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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17945/2026

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ia dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA],- intimatO -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 8 - n. 6487/2021, depositata il 9settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napolinotificava, in data 18 maggio 2019, a [OSCURATO:PERSONA] NicolòNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026comunicazione di presa in carico n. 07177-2019-00010247-000, sulla base di pregresso avviso di accertamento n.TF3010801990/2018, relativo ad IRPEF ed IVA per l’annod’imposta 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione di presain carico e l’avviso di accertamento in questione dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo di nonavere mai ricevuto la notificazione dell’avviso suddetto; laC.T.P. adìta, con sentenza n. 4819/2020, depositata il 30 giugno2020, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente allarifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Campania – sez. n. 8, con sentenzan. 6487/2021, pronunciata il 14 luglio 2021, e depositata insegreteria il 9 settembre 2021, accoglieva l’appello, annullandogli atti impugnati e compensando le spese di entrambi i gradi digiudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 2 marzo 2022).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5.

Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice di rito.R.G.

N. 6804/2022 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce che la C.T.R. aveva annullato l’atto impugnato sullabase dell’erroneo presupposto della mancata notificazionedell’avviso di accertamento presupposto, nonostante chel’Ufficio avesse dato prova che la raccomandata informativadell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale fossestata notificata per compiuta giacenza.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva l’Ufficio che, appurato che l’avviso di accertamento –impugnata – era stato regolarmente notificato, il ricorso delcontribuente sarebbe stato inammissibile, per definitivitàdell’atto.2.

I due motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.L’avviso di accertamento, presupposto della comunicazione dipresa in carico impugnata, è stato notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., in quanto, stante l’assenza del destinatario, l’atto èstato depositato presso la casa comunicale ed è stata inviata lac.d.

C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), che è tornataindietro per compiuta giacenza.Orbene, «in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo delservizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodottorisulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche almomento della consegna della raccomandata informativa, abbiacorrettamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassettapostale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, laR.G.

N. 6804/2022 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senzache il predetto destinatario (nonostante l'invio dellacomunicazione di avvenuto deposito cd.

CAD) abbia provvedutoal ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinandola compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notificaraggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa èpervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'haricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamenteassente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico pressol'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.»(Cass. 18 marzo 2022, n. 8895).Ne consegue, pertanto, che la notificazione dell’avviso diaccertamento deve ritenersi legittima, e che quindi la pretesaimpositiva si sia consolidata, il che rende pienamente legittimaanche la comunicazione di presa in carico.3.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.Le spese di giudizio seguono la soccombenza di CrescimanniNicolò, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.R.G.

N. 6804/2022 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi dimerito.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 6804/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA],- intimatO -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 8 - n. 6487/2021, depositata il 9settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napolinotificava, in data 18 maggio 2019, a [OSCURATO:PERSONA] NicolòNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026comunicazione di presa in carico n. 07177-2019-00010247-000, sulla base di pregresso avviso di accertamento n.TF3010801990/2018, relativo ad IRPEF ed IVA per l’annod’imposta 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione di presain carico e l’avviso di accertamento in questione dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo di nonavere mai ricevuto la notificazione dell’avviso suddetto; laC.T.P. adìta, con sentenza n. 4819/2020, depositata il 30 giugno2020, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente allarifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Campania – sez. n. 8, con sentenzan. 6487/2021, pronunciata il 14 luglio 2021, e depositata insegreteria il 9 settembre 2021, accoglieva l’appello, annullandogli atti impugnati e compensando le spese di entrambi i gradi digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 2 marzo 2022).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice di rito.R.G. N. 6804/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce che la C.T.R. aveva annullato l’atto impugnato sullabase dell’erroneo presupposto della mancata notificazionedell’avviso di accertamento presupposto, nonostante chel’Ufficio avesse dato prova che la raccomandata informativadell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale fossestata notificata per compiuta giacenza.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva l’Ufficio che, appurato che l’avviso di accertamento –impugnata – era stato regolarmente notificato, il ricorso delcontribuente sarebbe stato inammissibile, per definitivitàdell’atto.2. I due motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.L’avviso di accertamento, presupposto della comunicazione dipresa in carico impugnata, è stato notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., in quanto, stante l’assenza del destinatario, l’atto èstato depositato presso la casa comunicale ed è stata inviata lac.d. C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), che è tornataindietro per compiuta giacenza.Orbene, «in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo delservizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodottorisulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche almomento della consegna della raccomandata informativa, abbiacorrettamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassettapostale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, laR.G. N. 6804/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senzache il predetto destinatario (nonostante l'invio dellacomunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provvedutoal ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinandola compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notificaraggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa èpervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'haricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamenteassente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico pressol'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.»(Cass. 18 marzo 2022, n. 8895).Ne consegue, pertanto, che la notificazione dell’avviso diaccertamento deve ritenersi legittima, e che quindi la pretesaimpositiva si sia consolidata, il che rende pienamente legittimaanche la comunicazione di presa in carico.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.Le spese di giudizio seguono la soccombenza di CrescimanniNicolò, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.R.G. N. 6804/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6804/2022Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 17945/2026Data pubblicazione 04/06/2026Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi dimerito.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 6804/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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