo 13 del regolamento n. 1259/2010 stabilisce che nessuna disposizione di detto regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio ad emettere una decisione di divorzio. Ritengo (al pari della Commissione) che detta disposizione abbia un valore meramente dichiarativo e non normativo. Nel caso di specie, la sua rilevanza risiede nell’espressione «non prevede il divorzio», che riprende la formulazione dell’articolo 10. 40. L’articolo 13 è spiegato nel considerando 26 del regolamento n. 1259/2010. Esso indica che, «[l]addove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l’istituto del divorzio». 41. Il considerando 26 fornisce una spiegazione chiara che va oltre lo specifico contesto dell’articolo 13 circa l’interpretazione dell’espressione «non prevede il divorzio». La spiegazione ivi contenuta si applica anche all’articolo 10, che impiega la medesima espressione. 42. Infatti, anche la dottrina giuridica afferma che, benché il considerando 26 si riferisca all’articolo 13 del regolamento n. 1259/2010, l’articolo 10 risulta di più chiara interpretazione se letto in combinato disposto con detto considerando. Dal considerando 26 si evince che se il divorzio è un concetto noto nel diritto applicabile, ma i coniugi non vi possono ricorrere in ragione delle circostanze specifiche del loro rapporto, allora l’articolo 10 non trova applicazione e la causa può essere valutata unicamente alla luce dell’articolo 12 di detto regolamento ( 17 ). 43. Pertanto, l’articolo 10 non si riferisce a situazioni in cui un vincolo matrimoniale non può essere sciolto per l’insussistenza di determinati requisiti, ad esempio perché non sono soddisfatti i presupposti restrittivi [come, ad esempio, un (più) lungo periodo di separazione stabilito dalla pertinente normativa in materia di divorzio]. L’articolo 10 non trova inoltre applicazione quando la legge dello Stato preveda, per il divorzio, requisiti irragionevolmente stringenti ( 18 ). Posto che il diritto italiano contempla l’istituto del divorzio, l’articolo 10 non trova, nella specie, applicazione. 3. Interpretazione storica della disposizione in esame 44. L’interpretazione storica implica che una norma debba essere interpretata alla luce della sua genesi, tenendo conto delle diverse fasi che hanno condotto alla sua adozione. 45. La proposta iniziale di regolamento che modifica il regolamento n. 2201/2003 ( 19 ) non conteneva una disposizione equivalente all’attuale articolo 10 del regolamento n. 1259/2010. Nel corso dei successivi negoziati, vari Stati membri hanno sostenuto la posizione secondo cui il divorzio è un diritto che deve essere garantito nei loro sistemi giuridici nazionali ( 20 ). Vista l’impossibilità di raggiungere un accordo su detta proposta, nel 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( 21 ). 46. Il testo divenuto l’articolo 10 era già comparso nella proposta della Commissione del 2010 quale bozza di articolo 5, e il suo contenuto è rimasto invariato nel corso dell’iter legislativo. Nel preambolo, la motivazione fornita per il suo inserimento era quella di evitare discriminazioni. Anche il considerando 20 della proposta presentava la stessa formulazione dell’attuale considerando 24, senza tuttavia includere alcun riferimento alla disposizione relativa all’ordine pubblico ( 22 ). 47. Anche l’interpretazione storica conferma la lettura restrittiva della disposizione in esame da me propugnata nelle presenti conclusioni. Infatti, la prima alternativa contenuta all’articolo 10 è stata introdotta soprattutto in considerazione del diritto maltese (posto che, all’epoca della redazione del regolamento, detto paese non prevedeva la concessione del divorzio ( 23 )). 48. Come osservato dal governo portoghese, la disposizione in esame esprime il principio del favor divortii, nel senso che vieta l’applicazione di un diritto sostanziale che non consenta il divorzio, anche qualora tale diritto sia stato scelto di comune accordo dai coniugi. 49. Inoltre, né i travaux préparatoires né il considerando 24 del regolamento di cui trattasi contengono indicazioni del fatto che l’articolo 10 dovrebbe essere applicabile anche quando la legge straniera preveda sì il divorzio, ma lo assoggetti a condizioni restrittive. 50. Piuttosto, come osservato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni e come sottolineato dalla Commissione, nel considerando 26 del regolamento il legislatore dell’Unione ha chiarito che l’espressione «non prevede il divorzio», utilizzata negli articoli 13 e 10, dovrebbe essere interpretata nel contesto dell’articolo 10, nel senso che la legge del foro si applica quando la legge applicabile non preveda l’istituto del divorzio. 4. Ratio della disposizione in esame 51. Concordo con i governi tedesco e rumeno che l’interpretazione restrittiva della prima alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 deriva, segnatamente, dal carattere derogatorio della disposizione di cui trattasi (segnatamente che si discosta dalle regole sancite negli articoli 5 e 8 di detto regolamento) e dai suoi considerando 24 e 26 del regolamento. 52. Pertanto, l’articolo 10 non riconosce al giudice competente alcuna discrezionalità e lo pone dinanzi a un’alternativa semplice e oggettiva: o la legge applicabile prevede l’istituto del divorzio oppure no. 53. Una siffatta interpretazione trova conferma negli obiettivi del regolamento n. 1259/2010, che sono espressamente chiariti nei suoi considerando 9 e 29. 54. Essi mirano ad armonizzare le norme sul conflitto di leggi in materia di divorzio e separazione personale al fine di rafforzare la certezza del diritto (gli articoli 5 e 8 del regolamento n. 1259/2010 individuano chiaramente la legge applicabile a un divorzio o a una separazione personale), la prevedibilità e la flessibilità, evitando nel contempo il rischio del forum shopping (ossia la ricerca del giudice più favorevole tra gli Stati membri), e sono quindi diretti ad agevolare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. La prevedibilità del diritto applicabile degli Stati membri partecipanti rappresenta anche uno strumento per contenere l’incentivo al forum shopping, che era agevolato dalla vasta scelta di autorità giurisdizionali prevista dall’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003. 55. È importante osservare, come fatto dalla Commissione, che, adottando regole comuni in materia di conflitti di leggi, gli Stati membri partecipanti hanno accettato il principio secondo cui i loro giudici possono in effetti essere tenuti ad applicare il diritto straniero malgrado le eventuali differenze che ciò possa presentare rispetto alla loro normativa nazionale, e hanno riconosciuto che le sole eccezioni previste a tale principio sono quelle contemplate negli articoli 10, 12 e 13 del regolamento n. 1259/2010. Pertanto, la possibilità di applicare la legge del foro, prevista all’articolo 10 di detto regolamento, rappresenta un’ eccezione a detto principio che, in quanto tale, deve essere interpretata in maniera restrittiva ( 24 ). 56. Per contro, un’interpretazione estensiva della disposizione in esame, come prospettata nella questione pregiudiziale, vanificherebbe l’autonomia riconosciuta ai coniugi in materia di divorzio e di separazione personale (prevista a norma dell’articolo 5 del regolamento) e precluderebbe l’applicazione (ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, in mancanza di una scelta ad opera delle parti) della legge più strettamente collegata ai medesimi. 57. L’interpretazione estensiva contrasterebbe anche con l’obiettivo perseguito dal regolamento di garantire la certezza del diritto per i cittadini e potrebbe altresì incoraggiare il forum shopping, posto che una parte che richiede il divorzio potrebbe presentare una domanda dinanzi ai giudici di uno Stato membro in cui la legge prevede condizioni meno restrittive per la sua concessione. Ed invero, essa comprometterebbe anche il soddisfacimento dell’obiettivo di prevedibilità perseguito dal succitato regolamento, posto che richiederebbe un’analisi soggettiva e caso per caso delle condizioni di concessione del divorzio in base alla legge applicabile e una valutazione soggettiva della misura in cui dette condizioni possono essere qualificate come restrittive. 58. Inoltre, come osservato dal governo tedesco, in linea di principio, la concessione del divorzio solo a determinate condizioni costituisce la regola piuttosto che un’eccezione e, nel presente caso, a mio parere, le condizioni previste dalla legge italiana non sono talmente restrittive da rendere in pratica impossibile ottenere un divorzio. B. Sugli effetti della risposta alla questione pregiudiziale 59. Considerato (i) che, nella questione pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva il problema che il diritto rumeno non conosce il concetto di separazione personale e non contiene pertanto alcuna disposizione processuale applicabile a tali procedure; (ii) l’approccio delle autorità giurisdizionali rumene menzionato al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, e (iii) che occorre fornire una risposta completa e utile al giudice del rinvio, a mio parere, è necessario che la Corte fornisca anche indicazioni sulle conseguenze della risposta suggerita alla questione pregiudiziale. 60. Ritengo che «per fornire al giudice nazionale una risposta utile al fine dell’applicazione del diritto [dell’Unione] nella causa sottoposta al suo giudizio» ( 25 ), sia necessario valutare qui in che misura il giudice del rinvio sia tenuto ad applicare il diritto italiano in materia di divorzio, se quest’ultimo prevede una separazione personale obbligatoria, procedura per la quale non esiste nel diritto rumeno né una disposizione né una misura equivalente. 61. Infatti, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale «tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni» ( 26 ). 62. Anzitutto, a norma della sezione 1 del capo II, del regolamento n. 2201/2003, il giudice di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi su una domanda di divorzio non può declinare la propria competenza (diversamente dal giudice adito in materia di responsabilità genitoriale, che, a norma dell’articolo 15 di detto regolamento, può rivolgersi ai giudici di un altro Stato membro) ed è tenuto a pronunciarsi su detta domanda di divorzio. 63. Concordo con il governo tedesco che gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata attuata con il regolamento n. 1259/2010 devono garantire che sia il divorzio sia la separazione personale possano essere concessi dai loro rispettivi giudici. Pertanto, a mio avviso, invece di ritenere che la separazione personale debba essere preventivamente constatata o disposta dinanzi ai giudici italiani, i giudici rumeni dovrebbero consentire una siffatta procedura e applicare per analogia regole procedurali nazionali in materia di divorzio o addirittura adattare regole procedurali straniere (italiane) in materia di separazione personale (in combinato disposto con le norme nazionali rumene). Le disposizioni di cui al regolamento n. 1259/2010 risulterebbero altrimenti parzialmente inefficaci. 64. In primo luogo, la separazione personale rappresenta un elemento chiave del regolamento n. 1259/2010 e, in secondo luogo, non vi è nulla di inusuale nel fatto che un giudice sia chiamato a pronunciarsi su una separazione personale in conformità della legge applicabile a norma di detto regolamento. Ne consegue che il giudice del rinvio non può rifiutare di pronunciarsi sulla domanda proposta nel procedimento principale sulla base dell’articolo 12 del regolamento succitato (che è riservato a casi eccezionali ( 27 )) deducendo che il suo diritto nazionale non prevede la separazione personale o norme procedurali per la separazione personale. 65. A titolo di soluzione concreta nel caso di specie, la Commissione ha proposto che il giudice adito applichi le condizioni sostanziali previste dal diritto applicabile e rinunci ad applicare le condizioni procedurali ivi previste, laddove il diritto processuale del foro non consenta di soddisfarle. Pertanto, se, in un caso specifico, sono soddisfatte le condizioni sostanziali per un provvedimento di separazione personale, il giudice del foro può rimediare alla propria impossibilità di emettere un provvedimento siffatto derogando a detta condizione procedurale straniera. 66. Concordo. A mio avviso, una soluzione del genere sarebbe equilibrata e corrisponderebbe all’intenzione implicita del legislatore dell’Unione. In primo luogo, essa non incoraggerebbe indebitamente il forum shopping, perché richiederebbe il soddisfacimento delle condizioni sostanziali previste dalla legge applicabile. Il ricorrente non potrebbe aggirare tali condizioni rivolgendosi a un altro giudice in forza delle disposizioni, oltremodo generose, del regolamento n. 2201/2003 e chiedendo l’applicazione della propria legge (le parti possono evitare tali condizioni piuttosto facilmente se concordano sulla scelta della legge del foro). 67. In secondo luogo, la soluzione di cui trattasi sarebbe coerente con il principio fondamentale nell’ambito del conflitto di leggi, secondo il quale una questione procedurale ricade nella legge del foro. Tale principio si riflette anche nel principio di diritto dell’Unione secondo cui, salva diversa previsione, le procedure sono rivolte ai giudici e alle autorità che trattano una causa, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ( 28 ). 68. Infatti, in una serie di atti recenti, il legislatore dell’Unione si è trovato ad affrontare la questione di come garantire al meglio il rispetto dei contenuti della legge applicabile nello Stato del foro , anche qualora quest’ultima non abbia un concetto giuridico (sostanziale) equivalente. Tali strumenti prevedono meccanismi per l’adattamento del diritto sostanziale e processuale nazionale al fine di garantire il corretto risultato in base alla legge applicabile. Si possono ricordare, ad esempio, le regole sulla legge applicabile nel regolamento (UE) n. 650/2012 ( 29 ) sull’adattamento dei diritti reali (articolo 31) e sulla nomina e i poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni (articolo 29), nonché nel regolamento (UE) 2016/1103 ( 30 ) e nel regolamento (UE) 2016/1104 ( 31 ), sull’adattamento dei diritti reali (articolo 29). 69. Sebbene il regolamento n. 1259/2010 non preveda specificamente un siffatto adattamento, esso neppure lo vieta espressamente. IV. Conclusione 70. Per le suesposte ragioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale deve essere interpretato nel senso che l’espressione “[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio” si applica unicamente quando la legge straniera applicabile non prevede alcuna forma di divorzio; in altre parole, non riconosce l’istituto del divorzio . Tuttavia, quando la legge applicabile prevede una condizione risultante dal suo diritto processuale – condizione che il giudice adito non è in grado di applicare a causa dei limiti imposti dal proprio diritto processuale – il giudice adito può rimuovere detta condizione se nel caso dinanzi ad esso pendente sono soddisfatte le condizioni previste dal diritto sostanziale della lex causae. Nel caso di specie, il giudice adito non è tenuto a riconoscere, attraverso un procedimento distinto, la separazione personale delle parti per un periodo di tre anni prima del divorzio. Tuttavia, nel procedimento di divorzio, egli deve confermare che detta condizione relativa alla separazione personale sia stata soddisfatta. Al fine di acquisire la prova del rispetto di detta condizione, il giudice adito è tenuto ad adattare, nella misura necessaria, il diritto processuale del foro. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( GU 2010, L 343, pag. 10 , anche noto come «regolamento Roma III»). ( 3 ) È vero che la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla disposizione di cui trattasi nelle cause sfociate nell’ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni ( C‑281/15 , EU:C:2016:343 ) e nella sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni ( C‑372/16 , EU:C:2017:988 ). Tuttavia, in detta ordinanza la Corte ha negato la propria competenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate, mentre nella sentenza succitata essa non è stata chiamata a interpretare la disposizione di cui trattasi. V. anche nota 12 delle presenti conclusioni. ( 4 ) Per la maggior parte degli Stati partecipanti il regolamento ha comportato almeno due cambiamenti essenziali: da un lato, l’introduzione dell’autonomia delle parti e, dall’altro la sostituzione della cittadinanza con la residenza abituale quale principale criterio di collegamento rilevante in mancanza di una clausola contrattuale di scelta del diritto. V. Basedow, J., [OSCURATO:PERSONA]: Comments on the [OSCURATO:PERSONA] III Regulation , in Verbeke, A.-L., Scherpe, J.M., Declerck, C., Helms, T., e Senaeve, P., Confronting the Frontiers of Family and [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 150. ( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 , noto anche come «regolamento Bruxelles II bis»). ( 6 ) Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ( GU 2010, L 343, pag. 10 ). ( 7 ) Articolo 66 B del Codice civile introdotto con il [OSCURATO:PERSONA] (legge di modifica del Codice civile), [OSCURATO:PERSONA] di Malta n. 18784 del 29 luglio 2011. ( 8 ) V., ad esempio, per la Spagna, articolo 107, paragrafo 2, seconda frase, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA]; per la Germania, articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, dell’Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA] (BGB); per l’Italia, articolo 31, paragrafo 2, della legge 31.5.1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; per il Belgio, articolo 55, paragrafo 3, della Loi portant le [OSCURATO:PERSONA] de droit international privé del 2004. V. Lein, E., in Calliess, G.-P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary , seconda edizione, Kluwer, 2015, 916, Pereira, P., [OSCURATO:PERSONA] III: la compétence juridictionnelle et la loi applicable en matière matrimoniale , RMCUE, 2007, pag. 394 e Basedow, J., op. cit., pag. 148. ( 9 ) Come il giudice del rinvio fa nel punto 15 dell’ordinanza di rinvio (nella sezione dal titolo «Disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie»). ( 10 ) Le considerazioni svolte dal Tribunale di primo grado si riferivano sia al fatto che le parti non erano precedentemente in regime di separazione in forza di un provvedimento giudiziale, sia al fatto che una siffatta separazione è inammissibile in quanto il diritto rumeno non prevede una procedura di separazione personale. V. punti 14 e 26 dell’ordinanza di rinvio. ( 11 ) Questa interpretazione è largamente difesa nella dottrina. Infatti, non ho incontrato alcuna dottrina a sostegno dell’interpretazione opposta. V., ad esempio, Helms, T., in Rauscher, T., [OSCURATO:PERSONA]- und Kollisionsrecht: EuZPR/EuIPR – Kommentar , Band V, 4 a ed., ottoschmidt, 2016, pag. 885. Citerò ulteriori contributi dottrinali nel prosieguo delle presenti conclusioni. ( 12 ) Per quanto attiene alla questione sotto il profilo delle diverse versioni linguistiche del considerando di cui trattasi, v. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Sahyouni ( C‑372/16 , EU:C:2017:686 , paragrafi 76 e 77 ) e Lein, E., op. cit., pag. 920. ( 13 ) «Ein wirksames und unverzichtbares Grundrecht auf Scheidung» (v. Gruber, U.P., Scheidung auf Europäisch – die Rom III-[OSCURATO:PERSONA] , IPRax 2012, pag. 391, e de Maizière, N., [OSCURATO:PERSONA] nach der Rom III-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag. 244). ( 14 ) Tolani, M., in Althammer, C., Brussels IIa [and] [OSCURATO:PERSONA] III , Beck, 2019, pag. 360. ( 15 ) V. Lein, E., op. cit., pag. 919. Per altri esempi, v. Henrich, D., [OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] , in Verbeke, A.‑L., Scherpe, J.M., Declerck, C., Helms, T., e Senaeve, P., op. cit., pag. 707. ( 16 ) V., ad esempio, la seconda alternativa contenuta all’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010, che si riferisce a situazioni in cui la legge applicabile «non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale » (il corsivo è mio). ( 17 ) Lein, E., op. cit., pag. 920. V., anche, Helms, T., op. cit., pag. 885 (contenente, nella nota 19, rimandi ad ulteriore dottrina a sostegno di questa posizione). V., anche, Gruber, U.P., op. cit., pag. 390. ( 18 ) Tolani, M., in Althammer, C., Brüssel IIa [und] Rom III: Kommentar , Beck, 2014, pag. 362. ( 19 ) COM(2006) 399 definitivo. ( 20 ) V. documento del Consiglio 8364/07 (Presse 77), pag. 11 della versione in lingua tedesca. ( 21 ) COM(2010) 105/2 definitivo. ( 22 ) V. Lein, E., op. cit., pag. 919. ( 23 ) Per la stessa interpretazione, v. Helms, T., op. cit., pag. 885. ( 24 ) V., ad esempio, sentenza del 6 giugno 2019, Weil ( C‑361/18 , EU:C:2019:473 , punto 43 ). ( 25 ) Sentenza del 28 giugno 1978, Simmenthal ( 70/77 , EU:C:1978:139 , punto 57 ). ( 26 ) Sentenza del 29 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑492/14 , EU:C:2016:732 , punto 43 ). ( 27 ) V. considerando 25 del regolamento n. 1259/2010. ( 28 ) V. sentenza del 7 giugno 2007, van de Weerd e a. ( da C‑222/05 a C‑225/05 , EU:C:2007:318 ; v., in particolare, punto 28). ( 29 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 30 ) Regolamento del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ( GU 2016, L 183, pag. 1 ). ( 31 ) Regolamento del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate ( GU 2016, L 183, pag. 30 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1259/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris