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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 04021/2026

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6397/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione edel Merito, in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] “N.

Berther” di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall ’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.303/2024 depositata il 09/01/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente ATA,prestava servizio presso la sede distaccata “[OSCURATO:PERSONA]” di Montirone dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],dove ricopriva anche la carica di RSU.

Lamentava che, a partire dal 2021, la dirigente scolastica avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento persecutorio e antisindacale, anche con l’applicazione di sanzioni disciplinari conservative.

In esito a tale condotta ed a seguito di due contestazioni, in data 17 gennaio 2023 aveva subito il licenziamento senza preavviso per il rifiuto reiterato di ottemperare all’ordine di trasferimento presso la sede centrale di [OSCURATO:PERSONA] e per l’esercizio di un secondo lavoro part-timesenza autorizzazione.

Il lavoratore impugnava il licenziamentoper l’illegittimo trasferimento , disposto in assenza del nulla osta sindacale , e comunque per assenza di ragioni comprovate, oltre che per insussistenza degli ulteriori addebiti e sproporzione della sanzioneespulsiva adottata.

2. La Corte d’appello di Brescia, come già il Tribunale della medesima città, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo legittimo lo spostamento dalla sede di Montirone a quella di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non qualificabile come “trasferimento” ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, poiché entrambe le sedi facevano parte dello stesso istituto comprensivo, privo di distinte unità produttive; pertanto, l’assenza del nulla osta sindacale non rendeva illegittimo lo spostamento, trattandosi di riorganizzazione interna nell’ambito di un’unica struttura.

In ogni caso, ad avviso dei giudici d’appello, il rifiuto reiterato di ottemperare a detti ordinidi servizio, giustificati da esigenze organizzative e supportati da documentazione interna, tra cui i piani delle attività e le relazioni della dirigente scolastica, era contrario a buona fede, considerate le circostanze del caso.

Tale condotta di insubordinazione, unita allo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, giustificava il licenziamento per giusta causa.

La sanzione è stata ritenuta proporzionata, anche alla luce dei precedenti disciplinari.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sette motivi, illustrati da memoria, cui hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] “N.

Berther” di [OSCURATO:PERSONA], con un unico controricorso a mezzo de l patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 20 , c omma 4 , del CCNQ del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi e sulle altre prerogative sindacali, nonché dell’art. 18, c omma 4 , del CCNQ del 7 agosto 1998, nonché la violazione dell ’ art. 22 l egge n. 300 del 1970, dell’art. 596 del d.l gs. n. 297 del 1994 e dell ’ art. 42 del d.l gs. n. 165 del 2001, oltre che la violazione dell’art. 2103 c.c.

Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che il trasferimento di un dipendente ATA rappresentante RSU dalla sede secondaria di un istituto comprensivo scolastico a quella principale, poste in Comuni diversi, non debba essere preceduto dal nulla osta della organizzazione sindacale.

1.1. Ragioni di economia decisoria inducono ad esaminare con priorità le ulteriori censure.

2. Con il secondo motivo, ex art . 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. , si prospetta la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. nonché dell ’ art. 115 c.p.c.

La decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto ha considerato come “comprovate” ai sensi dell’art. 2103, comma ottavo, c.c.ragioni che il Ministero si è limitato semplicemente a dedurre.

In tal modo la decisione che ha confermato il licenziamento senza preavviso si sarebbe basata su prove mai entrate a far parte del processo e dunque inesistenti, oltretutto in presenza di elementi probatori di segno contrario.

3. Con il terzo motivo, ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, nonché dell’art. 6 dello stesso CCNL, sul rilievo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non reputare illegittimi gli ordini di servizio di trasferimento, peraltro non basati su ragioni comprovate, in quanto contrastanti con il piano delle attività scolastiche in vigore per il personale ATAconcordato con i sindacati.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo, nei termini formulati , sono inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nella sostanza sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze processuali quanto alla sussistenza delle ragioni organizzativeposte a fondamento della disposta assegnazione alla sede principale, in contrasto con l’accertamento svolto dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476).

4. Con il quarto motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360,comma 1,n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2103, 1175, 1375 e 1460 c.c., in quanto i giudici d’appello avrebberoerrato a non considerare che il rifiuto del dipendente di ottemperare agli ordini di servizio di trasferimento era legittimo, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum.

4.1. Anche tale censura non può trovare accoglimentodal momento che, dietro la censura della violazione si legge, si sollecita in realtà un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie in ordine al rifiuto opposto dal dipendente, ritenuto dai giudici d’appello non conforme a buona fedein base ad accertamento in fatto e secondo un giudizio di bilanciamento coerente con l’orientamento di questa Corte in materia (da ultimo, Cass. Sez.

L, 26/07/2025, n. 21350 e precedenti ivi richiamati).

In questo senso, a ben vedere, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi perch é, dopo avere ritenuto legittimi gli ordini di serviziorelativi al trasferimento di sede, ha comunque ritenuto che il rifiuto opposto dal lavoratore non fosse conforme a buona fede, escludendo, dunque, che la condotta del dipendente in contestazione potesse risultare giustificata.

Questa ulteriore motivazione a sostegno della complessiva legittimità del licenziamento esime, dunque, dalla disamina del primo mezzo, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

5. Con il quinto motivo, ex art. 360 , c omma primo , n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell’art. 13 del CCNL del Comparto scuola del 2018.

La Corte d’appello avrebbe errato a ritenere legittimo il licenziamento senza preavviso per il fatto che il dipendente aveva svolto un doppio lavoro non autorizzato, limitandosi a ripetere la mera portata edittale della norma, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, ritenuta peraltro di minimo disvalore.

6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c., si deducela violazione dell’art. 13 del CCNL del Comparto scuola del 2018 e degli artt. 2106 e 2119 c.c.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare in presenza di infrazioni che il CCNL punisce con la sanzione conservativa, oltretutto limitandosi ad un mero richiamo formale ai criteri di gradualità elencati nello stesso CCNL senza uno vaglio specifico. 6.1.

Il quinto e il sesto motivo , da tratta re unitariamente perché entrambi intesi a censurarela ritenuta sussistenza della giusta causa, sono inammissibili, in quanto mirano a censurare il giudizio di proporzionalità complessivamente reso dai giudici d’appello senza peraltro cogliere l’effettiva ratio decidendi, che incentra la sussistenza della giusta causa di licenziamento nella violazione del dovere di esclusività protrattasi per più anni in un contesto caratterizzato da episodi reiterati di insubordinazione, risolvendosi, in buona sostanza, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti di causa, facendo leva su circostanze di fatto che la Corte di merito avrebbe omesso di valorizzare.

7. Infine, con il settimo motivo, sempre ex art. 360 , primo c omma, n.3 c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. , in relazione all ’ art.2697 c.c., all’art. 11 lett. h) del CCNLComparto scuola 2018 ed agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 152del 1997.

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere legittimo un ordine di servizio di sgombero materiali indicati di proprietà del dipendentema in mancanza di prova circa questa titolarità, espressamente contestata dall’interessato e considerato che l’ordine violava la norma penale; inoltre,un ordine di trasferimento o comunque di prendere servizio presso altra sede, già di per sé illegittimo, non potrebbe essere rappresentato da una non meglio precisata circolare scolastica non seguita da alcuna disposizione specifica verso il lavoratore. 7.1.Anche questa censura deve essere dichiarata inammissibile perché torna a sollecitare un diverso accertamento di merito sui fatti di causa, come già indicato in relazione ai precedenti mezzi.

8. In definitiva il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6397/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione edel Merito, in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] “N. Berther” di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall ’ Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.303/2024 depositata il 09/01/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente ATA,prestava servizio presso la sede distaccata “[OSCURATO:PERSONA]” di Montirone dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],dove ricopriva anche la carica di RSU. Lamentava che, a partire dal 2021, la dirigente scolastica avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento persecutorio e antisindacale, anche con l’applicazione di sanzioni disciplinari conservative. In esito a tale condotta ed a seguito di due contestazioni, in data 17 gennaio 2023 aveva subito il licenziamento senza preavviso per il rifiuto reiterato di ottemperare all’ordine di trasferimento presso la sede centrale di [OSCURATO:PERSONA] e per l’esercizio di un secondo lavoro part-timesenza autorizzazione. Il lavoratore impugnava il licenziamentoper l’illegittimo trasferimento , disposto in assenza del nulla osta sindacale , e comunque per assenza di ragioni comprovate, oltre che per insussistenza degli ulteriori addebiti e sproporzione della sanzioneespulsiva adottata. 2. La Corte d’appello di Brescia, come già il Tribunale della medesima città, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo legittimo lo spostamento dalla sede di Montirone a quella di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non qualificabile come “trasferimento” ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, poiché entrambe le sedi facevano parte dello stesso istituto comprensivo, privo di distinte unità produttive; pertanto, l’assenza del nulla osta sindacale non rendeva illegittimo lo spostamento, trattandosi di riorganizzazione interna nell’ambito di un’unica struttura. In ogni caso, ad avviso dei giudici d’appello, il rifiuto reiterato di ottemperare a detti ordinidi servizio, giustificati da esigenze organizzative e supportati da documentazione interna, tra cui i piani delle attività e le relazioni della dirigente scolastica, era contrario a buona fede, considerate le circostanze del caso. Tale condotta di insubordinazione, unita allo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, giustificava il licenziamento per giusta causa. La sanzione è stata ritenuta proporzionata, anche alla luce dei precedenti disciplinari. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sette motivi, illustrati da memoria, cui hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] “N. Berther” di [OSCURATO:PERSONA], con un unico controricorso a mezzo de l patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 20 , c omma 4 , del CCNQ del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi e sulle altre prerogative sindacali, nonché dell’art. 18, c omma 4 , del CCNQ del 7 agosto 1998, nonché la violazione dell ’ art. 22 l egge n. 300 del 1970, dell’art. 596 del d.l gs. n. 297 del 1994 e dell ’ art. 42 del d.l gs. n. 165 del 2001, oltre che la violazione dell’art. 2103 c.c. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che il trasferimento di un dipendente ATA rappresentante RSU dalla sede secondaria di un istituto comprensivo scolastico a quella principale, poste in Comuni diversi, non debba essere preceduto dal nulla osta della organizzazione sindacale. 1.1. Ragioni di economia decisoria inducono ad esaminare con priorità le ulteriori censure. 2. Con il secondo motivo, ex art . 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. , si prospetta la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. nonché dell ’ art. 115 c.p.c. La decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto ha considerato come “comprovate” ai sensi dell’art. 2103, comma ottavo, c.c.ragioni che il Ministero si è limitato semplicemente a dedurre. In tal modo la decisione che ha confermato il licenziamento senza preavviso si sarebbe basata su prove mai entrate a far parte del processo e dunque inesistenti, oltretutto in presenza di elementi probatori di segno contrario. 3. Con il terzo motivo, ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, nonché dell’art. 6 dello stesso CCNL, sul rilievo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non reputare illegittimi gli ordini di servizio di trasferimento, peraltro non basati su ragioni comprovate, in quanto contrastanti con il piano delle attività scolastiche in vigore per il personale ATAconcordato con i sindacati. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo, nei termini formulati , sono inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nella sostanza sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze processuali quanto alla sussistenza delle ragioni organizzativeposte a fondamento della disposta assegnazione alla sede principale, in contrasto con l’accertamento svolto dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476). 4. Con il quarto motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360,comma 1,n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2103, 1175, 1375 e 1460 c.c., in quanto i giudici d’appello avrebberoerrato a non considerare che il rifiuto del dipendente di ottemperare agli ordini di servizio di trasferimento era legittimo, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum. 4.1. Anche tale censura non può trovare accoglimentodal momento che, dietro la censura della violazione si legge, si sollecita in realtà un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie in ordine al rifiuto opposto dal dipendente, ritenuto dai giudici d’appello non conforme a buona fedein base ad accertamento in fatto e secondo un giudizio di bilanciamento coerente con l’orientamento di questa Corte in materia (da ultimo, Cass. Sez. L, 26/07/2025, n. 21350 e precedenti ivi richiamati). In questo senso, a ben vedere, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi perch é, dopo avere ritenuto legittimi gli ordini di serviziorelativi al trasferimento di sede, ha comunque ritenuto che il rifiuto opposto dal lavoratore non fosse conforme a buona fede, escludendo, dunque, che la condotta del dipendente in contestazione potesse risultare giustificata. Questa ulteriore motivazione a sostegno della complessiva legittimità del licenziamento esime, dunque, dalla disamina del primo mezzo, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata. 5. Con il quinto motivo, ex art. 360 , c omma primo , n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell’art. 13 del CCNL del Comparto scuola del 2018. La Corte d’appello avrebbe errato a ritenere legittimo il licenziamento senza preavviso per il fatto che il dipendente aveva svolto un doppio lavoro non autorizzato, limitandosi a ripetere la mera portata edittale della norma, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, ritenuta peraltro di minimo disvalore. 6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c., si deducela violazione dell’art. 13 del CCNL del Comparto scuola del 2018 e degli artt. 2106 e 2119 c.c. La Corte d’appello avrebbe ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare in presenza di infrazioni che il CCNL punisce con la sanzione conservativa, oltretutto limitandosi ad un mero richiamo formale ai criteri di gradualità elencati nello stesso CCNL senza uno vaglio specifico. 6.1. Il quinto e il sesto motivo , da tratta re unitariamente perché entrambi intesi a censurarela ritenuta sussistenza della giusta causa, sono inammissibili, in quanto mirano a censurare il giudizio di proporzionalità complessivamente reso dai giudici d’appello senza peraltro cogliere l’effettiva ratio decidendi, che incentra la sussistenza della giusta causa di licenziamento nella violazione del dovere di esclusività protrattasi per più anni in un contesto caratterizzato da episodi reiterati di insubordinazione, risolvendosi, in buona sostanza, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti di causa, facendo leva su circostanze di fatto che la Corte di merito avrebbe omesso di valorizzare. 7. Infine, con il settimo motivo, sempre ex art. 360 , primo c omma, n.3 c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. , in relazione all ’ art.2697 c.c., all’art. 11 lett. h) del CCNLComparto scuola 2018 ed agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 152del 1997. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere legittimo un ordine di servizio di sgombero materiali indicati di proprietà del dipendentema in mancanza di prova circa questa titolarità, espressamente contestata dall’interessato e considerato che l’ordine violava la norma penale; inoltre,un ordine di trasferimento o comunque di prendere servizio presso altra sede, già di per sé illegittimo, non potrebbe essere rappresentato da una non meglio precisata circolare scolastica non seguita da alcuna disposizione specifica verso il lavoratore. 7.1.Anche questa censura deve essere dichiarata inammissibile perché torna a sollecitare un diverso accertamento di merito sui fatti di causa, come già indicato in relazione ai precedenti mezzi. 8. In definitiva il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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