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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 20350/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata la decisione emessa dal GUP del Tribunale di Milano il 5.6.2019, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato (previa esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità) alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta societaria da operazioni dolose, per omesso versamento sistematico di imposte, contributi e ritenute per circa 687.000 euro, ed è stata riformata soltanto la misura delle pene accessorie fallimentari, ridotta a tre anni.

L'imputato è stato coinvolto nei reati contestati in relazione al fallimento della Promotop s.r.I., con oggetto sociale l'assistenza e la consulenza nell'avviamento di società ed imprese operanti nel campo della promozione di prodotti e servizi internet e telefonici, società della quale è stato prima consigliere di amministrazione, poi amministratore unico dal 1.2.2011 al 22.4.2013 e quindi liquidatore, dal 22.4.2013 alla dichiarazione del fallimento, pronunciata il 26.6.2016.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi distinti.

2.1. La prima ragione di ricorso evidenzia vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica relativamente alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, mancando la prova del dolo specifico in capo al ricorrente di danneggiare i creditori della fallita o di procurarsi un ingiusto profitto.

2.2. La seconda censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni sulla base delle quali si è rigettata la richiesta di riqualificazione dei fatti di bancarotta fraudolenta in quelli di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, seguita alla mancata richiesta tempestiva di dichiarazione di fallimento, confondendo il motivo d'appello in un'istanza di riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice documentale.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo del ricorrente dal punto di vista processuale e la scarsa significatività del precedente penale a carico dell'imputato.

2.4. Il quarto motivo di ricorso censura mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Il PG, anche con requisitoria scritta, ribadita nelle conclusioni orali, ha chiesto il rigetto del ricorso.3.1.

Il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso contestando le affermazioni del PG e, in particolare, insiste sulla omessa motivazione riguardo alla richiesta formulata in appello di riqualificare la bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice ex art. 217, comma primo, n. 4, I.fall. in relazione all'art. 224

I. fall.

3.2. Su richiesta del difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile o infondato per plurime, convergenti ragioni.

2. Il primo motivo di ricorso, che critica la sentenza impugnata poiché non avrebbe dato conto adeguatamente del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è infondato e, in alcune parti, si colloca in area d'inammissibilità.

Ancorché sinteticamente, i giudici di appello hanno, infatti, dato conto della prova del dolo specifico, ricollegandola alla circostanza che l'omessa consegna al curatore delle scritture contabili è intervenuta successivamente alla realizzazione delle operazioni dolose di cui al capo 2), vale a dire il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, condotte che hanno causato il fallimento della società.

La valorizzazione di tale fattore omissivo e temporale in un'ottica indiziaria e desuntiva è vivificato dalle concrete modalità con le quali è stato realizzato detto omesso pagamento di imposte, contributi e ritenute (sin dal 2006, anno immediatamente successivo alla costituzione della società, e fino al 2013, quando l'imputato aveva prima ricoperto la qualità di amministratore, poi di liquidatore) nonché dalla considerazione relativa alla circostanza che l'omessa presentazione delle scritture e della documentazione contabile è stata realizzata nonostante i vani solleciti, inviati svariate volte dal curatore fallimentare, e sebbene l'imputato continuasse a fornire assicurazioni in relazione al fatto di essere in procinto di depositare detti documenti.

Del tutto logica è la conclusione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza della volontà dolosa specifica di recare pregiudizio ai creditori attraverso l'omesso deposito delle scritture e della documentazione societaria, facendo sì che la situazione economica e contabile della fallita non fosse analizzata compiutamente, o magari lo fosse solo in parte, in forma lacunosa ed insufficiente.

Del resto, alcuna spiegazione alternativa è stata addotta per giustificare tale comportamento reiterato di tipo non collaborativo con la curatela.In proposito, è sufficiente considerare che, aderendo all'orientamento preferibile declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d'Appello ha motivato l'attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta (ovvero loro occultamento) in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. par.

4.3. della sentenza impugnata).

2.1. Le linee portanti della motivazione resa in ordine al motivo precedente valgono in qualche modo a dar conto anche della ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Al di là del possibile errore di comprensione delle ragioni difensive che il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata (in relazione al par.

4.1.2. del provvedimento), il giudice d'appello, proprio attraverso la ritenuta configurabilità del dolo specifico del delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall., ha evidentemente escluso la sussistenza dell'ipotesi di reato più lieve evocata dall'imputato e non ha proceduto alla riqualificazione della sua condotta nella fattispecie di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per mancata richiesta tempestiva del fallimento.

E, del resto, una simile prospettazione alternativa non è ipotizzabile in una situazione di fatto in cui si è accertato il sistematico, mancato adempimento degli obblighi tributari dal 2006 al 2013, fortemente esaltata dal giudice d'appello, in chiave di ricostruzione di specifici indicatori della sussistenza del coefficiente soggettivo richiesto dalla disposizione incriminatrice prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall.

Peraltro, volendo ragionare in termini generali della struttura argomentativa delle sentenze di merito e dei confini della sindacabilità del vizio di motivazione in sede di legittimità, costituiscono approdi indiscussi quelli che descrivono la sentenza, in relazione ai requisiti della motivazione, come un tutto coerente ed organico, sicchè, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. Sez. 4, n.4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096; Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).

Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).

La conseguenza è che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerato (Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340).

2.2. Il terzo ed il quarto motivo di censura, che dubitano dell'adeguatezza dell'impianto motivazionale e del rispetto delle norme di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si rivelano inammissibili, poiché sottratte al sindacato di legittimità, alla stregua delle convergenti valutazioni di primo e secondo grado, in merito all'adeguatezza della sanzione, avuto riguardo all'obiettiva entità del fatto, all'intensità del dolo ed alla personalità dell'imputato, nonché in ordine alla non meritevolezza da parte dell'imputato del beneficio previsto dall'art. 62- bis cod. pen.

In particolare, le ragioni che denunciano inadeguatezza motivazionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono state considerate già generiche dal giudice d'appello, avuto riguardo all'analogo motivo proposto nell'impugnazione di merito, sicchè vale il principio consolidato di questa Corte regolatrice, secondo cui la genericità di tale motivo si riverbera su quella della corrispondente censura dinanzi al giudice di legittimità.

Inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, è stato messo in risalto, in chiave negativa, oltre al precedente penale a carico del ricorrente, anche il suo comportamento obliquo e nient'affatto collaborativo, visto che ha fornito fuorvianti rassicurazioni circa la tempestiva produzione della documentazione contabile da parte sua, poi mai inviandola al curatore.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 11 29 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata la decisione emessa dal GUP del Tribunale di Milano il 5.6.2019, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato (previa esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità) alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta societaria da operazioni dolose, per omesso versamento sistematico di imposte, contributi e ritenute per circa 687.000 euro, ed è stata riformata soltanto la misura delle pene accessorie fallimentari, ridotta a tre anni. L'imputato è stato coinvolto nei reati contestati in relazione al fallimento della Promotop s.r.I., con oggetto sociale l'assistenza e la consulenza nell'avviamento di società ed imprese operanti nel campo della promozione di prodotti e servizi internet e telefonici, società della quale è stato prima consigliere di amministrazione, poi amministratore unico dal 1.2.2011 al 22.4.2013 e quindi liquidatore, dal 22.4.2013 alla dichiarazione del fallimento, pronunciata il 26.6.2016. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. La prima ragione di ricorso evidenzia vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica relativamente alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, mancando la prova del dolo specifico in capo al ricorrente di danneggiare i creditori della fallita o di procurarsi un ingiusto profitto. 2.2. La seconda censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni sulla base delle quali si è rigettata la richiesta di riqualificazione dei fatti di bancarotta fraudolenta in quelli di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, seguita alla mancata richiesta tempestiva di dichiarazione di fallimento, confondendo il motivo d'appello in un'istanza di riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice documentale. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo del ricorrente dal punto di vista processuale e la scarsa significatività del precedente penale a carico dell'imputato. 2.4. Il quarto motivo di ricorso censura mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Il PG, anche con requisitoria scritta, ribadita nelle conclusioni orali, ha chiesto il rigetto del ricorso.3.1. Il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso contestando le affermazioni del PG e, in particolare, insiste sulla omessa motivazione riguardo alla richiesta formulata in appello di riqualificare la bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice ex art. 217, comma primo, n. 4, I.fall. in relazione all'art. 224 I. fall. 3.2. Su richiesta del difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile o infondato per plurime, convergenti ragioni. 2. Il primo motivo di ricorso, che critica la sentenza impugnata poiché non avrebbe dato conto adeguatamente del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è infondato e, in alcune parti, si colloca in area d'inammissibilità. Ancorché sinteticamente, i giudici di appello hanno, infatti, dato conto della prova del dolo specifico, ricollegandola alla circostanza che l'omessa consegna al curatore delle scritture contabili è intervenuta successivamente alla realizzazione delle operazioni dolose di cui al capo 2), vale a dire il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, condotte che hanno causato il fallimento della società. La valorizzazione di tale fattore omissivo e temporale in un'ottica indiziaria e desuntiva è vivificato dalle concrete modalità con le quali è stato realizzato detto omesso pagamento di imposte, contributi e ritenute (sin dal 2006, anno immediatamente successivo alla costituzione della società, e fino al 2013, quando l'imputato aveva prima ricoperto la qualità di amministratore, poi di liquidatore) nonché dalla considerazione relativa alla circostanza che l'omessa presentazione delle scritture e della documentazione contabile è stata realizzata nonostante i vani solleciti, inviati svariate volte dal curatore fallimentare, e sebbene l'imputato continuasse a fornire assicurazioni in relazione al fatto di essere in procinto di depositare detti documenti. Del tutto logica è la conclusione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza della volontà dolosa specifica di recare pregiudizio ai creditori attraverso l'omesso deposito delle scritture e della documentazione societaria, facendo sì che la situazione economica e contabile della fallita non fosse analizzata compiutamente, o magari lo fosse solo in parte, in forma lacunosa ed insufficiente. Del resto, alcuna spiegazione alternativa è stata addotta per giustificare tale comportamento reiterato di tipo non collaborativo con la curatela.In proposito, è sufficiente considerare che, aderendo all'orientamento preferibile declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d'Appello ha motivato l'attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta (ovvero loro occultamento) in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. par. 4.3. della sentenza impugnata). 2.1. Le linee portanti della motivazione resa in ordine al motivo precedente valgono in qualche modo a dar conto anche della ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso. Al di là del possibile errore di comprensione delle ragioni difensive che il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata (in relazione al par. 4.1.2. del provvedimento), il giudice d'appello, proprio attraverso la ritenuta configurabilità del dolo specifico del delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall., ha evidentemente escluso la sussistenza dell'ipotesi di reato più lieve evocata dall'imputato e non ha proceduto alla riqualificazione della sua condotta nella fattispecie di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per mancata richiesta tempestiva del fallimento. E, del resto, una simile prospettazione alternativa non è ipotizzabile in una situazione di fatto in cui si è accertato il sistematico, mancato adempimento degli obblighi tributari dal 2006 al 2013, fortemente esaltata dal giudice d'appello, in chiave di ricostruzione di specifici indicatori della sussistenza del coefficiente soggettivo richiesto dalla disposizione incriminatrice prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. Peraltro, volendo ragionare in termini generali della struttura argomentativa delle sentenze di merito e dei confini della sindacabilità del vizio di motivazione in sede di legittimità, costituiscono approdi indiscussi quelli che descrivono la sentenza, in relazione ai requisiti della motivazione, come un tutto coerente ed organico, sicchè, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. Sez. 4, n.4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096; Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105). La conseguenza è che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerato (Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340). 2.2. Il terzo ed il quarto motivo di censura, che dubitano dell'adeguatezza dell'impianto motivazionale e del rispetto delle norme di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si rivelano inammissibili, poiché sottratte al sindacato di legittimità, alla stregua delle convergenti valutazioni di primo e secondo grado, in merito all'adeguatezza della sanzione, avuto riguardo all'obiettiva entità del fatto, all'intensità del dolo ed alla personalità dell'imputato, nonché in ordine alla non meritevolezza da parte dell'imputato del beneficio previsto dall'art. 62- bis cod. pen. In particolare, le ragioni che denunciano inadeguatezza motivazionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono state considerate già generiche dal giudice d'appello, avuto riguardo all'analogo motivo proposto nell'impugnazione di merito, sicchè vale il principio consolidato di questa Corte regolatrice, secondo cui la genericità di tale motivo si riverbera su quella della corrispondente censura dinanzi al giudice di legittimità. Inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, è stato messo in risalto, in chiave negativa, oltre al precedente penale a carico del ricorrente, anche il suo comportamento obliquo e nient'affatto collaborativo, visto che ha fornito fuorvianti rassicurazioni circa la tempestiva produzione della documentazione contabile da parte sua, poi mai inviandola al curatore. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 11 29 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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