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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04839/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma formulate dal difensore di fiducia dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 15 marzo 2022, riconosciute all' imputato [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti di cui all' art. 648 bis comma terzo e 62 bis c.p. in relazione al reato di riciclaggio della somma di denaro di euro 4.334,30 provento di reato non colposo irrogava al predetto la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa

2. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che deduce i seguenti motivi: a. violazione di legge in relazione all' art. 648 bis comma terzo c.p.

Assume che il tribunale aveva applicato detta attenuante sebbene non poteva trovare applicazione in quanto il denaro proveniva dal reato di truffa aggravata di cui all' art. 640 comma 2 bis c.p. per il quale è prevista la pena di anni cinque mentre detta attenuante stabilisce che il danaro, i beni ovvero le altre utilità debbano provenire da delitto "per il quale è stabilita la pena inferiore nel massimo a cinque anni"; b. violazione di legge in relazione alla omessa statuizione della confisca obbligatoria del prezzo e del profitto del reato prevista ex art. 648 quater c.p.; c. vizio di motivazione in ordine alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Osserva che, sul punto, il tribunale aveva adottato una motivazione meramente apparente in quanto aveva fatto riferimento allo stesso motivo "contenuta gravità del fatto" per riconoscere sia l'attenuante di cui all' art. 648 bis comma terzo c.p. che le attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini appresso specificati.

2. Il primo motivo, in forza del quale l'ufficio impugntte si duole della violazione di legge per avere il Tribunale di Brescia riconosciuto l'attenuante prevista dall'art.648-bis comma terzo cod. pen. in assenza dei presupposti normativi posto che il denaro trasferito all'estero dall'imputato proviene dal delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art.61 n.5 cod. pen., è fondato.

Alla base della condotta di riciclaggio contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] vi è infatti, sulla scorta di quanto riconosciuto dal Tribunale, il delitto di cui all'art.640 comma secondo n.2 bis cod.pen. che prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione, dato questo che rende non applicabile l'attenuante di cui al comma terzo dell'art.648 bis c.p., che richiede una provenienza di beni o altre utilità da delitto per il quale è prevista una pena della reclusione inferiore nel massimo ad anni cinque.

3. Anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art.648 quater cod. pen., per l'omessa statuizione da parte del Tribunale in ordine alla confisca del prodotto o del profitto del reato è fondato.

Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la condotta dell'imputato è stata compiuta in concorso con altro soggetto, a favore del quale è stato effettuato il trasferimento di denaro, sicchè andava disposta la confisca.4.

Rileva, infine, il Collegio che per effetto dell'accoglimento del primo motivo, che incide sulla gravità del fatto e sul conseguente trattamento sanzionatorio deve ritenersi assorbito il terzo motivo riguardante le riconosciute circostanze attenuanti generiche la cui concedibilità andrà, comunque, rivalutata dal giudice del rinvio.

5. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione che dovrà conformarsi ai principi sopra indicati; deve, infine, dichiararsi l' irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabile la affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma formulate dal difensore di fiducia dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 15 marzo 2022, riconosciute all' imputato [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti di cui all' art. 648 bis comma terzo e 62 bis c.p. in relazione al reato di riciclaggio della somma di denaro di euro 4.334,30 provento di reato non colposo irrogava al predetto la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa 2. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che deduce i seguenti motivi: a. violazione di legge in relazione all' art. 648 bis comma terzo c.p. Assume che il tribunale aveva applicato detta attenuante sebbene non poteva trovare applicazione in quanto il denaro proveniva dal reato di truffa aggravata di cui all' art. 640 comma 2 bis c.p. per il quale è prevista la pena di anni cinque mentre detta attenuante stabilisce che il danaro, i beni ovvero le altre utilità debbano provenire da delitto "per il quale è stabilita la pena inferiore nel massimo a cinque anni"; b. violazione di legge in relazione alla omessa statuizione della confisca obbligatoria del prezzo e del profitto del reato prevista ex art. 648 quater c.p.; c. vizio di motivazione in ordine alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Osserva che, sul punto, il tribunale aveva adottato una motivazione meramente apparente in quanto aveva fatto riferimento allo stesso motivo "contenuta gravità del fatto" per riconoscere sia l'attenuante di cui all' art. 648 bis comma terzo c.p. che le attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini appresso specificati. 2. Il primo motivo, in forza del quale l'ufficio impugntte si duole della violazione di legge per avere il Tribunale di Brescia riconosciuto l'attenuante prevista dall'art.648-bis comma terzo cod. pen. in assenza dei presupposti normativi posto che il denaro trasferito all'estero dall'imputato proviene dal delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art.61 n.5 cod. pen., è fondato. Alla base della condotta di riciclaggio contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] vi è infatti, sulla scorta di quanto riconosciuto dal Tribunale, il delitto di cui all'art.640 comma secondo n.2 bis cod.pen. che prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione, dato questo che rende non applicabile l'attenuante di cui al comma terzo dell'art.648 bis c.p., che richiede una provenienza di beni o altre utilità da delitto per il quale è prevista una pena della reclusione inferiore nel massimo ad anni cinque. 3. Anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art.648 quater cod. pen., per l'omessa statuizione da parte del Tribunale in ordine alla confisca del prodotto o del profitto del reato è fondato. Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la condotta dell'imputato è stata compiuta in concorso con altro soggetto, a favore del quale è stato effettuato il trasferimento di denaro, sicchè andava disposta la confisca.4. Rileva, infine, il Collegio che per effetto dell'accoglimento del primo motivo, che incide sulla gravità del fatto e sul conseguente trattamento sanzionatorio deve ritenersi assorbito il terzo motivo riguardante le riconosciute circostanze attenuanti generiche la cui concedibilità andrà, comunque, rivalutata dal giudice del rinvio. 5. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione che dovrà conformarsi ai principi sopra indicati; deve, infine, dichiararsi l' irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile la affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 6
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