CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 32422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2013 del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza pervenuta il 31 marzo 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rescissione del giudicato in relazione a una pluralità di sentenze emesse a suo carico da vari Tribunali (ossia Cassino, Frosinone e [OSCURATO:PERSONA]). Ritenuto che l'odierna impugnazione è inammissibile, in quanto proposta personalmente dall'interessato, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991), secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.