CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34527/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021ESMB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-?7 ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di cause di non punibilità - è inammissibile, poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e aspecifiche (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente