CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 29358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'alt 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 29/10/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni rese della persona offesa nella fase delle indagini preliminari, avendo ritenuto sufficienti le ricerche effettuate per il rintraccio del testimone al fine della dichiarazione di irreperibilità. Sotto un primo profilo la difesa evidenzia che ben avrebbe potuto il pubblico ministero chiedere nel corso delle indagini preliminari l'incidente probatorio, avente ad oggetto l'escussione di [OSCURATO:PERSONA], essendo ampiamente prevedibile che il teste si rendesse irreperibile, in quanto soggetto già ritenuto di fatto irreperibile. Sotto un secondo profilo, rileva che le ricerche del testimone sono state del tutto insufficienti. Osserva, in proposito, che il giudice - ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 512 cod. proc. pen. - nell'affermare la sopravvenuta irreperibilità del teste avrebbe dovuto dar conto con motivazione non manifestamente illogica o comunque non apparente dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del medesimo e non limitarsi a prendere atto di un formale ed infruttuoso tentativo di rintraccio nel luogo di nascita e di ultima residenza del teste. Ne discende la inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 6, par. 3 e 4, lett. D) C.E.D.U. in relazione alla mancata assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Essendo stata fondata la sentenza di condanna solo sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini preliminari, rileva la difesa che le risultanze istruttorie non sono sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato, specie se si considera che l'Angelozzi non ha mai effettuato nemmeno una individuazione fotografica di persona. La circostanza che la difesa non abbia avuto la possibilità di controesaminare il testimone viola l'art. 6, par. 3 e 4, lett. D) C.E.D.U., oltre che l'art. 111 Cost. Contesta, infine, la motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata accertata non solo sulla base delle dichiarazioni dell'Angelozzi, ma anche in forza della deposizione precisa e dettagliata del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva udito il contenuto della telefonata effettuata dell'imputato alla persona offesa, mentre la stessa si trovava all'interno degli uffici della polizia giudiziaria. Evidenzia, in particolare, che il teste non è stato in grado di chiarire come aveva riconosciuto nell'interlocutore che ascoltava in vivavoce proprio l'odierno ricorrente; senza tacere che la richiesta estorsiva avanzata dall'Olteanu non è contestata nel presente procedimento. 2.2 In data 7/4/2023 è pervenuta memoria difensiva contenente conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi aspecifici. Ed invero, non si confrontano con la trama motivazionale della sentenza impugnata, essendo reiterativi delle medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, ha diffusamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'Angelozzi, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., evidenziando come non vi fossero elementi per poter ritenere che l'omessa presentazione in dibattimento della persona offesa fosse stata il frutto di una libera scelta (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) ed ha dato altresì adeguatamente conto del complessivo compendio probatorio posto a base della dichiarazione di penale responsabilità dell'Olteanu, costituito non solo dalle dichiarazioni dell'Angelozzi, ma anche dalla precisa deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla telefonata fatta dall'odierno ricorrente alla persona offesa, mentre quest'ultima si trovava all'interno della caserma dei Carabinieri di Giulianova. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas