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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 settembre 1978

Cassazione n. 38876/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orostano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. 18/9/1978 a [OSCURATO:PERSONA] n.25/10/1984 a [OSCURATO:PERSONA] n.12/3/1980 a Sindia avverso la ordinanza del 16/4/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, decidendo sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] ss, avverso il decreto di rigetto emesso dal Pubblico Ministero sulla istanza di dissequestro di kg.128,90 di piante di cannabis sativa da lavorare rinvenute in sacchi e cartoni,ha accolto la opposizione disponedo il dissequestro della predetta sostanza e la restituzione all'avente diritto.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro delle piante rilevando la cessazione delle esigenze probatorie poste a base del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 28 ottobre 2020, per l'avvenuto esperimento delle indagini tecniche che - annota il Giudice - avevano accertato la presenza di valori di THC inferiori allo 0,6% - e della circostanza che la finalità di evitare il pericolo che la sostanza in sequestro potesse essere utilizzata a fini illeciti poteva essere garantita solo imponendo il sequestro preventivo, però mai richiesto dal Pubblico Ministero.

3. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 263 e 324, comma 7, cod, proc, pen. e 240, comma 2 n. 2 cod.pen. essendosi disposto il dissequestro di bene costituente corpo di reato soggetto a confisca obbligatoria, trattandosi di prodotto di coltivazione illecita, non valendo il rilievo - posto a base del provvedimento impugnato - della omessa richiesta di sequestro preventivo della medesima sostanza, dovendosi considerare il divieto di restituzione previsto dall'art. 324,comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. E' stato autorevolmente affermato che in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività, spiegando in motivazione che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani,Rv. 275956).

Quanto al riferimento operato dal provvedimento impugnato al tasso di THC, le Sezioni unite hanno affrontato il tema delle soglie di percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei suddetti prodotti.

Venivano in considerazione cioè i valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 per la coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, pur impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo.

Il comma 5 stabilisce invero che, nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; e il comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Secondo le Sezioni unite, erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabís sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 per cento.

Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016.

Né poteva venire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento della dose media giornaliera: già, infatti, le Sezioni unite avevano in precedenza affermato che quel che rileva è soltanto 4‘circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez.

U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856) e che è quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez.

U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920).3.

Del pari autorevolmente è stato, inoltre,affermato che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690) chiarendosi che "risulta pienamente condivisibile anche l'affermazione secondo cui il divieto di restituzione fissato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. va applicato anche al di fuori del procedimento di riesame, anche in mancanza di una espressa previsione in tal senso, perché...la disposizione è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen. non possono comunque essere restituite, essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria, in conseguenza della loro particolare natura".

Nell'alveo di tale principio, in materia di sequestro probatorio di prodotti a base di "cannabis sativa L", questa Corte ha precisato che il provvedimento di sequestro non può in ogni caso essere revocato,in base al combinato disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. che impedisce la restituzione dei beni di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., in quanto la detenzione della cannabis sativa sia pur in termini di probabilità integra reato(Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020(dep. 2021),Pastori,Rv. 281147), essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto delle effettiva efficacia drogante della sostanza,intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni (Sez. 6, n.1245 del 17/11/2021(dep. 2021),Balestra,Rv.280554).

4. Il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro della sostanza illecitamente coltivata ritenendo esaurite le esigenze probatorie e rilevando non potersi tutelare le esigenze preventive in mancanza della richiesta di sequestro preventivo, ha violato i richiamati principi di diritto rendendo illegittimamente disponibile una res destinata alla confisca obbligatoria.

5. Si deve, pertanto, annullare senza rinvio il provvedimento impugnato conseguendo il ripristino del vincolo del sequestro della sostanza in questione apposto con decreto del Pubblico Ministero del 28/12/2020,mandando al Procuratore della Repubblica competente per territorio per l'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con ripristino del sequestro della sostanza vegetale di cui al decreto del P.M. del 28 ottobre 2020.Manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano per l'esecuzione.

Così deciso il 14.9.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orostano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. 18/9/1978 a [OSCURATO:PERSONA] n.25/10/1984 a [OSCURATO:PERSONA] n.12/3/1980 a Sindia avverso la ordinanza del 16/4/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, decidendo sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] ss, avverso il decreto di rigetto emesso dal Pubblico Ministero sulla istanza di dissequestro di kg.128,90 di piante di cannabis sativa da lavorare rinvenute in sacchi e cartoni,ha accolto la opposizione disponedo il dissequestro della predetta sostanza e la restituzione all'avente diritto. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro delle piante rilevando la cessazione delle esigenze probatorie poste a base del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 28 ottobre 2020, per l'avvenuto esperimento delle indagini tecniche che - annota il Giudice - avevano accertato la presenza di valori di THC inferiori allo 0,6% - e della circostanza che la finalità di evitare il pericolo che la sostanza in sequestro potesse essere utilizzata a fini illeciti poteva essere garantita solo imponendo il sequestro preventivo, però mai richiesto dal Pubblico Ministero. 3. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 263 e 324, comma 7, cod, proc, pen. e 240, comma 2 n. 2 cod.pen. essendosi disposto il dissequestro di bene costituente corpo di reato soggetto a confisca obbligatoria, trattandosi di prodotto di coltivazione illecita, non valendo il rilievo - posto a base del provvedimento impugnato - della omessa richiesta di sequestro preventivo della medesima sostanza, dovendosi considerare il divieto di restituzione previsto dall'art. 324,comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. E' stato autorevolmente affermato che in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività, spiegando in motivazione che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani,Rv. 275956). Quanto al riferimento operato dal provvedimento impugnato al tasso di THC, le Sezioni unite hanno affrontato il tema delle soglie di percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei suddetti prodotti. Venivano in considerazione cioè i valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 per la coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, pur impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo. Il comma 5 stabilisce invero che, nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; e il comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore. Secondo le Sezioni unite, erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabís sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 per cento. Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. Né poteva venire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il superamento della dose media giornaliera: già, infatti, le Sezioni unite avevano in precedenza affermato che quel che rileva è soltanto 4‘circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856) e che è quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920).3. Del pari autorevolmente è stato, inoltre,affermato che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690) chiarendosi che "risulta pienamente condivisibile anche l'affermazione secondo cui il divieto di restituzione fissato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. va applicato anche al di fuori del procedimento di riesame, anche in mancanza di una espressa previsione in tal senso, perché...la disposizione è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen. non possono comunque essere restituite, essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria, in conseguenza della loro particolare natura". Nell'alveo di tale principio, in materia di sequestro probatorio di prodotti a base di "cannabis sativa L", questa Corte ha precisato che il provvedimento di sequestro non può in ogni caso essere revocato,in base al combinato disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. che impedisce la restituzione dei beni di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., in quanto la detenzione della cannabis sativa sia pur in termini di probabilità integra reato(Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020(dep. 2021),Pastori,Rv. 281147), essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto delle effettiva efficacia drogante della sostanza,intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni (Sez. 6, n.1245 del 17/11/2021(dep. 2021),Balestra,Rv.280554). 4. Il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro della sostanza illecitamente coltivata ritenendo esaurite le esigenze probatorie e rilevando non potersi tutelare le esigenze preventive in mancanza della richiesta di sequestro preventivo, ha violato i richiamati principi di diritto rendendo illegittimamente disponibile una res destinata alla confisca obbligatoria. 5. Si deve, pertanto, annullare senza rinvio il provvedimento impugnato conseguendo il ripristino del vincolo del sequestro della sostanza in questione apposto con decreto del Pubblico Ministero del 28/12/2020,mandando al Procuratore della Repubblica competente per territorio per l'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con ripristino del sequestro della sostanza vegetale di cui al decreto del P.M. del 28 ottobre 2020.Manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano per l'esecuzione. Così deciso il 14.9.2
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