Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30602/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 11179/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M31 D969C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28T41 I845I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51T66 C396B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77°71 A794R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87L51 A794A); -intimati - avverso il decreto n. cronol. 246/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato in data 12 luglio 2020, gli intimati indicati in intestazione proponevano, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, opposizione avverso il decreto della Corte di appello di Milano (in composizione monocratica), con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità –per sua tardività - del ricorso presentato in data 18 novembre 2019 per l’ottenimento dell’equo indennizzo a causa dell’irragionevole durata di una procedura fallimentare.

2. Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 dai ricorrenti, la Corte di appello di Milano (in composizione collegiale) l’accoglieva con decreto n. cronolog. 246/2021 (notificato il 27 febbraio 2021).

In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice dell’opposizione riteneva, in via pregiudiziale, l’ammissibilità dell’originario ricorso formulato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, sul presupposto che lo stesso – a fronte dell’intervenuta chiusura della procedura fallimentare con decreto depositato il 17 maggio 2018 (non comunicato), divenuto definitivo il 17 giugno 2019 – si sarebbe dovuto considerare tempestivo, in quanto depositato il 18 novembre 2019, in applicazione del termine generale impugnatorio di cui all’art. 327 c.p.c. (di un anno, oltre alla proroga per il periodo di sospensione feriale dei termini), nella versione “ratione temporis” vigente (ovvero quella antecedente alla modifica apportata con l’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009).

Ravvisata l’ammissibilità del ricorso per l’ottenimento dell’indennizzo relativo all’equa riparazione, il giudice dell’opposizione procedeva alla sua conseguente determinazione in favore di ciascuno degli opponenti.

3. Avverso il citato decreto emesso a seguito dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 119 R.D. n. 267/1942 e 327 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, poiché il decreto di chiusura del fallimento era stato depositato il 17 maggio 2018 (senza essere comunicato), con conseguente acquisizione della sua definitività il 18 dicembre 2018, il ricorso per equa riparazione avrebbe dovuto essere proposto nel termine –decorrente da quest’ultima data - di sei mesi così come previsto dall’art. 327 c.p.c., nel la sua versione modificata dall’art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (ovvero a decorrere dal 4 luglio 2009).

Pertanto, siccome il ricorso per equo indennizzo era stato depositato il 18 novembre 2019, esso avrebbe dovuto essere qualificato tardivo (in quanto – come posto in risalto - da proporre entro il suddetto termine semestrale decorrente dalla indicata data nella quale il decreto di chiusura della procedura fallimentare era divenuto definitivo) e, quindi, inammissibile.

5. Rileva il collegio che il proposto motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto.

Invero, alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8088/2019 e, da ultimo, Cass. n. 15547/2022 e Cass. n. 17384/2022), che risulta assestatasi, deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata.

E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4531/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735/2020; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8088/2019), da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini.

In altri termini, non operando le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 5/2006 e con il d. lgs. n. 169/2007 nel caso di fallimenti anteriori (come quello, nel caso di specie, dichiarato con sentenza del 26 settembre 1990), il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto decorrente dalla data di definitività del decreto (non comunicato) di chiusura del fallimento, deve essere calcolato a decorrere da un anno, oltre sospensione feriale, dalla sua pubblicazione come disposto dall’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla indicata entrata in vigore della sua modifica intervenuta per effetto della legge n. 69/2009.

Pertanto, la Corte di appello ha legittimamente rilevato che, non risultando il decreto di chiusura del fallimento (la cui procedura era iniziata nel 1990) essere stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate e dovendosi applicare il termine annuale ai sensi della vecchia formulazione dell’art.327 c.p.c. (nella specie decorrente dal 17 maggio 2018 e scaduto –con il computo del periodo di sospensione feriale – il 17 giugno 2019), la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorso depositato il 18 novembre 2019) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001.

6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11179/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M31 D969C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28T41 I845I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51T66 C396B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77°71 A794R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87L51 A794A); -intimati - avverso il decreto n. cronol. 246/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 12 luglio 2020, gli intimati indicati in intestazione proponevano, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, opposizione avverso il decreto della Corte di appello di Milano (in composizione monocratica), con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità –per sua tardività - del ricorso presentato in data 18 novembre 2019 per l’ottenimento dell’equo indennizzo a causa dell’irragionevole durata di una procedura fallimentare. 2. Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 dai ricorrenti, la Corte di appello di Milano (in composizione collegiale) l’accoglieva con decreto n. cronolog. 246/2021 (notificato il 27 febbraio 2021). In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice dell’opposizione riteneva, in via pregiudiziale, l’ammissibilità dell’originario ricorso formulato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, sul presupposto che lo stesso – a fronte dell’intervenuta chiusura della procedura fallimentare con decreto depositato il 17 maggio 2018 (non comunicato), divenuto definitivo il 17 giugno 2019 – si sarebbe dovuto considerare tempestivo, in quanto depositato il 18 novembre 2019, in applicazione del termine generale impugnatorio di cui all’art. 327 c.p.c. (di un anno, oltre alla proroga per il periodo di sospensione feriale dei termini), nella versione “ratione temporis” vigente (ovvero quella antecedente alla modifica apportata con l’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009). Ravvisata l’ammissibilità del ricorso per l’ottenimento dell’indennizzo relativo all’equa riparazione, il giudice dell’opposizione procedeva alla sua conseguente determinazione in favore di ciascuno degli opponenti. 3. Avverso il citato decreto emesso a seguito dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 119 R.D. n. 267/1942 e 327 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, poiché il decreto di chiusura del fallimento era stato depositato il 17 maggio 2018 (senza essere comunicato), con conseguente acquisizione della sua definitività il 18 dicembre 2018, il ricorso per equa riparazione avrebbe dovuto essere proposto nel termine –decorrente da quest’ultima data - di sei mesi così come previsto dall’art. 327 c.p.c., nel la sua versione modificata dall’art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (ovvero a decorrere dal 4 luglio 2009). Pertanto, siccome il ricorso per equo indennizzo era stato depositato il 18 novembre 2019, esso avrebbe dovuto essere qualificato tardivo (in quanto – come posto in risalto - da proporre entro il suddetto termine semestrale decorrente dalla indicata data nella quale il decreto di chiusura della procedura fallimentare era divenuto definitivo) e, quindi, inammissibile. 5. Rileva il collegio che il proposto motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. Invero, alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8088/2019 e, da ultimo, Cass. n. 15547/2022 e Cass. n. 17384/2022), che risulta assestatasi, deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata. E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4531/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735/2020; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8088/2019), da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini. In altri termini, non operando le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 5/2006 e con il d. lgs. n. 169/2007 nel caso di fallimenti anteriori (come quello, nel caso di specie, dichiarato con sentenza del 26 settembre 1990), il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto decorrente dalla data di definitività del decreto (non comunicato) di chiusura del fallimento, deve essere calcolato a decorrere da un anno, oltre sospensione feriale, dalla sua pubblicazione come disposto dall’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla indicata entrata in vigore della sua modifica intervenuta per effetto della legge n. 69/2009. Pertanto, la Corte di appello ha legittimamente rilevato che, non risultando il decreto di chiusura del fallimento (la cui procedura era iniziata nel 1990) essere stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate e dovendosi applicare il termine annuale ai sensi della vecchia formulazione dell’art.327 c.p.c. (nella specie decorrente dal 17 maggio 2018 e scaduto –con il computo del periodo di sospensione feriale – il 17 giugno 2019), la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorso depositato il 18 novembre 2019) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001. 6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte
Decreto Cassazione n. 30602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris