CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 259/2018; [OSCURATO:PERSONA] superiore [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta R.G.N.31310/2020 Cron. Rep. Ud.22/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Terni n. 304/2018 che, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]: - aveva respinto il ricorso proposto dal Porcacchia nei confronti dell’ASCOM Terni (Associazione commercianti comunale di Terni), nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]); ricorso con il quale egli aveva chiesto di accertare il suo diritto alla qualifica di dirigente, a decorrere dalla nomina a direttore dell’ASCOM, avvenuta il 22 dicembre 1988, e di condannare ciascuno dei convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità, al pagamento di € 1.777.322,54, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali; - aveva respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva, tra l’altro, che il primo giudice aveva deciso nel senso suddetto, nella contumacia dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], “per il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, e per la mancata descrizione dei fatti costitutivi della pretesa avanzata nei confronti delle persone fisiche”, e che anche in secondo grado l’[OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano rimasti contumaci, mentre avevano resistito al gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in prime cure. 3. Inoltre, riferiva la Corte che l’appellante censurava la decisione del Tribunale, sostenendo che l’ASCOM, in quanto associazione non riconosciuta e, quindi, centro d’imputazione autonomo e distinto rispetto ai suoi membri, era, in realtà, dotata della legittimazione passiva; il che era a suo avviso confermato dai documenti prodotti in giudizio, in particolare dal verbale dell’assemblea dei soci del 14 ottobre 2004, depositato dai resistenti. Riportava che l’impugnante rilevava, inoltre, come il Tribunaleavesse erroneamente ritenuto lacunoso l’atto introduttivo, con riguardo alla domanda rivolta nei confronti dei presidenti dell’associazione succedutisi nella guida dell’ente; al contrario, secondo l’allora appellante, le circostanze dedotte nel ricorso consentivano d’individuare con certezza la causa petendi di quelle pretese. 4. Ebbene, nel giudicare infondato il primo motivo di gravame, la Corte d’appello, in base a diffuso riesame delle risultanze processuali, riteneva che il Tribunale avesse giustamente escluso che l’ASCOM potesse essere centro d’imputazione di rapporti giuridici, e dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, con la conseguenza che, sul punto, le doglianze dell’appellante dovevano essere disattese. 5. Per quanto atteneva, poi, alla domanda svolta contro il Visaggio, il Rulli e gli eredi del Barbetti, alla Corte anzitutto appariva evidente come l’esclusione della legittimazione passiva dell’ASCOM rendeva parimenti inammissibili le pretese rivolte contro i presunti rappresentanti di un “ente”, in realtà definibile –con un bisticcio di parole – “inesistente”. 5.1. Tuttavia, secondo la Corte, quand’anche si riconoscessero, nell’ASCOM, le caratteristiche di un’associazione non riconosciuta, le scarne deduzioni contenute nel ricorso, richiamate nell’atto di appello, non sarebbero state sufficienti a chiarire il titolo in base al quale i presidenti pro tempore o i loro eredi avrebbero dovuto rispondere delle obbligazioni dell’ente; e, in assenza di specifici e puntuali motivi, giudicava l’impugnazione, sul punto, inammissibile. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 7. Resistono con unico controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri tre intimati non hanno svolto difese (anche) in questa sede di legittimità. 8.La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 18 della Costituzione e 36 e seguenti del codice civile”. Secondo il ricorrente, dalla lettura della motivazione della sentenza di secondo grado si evince che la Corte di appello non ha risolto l’errore di interpretazione dell’art. 36 c.c. contestato con l’atto di appello al Tribunale di Terni, laddove ha evidentemente sovrapposto il concetto di personalità giuridica a quello ben più ampio, che rilevava nel caso di specie, di soggettività giuridica. 2. Con un secondo motivo denuncia “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 414 cpc nonché per violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova, degli artt. 437, secondo comma e 421 del cod. proc. civ. del principio del giusto processo ex art. 111 Cost e dell’art. 6 della CEDU (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere erroneamente il giudice del gravame confermato la decisione del Tribunale omettendo di esercitare i poteri officiosi riconosciutigli dall’art. 421 cod. proc. civ. allo scopo di ricercare la verità materiale, ciò in palese violazione del principio del giusto processo ed in ossequio ad un eccessivo formalismo”. 3. Il ricorso è inammissibile nel suo complesso e, comunque, in relazione ai due motivi sopra riferiti. 4. Rileva anzitutto il Collegio che, a fronte della prescrizione, dettata a pena d’inammissibilità, dell’ “indicazione delle parti” ex art. 366, comma primo, n. 1), c.p.c., il ricorso in esame non reca la chiara indicazione appunto delle parti in causa e di quelle nei confronti delle quali l’impugnazione è stata proposta (cfr. in particolare pag. 1 del ricorso); indicazione, questa, a maggior ragione necessaria nel caso di specie, in cui l’attore aveva evocato in giudizio una pluralità di soggetti. Invero, una migliore individuazione delle parti anche di questo giudizio di cassazione si trae solo dagli atti che riguardano le molteplici notificazioni del ricorso e dal controricorso dei due intimati che si sono qui costituiti, ossia, da atti estrinsecirispetto al ricorso per cassazione. 5. Occorre, poi, considerare che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelleggibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (in tal senso Cass., sez. un., 30.11.2021, n. 37552). 6. Ebbene, il ricorso in esame non contiene una sufficiente “esposizione sommaria dei fatti di causa”, come esige l’art. 366, comma primo, n. 3), c.p.c. (nel testo previgente, applicabile ratione temporisin questo giudizio). 6.1. Il ricorrente propone uno “svolgimento del processo”, che assume essere “come ricostruito nella sentenza impugnata” (cfr. pag. 1 del ricorso). Invero, com’è agevole riscontrare, ciò che si legge alla pag. 2 del ricorso costituisce in realtà solo una parziale trascrizione della parte narrativa dell’impugnata sentenza (che prosegue ben oltre i passi riportati dal ricorrente: cfr. facciate 3 e 4 della stessa). Né, come si vedrà meglio oltre, lo svolgimento dei due motivi di ricorso è in grado di lumeggiare i termini della vicenda giudiziaria. Di fatto, il Collegio è stato in grado di comprendere i contorni della vicenda oggetto di causa solamente attraverso un’attenta lettura dell’impugnata sentenza. 7. Fermi i rilievi che precedono, il primo motivo di ricorso è ex se inammissibile perché muove anzitutto da una parziale considerazione della motivazione resa dalla Corte territoriale per disattendere il primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente. Più nello specifico, quest’ultimo riporta una parte di motivazione, presente alle facciate 4-6 della sentenza, senza considerare i passaggi motivazionali seguenti (tra la facciata 6 e quella 7). E proprio in quei passaggi la Corte distrettuale aveva esaminato parte dei documenti cui attualmente si riferisce il ricorrente, vale a dire, una lettera datata 22 dicembre 1988 che il poi defunto [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al Porcacchia. 8. Inoltre, è manifesto che il ricorrente propone comunque una propria rilettura delle risultanze processuali, contrapposta a quella senz’altro operata dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6- 10 del ricorso). Peraltro, nell’ambito di tale rivisitazione dei fatti il ricorrente asserisce che “2) L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio nella persona del Presidente, proprio legale rappresentante” (così a pag. 7 del ricorso); laddove, come già riferito in narrativa, l’Ascom (come gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]) era rimasta contumace sia in primo che in secondo grado. 9. Infine, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, l’intera disamina in fatto e in diritto del caso da parte della Corte territoriale è stata condotta non già facendo capo al concetto di persona giuridica, bensì per stabilire se l’Ascom fosse un’associazione non riconosciuta autonoma o comunque distinta dalla [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla specifica disciplina di cui agli artt. 36 e segg. c.c. 10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 11. Il ricorrente, in primo luogo, non coglie l’esatta portata della ratio decidendiche aggredisce con tale censura. 11.1. Invero, il ricorrente non considera che il ragionamento decisorio esposto dalla Corte alle facciate 7-9 della sua sentenza è esplicitamente subordinato e svolto in via ipotetica. In particolare, come già riportato in narrativa, la Corte, nel disattendere il secondo motivo d’appello che riguardava la domanda dell’attore per la parte in cui era rivolta (anche) “contro il Visaggio, il Rulli e gli eredi del Barbetti”, ha anzitutto ritenuto evidente come l’esclusione della legittimazione passiva dell’Ascom renda parimenti inammissibili le pretese rivolte contro i presunti rappresentanti di un “ente”, in realtà definibile –con un bisticcio di parole – “inesistente” . 11.2. Orbene, tale statuizione, da un lato, neppure è considerata dal ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso in esame), dall’altro, stante la declaratoria d’inammissibilità in questa sede del primo motivo che attingeva la principale ratio decidendiche sorregge la sentenza impugnata, tale ratio si è ormai consolidata in tali termini assorbenti. 12. Per completezza, allora, nota il Collegio che, il ricorrente, pur avendo trascritto in ricorso la restante parte della motivazione che la Corte ha svolto rispetto all’ipotesi in cui “si riconoscessero, nell’Ascom, le caratteristiche di un’associazione non riconosciuta”, neppure ha considerato le conclusioni cui è giunta la stessa Corte. In sintesi, difatti, la Corte, prima ha riferito in che termini il Tribunale aveva motivato “il rigetto delle pretese avanzate verso le persone fisiche convenute in giudizio”; poi ha considerato che: “L’appellante non vi ha contrapposto argomentazioni specifiche, tali da condurre a una conclusione contraria; s’è limitato a richiamare le deduzioni esposte, sul punto nell’atto introduttivo”, di cui ha riferito il tenore. Infine, dopo ulteriori considerazioni, ha concluso che: “In mancanza di specifici e puntuali motivi, l’impugnazione, sul punto, deve essere dichiarata inammissibile”. 13. Ebbene, nel secondo motivo di ricorso ci si duole invece che la Corte avrebbe erroneamente omesso di esercitare i poteri officiosi riconosciutigli dall’art. 421 c.p.c. allo scopo di ricercare la verità materiale. E’ di tutta evidenza, allora, che, affinché il ricorrente si potesse ammissibilmente dolere in questa sede di legittimità del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. ai fini del merito della causa, doveva riscontrarsi nell’impugnata sentenza una statuizione di rigetto appunto nel merito di un motivo d’appello relativo alla domanda estesa verso le persone fisiche convenute in giudizio. Per contro, nella sentenza impugnata la Corte si è pronunciata sul secondo motivo d’appello con statuizioni di mero rito, in chiave d’inammissibilità, sicché in ipotesi il ricorrente avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 434 c.p.c. 14. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del comune difensore dei due controricorrenti, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere statuito circa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e gli altri intimati, rimasti tali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussisten