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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46279/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale nisseno che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di 85 kg. rame proveniente da furto aggravato anche ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7bis cod. pen. e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva perciò condannato alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Dell'[OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva invocato la assoluzione del ricorrente anche ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen. non avendo il primo giudice considerato le dichiarazioni del Dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di aver rinvenuto il rame in [OSCURATO:PERSONA] mentre era in cerca di funghi e che, in ogni caso, non era stata accertata la provenienza delittuosa del materiale e per il quale non era risultata alcuna denuncia.

3. Il ricorso è inammissibile.

Più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc.

Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800,_ Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri).

Per altro verso, è appena il caso di ricordare che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione che ha dato conto delle ragioni per le quali le censure difensive non potevano essere condivise, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base delle censure formulate e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Nel caso di specie, il ricorso non si è affatto confrontato con la risposta fornita dalla Corte di Appello al motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa del Dell'[OSCURATO:PERSONA] non limitandosi a ritenere poco credibile la versione da costui fornita ma argomentando il suo convincimento su una serie di circostanze di fatto di cui ha dato puntualmente conto traendone delle conclusioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche o frutto di mera congettura; certamente non contraddittorie con le acquisizioni in fatto e relative alle caratteristiche del materiale ed alla sua quantità.

Nessun rilievo era stato articolato con l'atto di appello quanto alla mancanza di prova della provenienza delittuosa del rame dovendosi comunque ribadire, in questa sede, il consolidato orientamento di questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, secondo cui per ritenere il delitto di ricettazione come di quello di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Cass. Pen., 2, 4.2.2015 n. 20.188, Charanek, resa in una fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione; conf., Cass. Pen., 2, 7.1.2011 n. 546, PG in proc.

Berruti; cfr., ancora, Cass. Pen., 5, 21.5.2008 n. 36.940, Magnera; Cass. Pen., 2, 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; cfr., più recentemente, Cass. Pen., 2, 19.6.2019 n. 42.052, [OSCURATO:PERSONA]; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri, secondo cui in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; con la conseguenza che, in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale nisseno che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di 85 kg. rame proveniente da furto aggravato anche ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7bis cod. pen. e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva perciò condannato alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Dell'[OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva invocato la assoluzione del ricorrente anche ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen. non avendo il primo giudice considerato le dichiarazioni del Dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di aver rinvenuto il rame in [OSCURATO:PERSONA] mentre era in cerca di funghi e che, in ogni caso, non era stata accertata la provenienza delittuosa del materiale e per il quale non era risultata alcuna denuncia. 3. Il ricorso è inammissibile. Più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc. Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800,_ Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). Per altro verso, è appena il caso di ricordare che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione che ha dato conto delle ragioni per le quali le censure difensive non potevano essere condivise, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base delle censure formulate e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie, il ricorso non si è affatto confrontato con la risposta fornita dalla Corte di Appello al motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa del Dell'[OSCURATO:PERSONA] non limitandosi a ritenere poco credibile la versione da costui fornita ma argomentando il suo convincimento su una serie di circostanze di fatto di cui ha dato puntualmente conto traendone delle conclusioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche o frutto di mera congettura; certamente non contraddittorie con le acquisizioni in fatto e relative alle caratteristiche del materiale ed alla sua quantità. Nessun rilievo era stato articolato con l'atto di appello quanto alla mancanza di prova della provenienza delittuosa del rame dovendosi comunque ribadire, in questa sede, il consolidato orientamento di questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, secondo cui per ritenere il delitto di ricettazione come di quello di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Cass. Pen., 2, 4.2.2015 n. 20.188, Charanek, resa in una fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione; conf., Cass. Pen., 2, 7.1.2011 n. 546, PG in proc. Berruti; cfr., ancora, Cass. Pen., 5, 21.5.2008 n. 36.940, Magnera; Cass. Pen., 2, 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; cfr., più recentemente, Cass. Pen., 2, 19.6.2019 n. 42.052, [OSCURATO:PERSONA]; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri, secondo cui in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; con la conseguenza che, in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2
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