CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 03151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato nella misura complessiva di anni tre di reclusione ed € 3859,25 di multa a [OSCURATO:PERSONA]. Il condannato aveva riportato, con sentenza 27.11.2009 del Tribunale di Roma, condanna alla pena di anni tre di reclusione ed 600 di multa per reato commesso in data 24.3.2007. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza e del giudizio per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza alla parte [OSCURATO:PERSONA] e al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando notificato l'avviso all'avv [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, dovuto trattandosi di questione processuale posta dal ricorso, risulta, da una parte, che all'udienza, in data 7 aprile 2021, avanti il giudice dell'esecuzione la parte, [OSCURATO:PERSONA] non era comparso mentre il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non comparsa, veniva sostituita da altro difensore, immediatamente reperibile, e, dall'altra, che l'avviso di fissazione dell'udienza non era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] né al difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA]. E' stato, dunque, violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che impone la tempestiva partecipazione alla parte e al suo difensore del decreto di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione, inosservanza processuale che, riguardando l'intervento e l'assistenza della parte, è sanzionata, ai sensi degli artt. 178, lettera c, e 179 cod. proc. pen., con la nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 404/2021 del 11/11/2020, D'ALFONSO, Rv. 280189). L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente