Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19004/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nardelli, domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1588/2025depositata il 24/9/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 22514/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 19004/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 700 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nardelli, domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1588/2025depositata il 24/9/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 22514/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 19004/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 700 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 19004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris