CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Brescia, in parzialeriforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo il 7 gennaio 2025 all’esitodi giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno, mesi due e giorni otto direclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna per ilreato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., così riqualificata l’originariacontestazione formulata ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, perchéin possesso di una carta d’identità contraffatta, valida per l’espatrio, a lui intestata.L'imputato ha ottenuto i benefici di legge e sono stati, altresì, dichiarati lafalsità del documento in sequestro, nonché la sua confisca e cancellazione.Secondo l’imputazione, l’[OSCURATO:PERSONA], in Orio al Serio il 6 gennaio 2025, venivatrovato in possesso della detta carta, da lui esibita al personale addetto ai controlliprima dell’imbarco su un volo diretto a Malaga, venendo così arrestato in flagranzae presentato per il giudizio direttissimo, chiedendo, poi, in sede di convalida didefinire il procedimento con giudizio abbreviato, da celebrarsi allo stato degli atti.Secondo il primo giudice, il personale addetto al controllo dei documenti delviaggiatore aveva richiesto l’intervento della Polizia di Frontiera per verificare lagenuinità della carta d’identità esibita, che, pur riportando l’effigie del possessore,aveva destato sospetti di contraffazione, poi confermata dalla successiva relazionetecnica, redatta da personale specializzato della Polizia di Stato abilitato dalMinistero dell’interno alla certificazione delle falsità documentali, la quale avevaevidenziato: utilizzo di supporto non genuino, imitazione a mezzo stampa di alcunielementi di sicurezza, riproduzione della stampa di fondo con tecnica nonconforme, personalizzazione con tipologia di caratteri non in uso in quei modelli,reazione non conforme all’originale all’analisi alla luce U.V. e alla lettura ottica,nonché illeggibilità del microchip.Il Tribunale ha valorizzato, inoltre, le dichiarazioni rese dall’imputatonell’interrogatorio reso all’udienza di convalida dell’arresto, avendo egli ammessol’addebito, precisando di avere commissionato la contraffazione della cartad’identità perché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non voleva rilasciargliene unacon l’indirizzo di residenza indicato presso un immobile nel quale, secondo quantoda lui stesso riferito, in realtà non viveva, vicenda collegata a un contenzioso conil fratello relativo a quel bene.Sulla base di tali dati il primo giudice ha ritenuto integrato non il meropossesso del documento falso, ma il concorso nella sua formazione, osservandoche l’imputato aveva fornito almeno la propria effigie e comunque commissionatoil falso, escludendo, altresì, sia la grossolanità della contraffazione ai sensi dell’art.49 cod. pen., sia la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche, ma non nella massima estensione, reputandoche l’ammissione dei fatti fosse stata in larga misura determinata dalla flagranzae rilevando, inoltre, la non piena linearità della versione offerta dall’imputato, ilquale aveva dapprima riferito di avere smarrito il proprio documento e solosuccessivamente aveva ammesso di avere commissionato la contraffazione. Hadeterminato, quindi, la pena base in anni due e mesi otto di reclusione, ridotta adanni due per le circostanze attenuanti generiche e, quindi, ad anni uno e mesiquattro per il rito, con i doppi benefici di legge.Su appello del difensore dell’imputato, la Corte di appello di Brescia ha, comedetto, ritenuto infondati tutti i motivi di gravame, tranne il quarto, riconoscendo ilmassimo effetto riduttivo alle circostanze attenuanti generiche.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma 3, lett. a) e b),CEDU. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente reputato legittima lacondanna per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., a fronte di unaoriginaria contestazione limitata al mero possesso del documento falso di cui alcomma 1 di detto articolo. Assume che la fattispecie del comma 2 integri un reatoautonomo, ontologicamente distinto e più grave, sicché la sua affermazioneall’esito di giudizio abbreviato incondizionato, in assenza di rituale modificadell’imputazione, avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa e delcontraddittorio. Censura, inoltre, il criterio della “concreta prevedibilità” utilizzatodalla Corte di appello, reputandolo elastico, postumo e incompatibile con unprocesso di parti, poiché finirebbe col gravare la difesa dell’onere di prefigurare econtrastare ipotesi giuridiche più gravose mai formalmente introdotte dall’accusae, anzi, superando la stessa ipotesi accusatoria.3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in relazione all’art. 49, comma 2, cod. pen., sotto il duplice profilo delfalso grossolano e del falso innocuo. La difesa sostiene, in primo luogo, che lacontraffazione sarebbe stata immediatamente percepita dal personale di terra eche la Corte di appello avrebbe indebitamente confuso il piano dell’accertamentotecnico, comunque doveroso, con quello della idoneità decettiva ex ante deldocumento. Il ricorrente valorizza, quali indici di grossolanità, l’uso di caratteri nonconformi ai modelli autentici, l’assenza di elementi grafici propri delle carted’identità rilasciate dal 2016, l’immediatezza del sospetto sorto in sede di controlloe la rapidità dell’accertamento tecnico. In secondo luogo, deduce che il falsosarebbe comunque innocuo, perché il documento recava le corrette generalità e lareale fotografia dell’imputato; aggiunge che la valorizzazione della difformitàdell’indirizzo di residenza costituirebbe un improprio slittamento dall’irregolaritàamministrativa alla tipicità penale, non essendo neppure dimostrato, secondo ilricorrente, che l’imputato non risiedesse all’indirizzo indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.2. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, comma 3,lett. a) e b), CEDU, assumendo che la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis,comma 2, cod. pen., a fronte dell’originaria contestazione ex comma 1, sarebbestata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato incondizionato in assenza dirituale modifica dell’imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa edel contraddittorio.Il motivo, tuttavia, si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza diquesta Corte.2.1. In termini generali, va ribadito che, nel giudizio abbreviato, la modificadell’imputazione è consentita solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dallalegge; in tale prospettiva si collocano, da un lato, Corte cost., sent. n. 140 del2010, e, dall’altro, Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 13/02/2020, Halan, Rv.277706-01, da cui si desume che nel giudizio abbreviato la contestazionesuppletiva possa ricollegarsi solo ai fatti emergenti dagli esiti istruttorieventualmente disposti, anche ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.Ciò posto, distinto è però il tema della riqualificazione giuridica del fatto daparte del giudice.La giurisprudenza di legittimità, recependo, sul punto, quanto evidenziato daquella convenzionale (per tutte, si veda la nota Corte EDU, 11 dicembre 2007,Drassich c. Italia), ha ribadito, anche in sede penale, la validità dell’antico brocardoiura novit curia: sicché il fatto compiutamente descritto nel capo d’imputazionepuò trovare una diversa qualificazione giuridica, quando questa sia nota oconcretamente prevedibile per l’imputato anche alla luce degli atti già acquisiti econosciuti, e sempre che non ne derivi una concreta lesione delle prerogativedifensive (Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Golfarini, Rv. 269666-01; così pureSez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv. 261356-01, in un caso in cui laSuprema Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in unafattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reatoprevisto dall'art. 497-bis cod. pen. e in appello per quello previsto dagli artt. 482-477 cod. pen.). Dunque, l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazionegiuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazionedell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizionealla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDUcome interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fossenota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto unalesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamentoscaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01).La riqualifica può avvenire anche in malam partem e persino in sede dilegittimità: tanto che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza con laquale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da parte del solo imputato,dia al fatto una definizione giuridica più grave, da cui consegua una modificasfavorevole dei termini di prescrizione, in quanto il predetto divieto impediscesoltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per il condannato (Sez. 5, n.41534 del 09/10/2024, Rv. 287231-02; così pure Sez. 2, n. 23410 del01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772-01). Ed è stato ribadito che anche il giudice diappello può riqualificare il fatto in un reato più grave, nel rispetto delle garanziedel giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, sempre a condizione che tale diversadefinizione giuridica sia prevedibile ovvero che l'imputato sia posto in condizionedi difendersi e – in caso di appello del solo imputato – che non sia operata unamodifica in peius del trattamento sanzionatorio (così Sez. 6, n. 11670 del14/02/2025, Rv. 287796-01, in un caso di riqualifica del delitto di atti persecutoricontestato nella diversa e più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiario conviventi, laddove si è anche precisato, in motivazione, che la possibilità diproporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio,soprattutto quando non venga prospettato alcun vulnus in ordine alla facoltà didifendersi).La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che pure lariqualificazione all’esito del giudizio abbreviato “secco” è possibile, ponendosi incontrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU solo quando non sia in concretoprevedibile da parte dell’imputato (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 1625 del12/12/2012, Mereu, Rv. 254452-01, nonché Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019,Utile, Rv. 277047-01).Tanto, peraltro, concilia il detto esercizio del potere da parte del giudice didare corretta qualificazione giuridica al fatto oggetto di imputazione, il dirittodell'imputato di conoscere esattamente e preventivamente l’accusa nei suoiriguardi e, infine, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;principio, quest’ultimo, che verrebbe di fatto gravemente, ed inutilmente,compresso laddove, a fronte di dati fattuali contestati in modo chiaro e senzamutamento alcuno e ab origine prevedibilmente da qualificare in modo difforme,si dovesse imporre un’inutile (e contra legem: l’art. 521, comma 2, cod. proc.pen., prevede che ciò avvenga solo se il «fatto è diverso da come descritto» nelcapo d’imputazione) regressione del procedimento, senza che sia addotta lalesione di alcun diritto, da parte della difesa.2.2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi, escludendo che nel caso di specie la diversa qualificazione del fattoavesse carattere “a sorpresa”.La riqualificazione, infatti, non è derivata dall’introduzione di un fatto nuovoo di un elemento storico rimasto estraneo al materiale processuale, ma dalladiversa sussunzione di dati già presenti nel compendio investigativo cristallizzatoal momento della scelta del rito e conosciuti dalla difesa (anzi, provenienti dallostesso imputato, che ha riferito, nel detto interrogatorio, di aver commissionato lacontraffazione in questione), oltre che coerenti con la descrizione del fattocontenuta nell’imputazione.In particolare, la circostanza che si trattasse di un “documento valido perl’espatrio”, ossia dell’imitazione di una “carta d’identità italiana”, esibita “alpersonale addetto ai controlli, prima dell’imbarco” – dunque, al chiaro finedell’identificazione di chi vi era effigiato – implicava l’utilizzo, per l’appunto, delladetta effigie dello stesso imputato: che, come dallo stesso ammesso, ben sapevadi aver commissionato il documento di cui si tratta.Ne consegue che la diversa sussunzione giuridica della medesima vicendanel paradigma dell’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. risultava, più checoncretamente prevedibile, agevolmente prevedibile e non può aver determinatoalcuna effettiva compressione del diritto di difesa: come del resto si desume dalledifese prospettate da parte ricorrente, che non indica quale specifica iniziativadifensiva, quale diverso assetto della scelta processuale o quale concretoapprofondimento istruttorio sarebbe stato impedito dalla riqualificazione.Tale conclusione è coerente anche con il principio, risalente ma costante,secondo cui la verifica della correlazione tra accusa e sentenza non va risolta inun mero confronto letterale, ma richiede di accertare se l’imputato sia stato postoin concreta condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’addebito (Sez. U, n.36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). Tanto che, di recente, persinol’unificazione in un unico delitto di plurime contestazioni è stata ritenuta rispettosadei menzionati principi (così Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Ferraro,Rv. 289258-01, secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa esentenza la condanna per corruzione, pronunciata previa unificazione, in un unicodelitto, di diverse condotte corruttive contestate in autonome imputazioni,risultando delineati fin dall'origine i fatti addebitati e non realizzandosi, secondo iprincipi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica, rispetto al qualel'imputato è comunque onerato di indicare la lesione in concreto recata alle proprieprerogative difensive).Né giova al ricorrente la natura autonoma della fattispecie di cui al comma2 dell’art. 497-bis cod. pen., poiché tale autonomia, in sé considerata, non escludela legittimità della riqualificazione quando, come nella specie, il fatto storicocontestato e allo stesso noto, già deponeva necessariamente in tal senso.La motivazione, pertanto, non si risolve in una arbitraria “creazione”giudiziale dell’accusa, ma in una lettura giuridica del fatto coerente con il capod’imputazione e con quanto noto allo stesso imputato al momento della scelta delrito, a partire dalla sua ammissione di aver commissionato il documento falso.3. Il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 49, comma 2, cod. pen., sotto i profili del falsogrossolano e del falso innocuo, è parimenti inammissibile per manifestainfondatezza.3.1. Quanto al dedotto falso grossolano, va ricordato che la giurisprudenzadi legittimità esclude la punibilità solo quando la falsificazione sia cosìmacroscopica da risultare immediatamente riconoscibile ictu oculi da chiunque, equindi del tutto inidonea a ledere la fede pubblica (in tal senso Sez. 5, n. 27310del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639-01, che ha escluso la grossolanità delfalso in relazione ad una patente nigeriana e ad una carta di residenza francese,la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autoritàpreposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personalespecializzato). In tale ottica, è stato, altresì, precisato che la valutazionedell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'esserefatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute almomento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, enon ex post (confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013,Procopio, Rv. 257063-01).In estrema sintesi, la nozione di falso grossolano, dunque, non coincide conil semplice sospetto di falsità nutrito da operatori qualificati, ma presuppone unadifformità talmente evidente da risultare percepibile da qualsiasi consociato conuna mera disamina del documento.Alla luce di tale principio, la decisione impugnata si sottrae alle censuredifensive. La Corte di appello ha infatti evidenziato, con argomentazione congrua,che la natura apocrifa del documento fu accertata attraverso verifiche tecnichesvolte da personale specializzato e che gli indici di falsità attenevano a profilistrutturali e di sicurezza del supporto, non riducibili a una falsificazioneimmediatamente percepibile da chiunque. Né assumono rilievo decisivo, in sensocontrario, gli specifici indici valorizzati dal ricorrente – caratteri tipografici nonconformi, difformità grafiche e assenza di elementi propri dei modelli autentici –trattandosi di profili che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, sono staticolti e valutati da soggetti professionalmente deputati al controllo dei documentie mediante verifiche tecniche, non già di difformità macroscopiche percepibili ictuoculi da qualunque consociato. Parimenti, la rapidità dell’accertamento nondimostra la grossolanità del falso, potendo essa dipendere dalla disponibilità,presso lo scalo aeroportuale, di personale specializzato e strumenti idonei allaverifica documentale.La motivazione impugnata, pertanto, si conforma al detto principio secondocui l’inidoneità assoluta dell’azione deve risultare ex ante e in termini di immediatae generalizzata riconoscibilità, con valutazione di merito immune da vizi e, cometale, non altrimenti censurabile in questa sede.3.2. Neppure è configurabile il falso innocuo. Secondo la più recentegiurisprudenza della Corte, esso ricorre soltanto quando la falsità si riveli inconcreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, ossiaquando l’alterazione non abbia alcuna capacità di incidere sul significatocomunicativo dell’atto e, dunque, sulla sua attitudine probatoria (Sez. 5, n. 38720del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936-01): in definitiva, quando l'infedeletutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzionedocumentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n.35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395-01; confronta, negli stessitermini, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453-01). Inparticolare, l'innocuità non va valutata con riferimento all'uso che dell'atto falsovenga fatto e, soprattutto, deve emergere dall'atto stesso (Sez. 5, n. 5896 del29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv.272419; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946; intal senso anche Cass. n. 15836 del 2023, non massimata). In breve, il falsoinnocuo si configura solo allorché riguardi un dato o un atto assolutamente privodi valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez.5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245–01).Nel caso in esame tale presupposto difetta in modo evidente.Il documento contraffatto era costituito da una carta d’identità valida perl’espatrio, esibita proprio al fine di superare i controlli aeroportuali e consentirel’imbarco su un volo internazionale; si tratta, dunque, di un atto avente una tipicae rilevante efficacia identificativa e probatoria. Il fatto che esso recasse le veregeneralità e la reale effigie dell’imputato non ne elide, ma anzi ne rafforza, lapotenzialità decettiva. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha esclusol’innocuità del falso, rilevando altresì che il documento riportava un indirizzo diresidenza che, secondo quanto riferito dallo stesso imputato e valorizzato daigiudici di merito, costituiva proprio la ragione per la quale egli avevacommissionato il documento falso.Ciò, infine. senza considerare che, anche a prescindere dal dato dellaresidenza, la carta d’identità valida per l’espatrio conserva funzione identificativae probatoria, sicché la falsità materiale non può definirsi in sé innocua.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilitàdel ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende,nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità edall’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nelladeterminazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]