CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 18380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12471/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] belli 36 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9/10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 350/2022 depositata il02/03/2002. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di rinunzia all'usufrutto o, in via gradata, il riconoscimento della sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, deduceva di essere titolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un credito di 1.692.111,09 euro; che il predetto credito era garantito dalle fideiussioni rilasciate dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]; e che, con atto pubblico a rogito notarile Rep. 14265 del 1 febbraio 2013, trascritto in data 5 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rinunciato, a titolo gratuito, al diritto di usufrutto ad essi spettante sui beni in Comune di Foggia in favore della nuda proprietaria [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1572/2019, esclusa la fondatezza della domanda principale, accoglieva la domanda di revocatoria, dichiarando inefficace, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l'atto di rinuncia all'usufrutto sui beni in nuda proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e condannando i convenuti in solido al rimborso delle spese. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, in particolare, riteneva sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria. 2.La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 350/2022, pubblicata in data 2 marzo 2022, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, in particolare, riconosciuta la titolarità del credito - accertato nelle more dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12168 del 3 giugno 2018 - in capo alla Banca, riteneva sussistente il requisito della scientia damni desumendolo dagli atti del giudizio, da cui risultava la coabitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Accertava, inoltre, la condizione di totale impossidenza degli appellanti a seguito dell'atto dispositivo, mancando altresì la prova della titolarità di un patrimonio residuo che consentisse comunque il soddisfacimento del credito. La Corte d'Appello precisava, dunque, l'irrilevanza della ctu richiesta dagli appellanti sulla esiguità del valore del diritto di usufrutto ceduto a titolo gratuito. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in più censure. 3.1.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 4. Con la prima censura dell'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c nonché dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, I comma, nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe emesso una sentenza con motivazione carente in merito al rigetto della richiesta di CTU estimativa dell'immobile su cui insiste il diritto di usufrutto, incorrendo in errore nell'assunzione degli elementi probatori proposti dai ricorrenti a sostegno della domanda. Per tale ragione, la sentenza sarebbe nulla per difetto di valutazione delle prove, con una grave violazione degli artt. 116, 115 e 132 c.p.c. nonchè dello stesso diritto di difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 24 Cost. 4.1. Con la seconda censura, i ricorrenti lamentano l'erronea valutazione della scientia damni in capo a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto provata la scientia damni in capo a [OSCURATO:PERSONA] deducendola dalla coabitazione con il marito [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, a giudizio dei ricorrenti, la Corte avrebbe errato nell'attribuire valore probatorio agli atti prodotti nel corso del giudizio, atteso che - per giurisprudenza consolidata - l'efficacia probatoria dell'atto pubblico è limitata agli elementi estrinseci del documento e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni in esso contenute. Se, infatti, le prove dedotte nel corso del giudizio fossero state correttamente valutate, la controversia avrebbe avuto un esito diverso, consentendo di escludere la coabitazione dei ricorrenti e, quindi, la sussistenza della scientia damniin capo alla Mancini. 5. Il motivo è inammissibile innanzitutto ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. stante la presenza di c.d. doppia conforme (Cass. n. 5947/2023; Cass. 8320/2022; Cass. Cass. 20994/2019). E’ appena il caso di aggiungere che le censure proposte si presentano come richieste di rivalutazione dei dati fattuali, in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito e sono, pertanto, insindacabili in sede di legittimità. Ove si intenda denunciata la violazione della norma di diritto in relazione all’efficacia probatoria dell’atto pubblico, la censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi in quanto il giudice non ha ritenuto provata la circostanza della residenza per l’efficacia di piena prova dell’atto pubblico ma ha utilizzato la dichiarazione ivi contenuta, unitamente alla residenza quale risultante dagli atti processuali, quale indice da cui desumere in via presuntiva la prova. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 9.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis