CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 agosto 1968
Cassazione n. 01329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 14 dicembre 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Piacenza, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto la cassa (pari a euro 90.000 circa) della [OSCURATO:SOCIETA]. (sottoposta a liquidazione coatta amministrativa) e - concesse le circostanze generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva - l'aveva condannato alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto sarebbe stata attribuita la responsabilità per il reato all'imputato, amministratore di diritto dell'impresa fallita, per non aver impedito (ex artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2392 cod. civ.) che della cassa si appropriasse il precedente amministratore di diritto (e poi comunque amministratore di fatto, anche nel periodo in cui amministratore di diritto era il Capoani); e ciò, nonostante la stessa sentenza impugnata abbia dato conto del fatto che l'appropriazione ha avuto luogo prima che l'imputato assumesse la carica. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe argomentato sul punto sulla base di un travisamento della prova (in particolare, relativa alla sottoscrizione del bilancio da parte del Capoani, compilato tardivamente sulla base dei dati finali relativi all'esercizio precedente e sottoposto all'imputato dal commissario liquidatore dell'ente); e comunque gli avrebbe attribuito in maniera illogica l'elemento soggettivo del delitto (in quanto il bilancio che attestava la presenza della cassa già sottratta, come esposto, sarebbe stato redatto dal commissario liquidatore e solo sottoscritto dal Capoani). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che si espongono. 1. La fattispecie di bancarotta fraudolenta prefallimentare - quantunque il reato venga a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento (ovvero - per quel che qui rileva - con l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza: cfr. art. 237 legge fall.) - «si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 01), ossia «quando l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018 - deo. 2019, Signoretti, Rv. 274610 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Nel caso in esame è la stessa sentenza impugnata ad affermare che l'appropriazione della cassa ha avuto luogo (ad opera di altri e, segnatamente, di [OSCURATO:PERSONA]) prima che il ricorrente assumesse la carica amministrativa e, dunque, quando si era già perfezionato il fatto appropriativo. Ragion per cui - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - non può attribuirsi all'imputato alcuna responsabilità per tale distrazione poiché essa non si colloca nel periodo in cui egli ne aveva assunto la carica gestoria. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il