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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 18972/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 4982/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1089/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 04/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1089 del Tribunale di Lucca, esponendo che: - avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni a beni mobili di sua proprietà, presenti in un appartamento, sito al primo piano di un immobile condominiale, e danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, collocato al terzo piano, di proprietà della chiamata in lite e interessato da lavori edili; - [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui ancora importa, indicava come responsabile l'esecutore di lavori, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, di cui chiedeva e otteneva la chiamata in causa; - il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva anche [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda per carenza di prova, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare, gli attori avevano inammissibilmente mutato, invocando in appello il titolo ex art. 2051, cod. civ., la domanda svolta, in primo grado, ex art. 2043, cod. civ., laddove, nel merito, la loro domanda era risultata infondata per mancanza di prova sia in ordine al nesso causale concernente i lavori, sia con riferimento ai beni asseritamente danneggiati e al loro valore, dovendosi escludere un accertamento peritale stante la pluralità di anni trascorsi dall'accaduto; nessuno dei due intimati ha svolto difese; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la domanda era stata svolta sin dal principio a titolo custodiale, come desumibile, in specie, da esplicite indicazioni della comparsa conclusionale e dall'assenza di eccezioni sul punto delle controparti che avevano, quindi, accettato il relativo contraddittorio, sicché sui deducenti ricadeva solo l'onere di dimostrare la relazione tra la cosa custodita e i danni, onere probatorio evaso in ragione della confessione stragiudiziale della proprietaria convenuta oltre che in forza dell'ulteriore istruttoria orale e documentale sul "quantum" non contestata, con conseguente fondatezza della pretesa stante l'assenza di allegazione, prima che di prova, del caso fortuito ovvero del trasferimento all'esecutore dei lavori del potere di fatto sulla cosa custodita; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2730, 2735, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare le dichiarazioni confessorie stragiudiziali di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva solo cercato d'imputare alla ditta esecutrice dei lavori la responsabilità ultima, senza indicare di aver trasferito il potere di fatto sulla cosa alla stessa, e senza negare il nesso causale e la sussistenza dei danni; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2702, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare la documentazione che comprovava la sussistenza dei danni, confermati pure dalle prove orali, e la loro quantificazione; Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; è stato reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità - eccetto, in tesi, l'univoco e manifesto travisamento del contenuto della prova esaminata, tale dunque non essendo l'opzione valutativa plausibile della stessa - sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette prescrizioni da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ove ammissibile, come nel caso precluso dall'art. 348- ter, quinto comma, cod. proc. civ.; ciò posto, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33; di recente, Cass., 26/08/2020, n. 17821); nulla di quanto denunciato in questa sede rientra nel perimetro normativo così ricostruito; nella fattispecie, il giudice di merito ha escluso, fattualmente e plausibilmente, potesse attribuirsi valore concludente, ovvero in tesi confessorio, alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] in quanto volte a supportare il nesso causale tra i pretesi danni e i lavori svolti, e dunque, nella prospettiva della dichiarante, non effettivamente sfavorevoli a sé; le uniche dichiarazioni riportate nel ricorso per cassazione, nel rispetto del requisito di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sono infatti esattamente in tal senso, dirette cioè ad affermare l'imputabilità degli indicati danni ai lavori eseguiti dalla parte chiamata in giudizio quale effettiva responsabile, in linea con la ricostruzione del Tribunale per cui si trattava di pretesa fondata, ex art. 2043, cod. civ., sul fatto storico dell'esecuzione dei lavori, con chiamata dell'esecutore degli stessi determinante, in tesi, l'estensione della domanda attorea (cfr., per un caso analogo, Cass., 15/01/2020, n. 516, pag. 5; conf.

Cass., 01/06/2021, n. 15232); per il resto, quanto all'ulteriore tema della quantificazione dei danni, al contempo autonoma ragione decisoria, neppure si riporta il contenuto dei documenti evocati, in violazione del perimetro stabilito dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., risolvendosi, inoltre e comunque, la prospettazione svolta, nella richiesta, al contempo aspecifica, di una rilettura istruttoria; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese delle parti intimate; P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 4982/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1089/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 04/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1089 del Tribunale di Lucca, esponendo che: - avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni a beni mobili di sua proprietà, presenti in un appartamento, sito al primo piano di un immobile condominiale, e danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, collocato al terzo piano, di proprietà della chiamata in lite e interessato da lavori edili; - [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui ancora importa, indicava come responsabile l'esecutore di lavori, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, di cui chiedeva e otteneva la chiamata in causa; - il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva anche [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda per carenza di prova, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare, gli attori avevano inammissibilmente mutato, invocando in appello il titolo ex art. 2051, cod. civ., la domanda svolta, in primo grado, ex art. 2043, cod. civ., laddove, nel merito, la loro domanda era risultata infondata per mancanza di prova sia in ordine al nesso causale concernente i lavori, sia con riferimento ai beni asseritamente danneggiati e al loro valore, dovendosi escludere un accertamento peritale stante la pluralità di anni trascorsi dall'accaduto; nessuno dei due intimati ha svolto difese; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la domanda era stata svolta sin dal principio a titolo custodiale, come desumibile, in specie, da esplicite indicazioni della comparsa conclusionale e dall'assenza di eccezioni sul punto delle controparti che avevano, quindi, accettato il relativo contraddittorio, sicché sui deducenti ricadeva solo l'onere di dimostrare la relazione tra la cosa custodita e i danni, onere probatorio evaso in ragione della confessione stragiudiziale della proprietaria convenuta oltre che in forza dell'ulteriore istruttoria orale e documentale sul "quantum" non contestata, con conseguente fondatezza della pretesa stante l'assenza di allegazione, prima che di prova, del caso fortuito ovvero del trasferimento all'esecutore dei lavori del potere di fatto sulla cosa custodita; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2730, 2735, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare le dichiarazioni confessorie stragiudiziali di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva solo cercato d'imputare alla ditta esecutrice dei lavori la responsabilità ultima, senza indicare di aver trasferito il potere di fatto sulla cosa alla stessa, e senza negare il nesso causale e la sussistenza dei danni; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2702, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare la documentazione che comprovava la sussistenza dei danni, confermati pure dalle prove orali, e la loro quantificazione; Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; è stato reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità - eccetto, in tesi, l'univoco e manifesto travisamento del contenuto della prova esaminata, tale dunque non essendo l'opzione valutativa plausibile della stessa - sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette prescrizioni da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ove ammissibile, come nel caso precluso dall'art. 348- ter, quinto comma, cod. proc. civ.; ciò posto, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33; di recente, Cass., 26/08/2020, n. 17821); nulla di quanto denunciato in questa sede rientra nel perimetro normativo così ricostruito; nella fattispecie, il giudice di merito ha escluso, fattualmente e plausibilmente, potesse attribuirsi valore concludente, ovvero in tesi confessorio, alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] in quanto volte a supportare il nesso causale tra i pretesi danni e i lavori svolti, e dunque, nella prospettiva della dichiarante, non effettivamente sfavorevoli a sé; le uniche dichiarazioni riportate nel ricorso per cassazione, nel rispetto del requisito di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sono infatti esattamente in tal senso, dirette cioè ad affermare l'imputabilità degli indicati danni ai lavori eseguiti dalla parte chiamata in giudizio quale effettiva responsabile, in linea con la ricostruzione del Tribunale per cui si trattava di pretesa fondata, ex art. 2043, cod. civ., sul fatto storico dell'esecuzione dei lavori, con chiamata dell'esecutore degli stessi determinante, in tesi, l'estensione della domanda attorea (cfr., per un caso analogo, Cass., 15/01/2020, n. 516, pag. 5; conf. Cass., 01/06/2021, n. 15232); per il resto, quanto all'ulteriore tema della quantificazione dei danni, al contempo autonoma ragione decisoria, neppure si riporta il contenuto dei documenti evocati, in violazione del perimetro stabilito dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., risolvendosi, inoltre e comunque, la prospettazione svolta, nella richiesta, al contempo aspecifica, di una rilettura istruttoria; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese delle parti intimate; P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
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