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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 giugno 1992; avverso la sentenza del 27/01/2022, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile del reato dì lesioni personali aggravate, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando tre autonomi motivi di impugnazione.

In particolare:

2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente deduce che dall'istruttoria dibattimentale espletata non sarebbe emersa la prova certa della riconducibilita all'imputato della condotta lesiva.

Come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, nessuno dei testimoni sarebbe riuscito a ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti.

Ma, nonostante ciò, i giudici di merito sarebbero giunti a conclusioni opposte, ritenendo comunque provata la responsabilità dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, il ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di valutar.-2 della consulenza di parte prodotta dalla difesa, dalla quale, invece, emergerebbe l'assoluta inconsistenza del materiale probatorio raccolto, sotto il profilo della compatibilità della condotta contestata con le lesioni riportate dalla persona offesa.

2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, la difesa contesta il trattamento sanzionatorio irrogato, quanto al bilanciamento delle circostanze ed all'eccessività della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa la prova certa della responsabilità dell'imputato, sotto il profilo della riconducibilità della condotta contestata all'imputato.

Ebbene, la corte territoriale, a fronte di analoga censura sollevata dall'imputato, ha evidenziato come gli esiti dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado siano da considerarsi ampiamente sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputato.

In tal senso le convergenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che ha dichiarato di aver appreso da altra persona, [OSCURATO:PERSONA], che all'interno del locale, nelle cui adiacenze si sarebbe consumato il fatto, era sorta una discussione tra le persona offesa ed un sudamericano tatuato, e che quest'ultimo avrebbe afferrato una bottiglia di vetro, l'avrebbe spaccata ed avrebbe minacciato i presenti; egli stesso, però, avrebbe visto, fuori del locale, il ragazzo tatuato colpire la persona offesa che, conseguentemente, era finita a terra, riconoscendo in fotografia l'imputato); le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito che un tale Juan, poi riconosciuto in foto, stava effettivamente litigando con alcune persone nel bagno del locale); le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di aver visto fuori del locale una persona cadere a terra e un'altra andare via in fretta in automobile, riconoscendo successivamente l'imputato come la persona che fuggiva via); le dichiarazioni rese, in ultimo, da [OSCURATO:PERSONA], che lavorava nel locale (che aveva notato due ragazzi che parlavano tra loro e dopo un po' una persona in terra ed un'altra che fuggiva via).

A fronte di ciò, l'imputato si è limitato riproporre la medesima censura senza confrontarsi con le analitiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale.

Il motivo, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di valutare gli esiti della consulenza di parte prodotta dalla difesa, dalla quale, invece, emergerebbe l'assoluta inconsistenza del materiale probatorio raccolto, sotto il profilo della compatibilità tra la condotta contestata e le lesioni riportate dalla persona offesa.

La corte territoriale, sotto tale profilo, ha evidenziato come, provata l'aggressione subita dalla persona offesa ad opera del Cucurullo e riscontrata la lesione (così come certificata nella lettera di dimissione dall'ospedale), in assenza di un fattore imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale, si debba ritenere che le lesioni riportate dalla vittima siano diretta conseguenza della condotta lesiva dell'imputato.

Le deduzioni sono corrette.

Nel reato di lesioni, la sussistenza del nesso di causalità può ben essere affermata sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza (Sez. 4, n. 5037 del 30/03/2000, deo. 2001, Rv. 219428).

Ed in concreto, la lesione contestata è ben compatibile con la dinamica dei fatti, così come ricostruita attraverso le dichiarazioni della persona offesa, ed in particolare con il pacifico evento lesivo.

A ciò si aggiunga che la contiguità temporale del referto medico e la congruenza rispetto alla dinamica dei fatti appaiono oggettivi riscontri alle dichiarazioni rese in dibattimento.

In questo contesto, l'assenza, sul corpo della persona offesa, di esterne manifestazioni di una pregressa colluttazione appare elemento del tutto irrilevante; così come l'astratta compatibilità delle lesioni con un violento impatto del cranio contro un ostacolo fisso (circostanza, quest'ultima, del tutto coerente anche con la dinamica dei fatti, così come ricostruita dalla corte territoriale).

La censura sollevata dall'imputato, quindi, si risolve in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutaz one del materiale probatorio acquisito, ritenuti dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Quindi presuppone una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

In quanto tale, anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente, peraltro genericamente, il trattamento sanzionatorio; sia sotto il profilo di un invocato più favorevole bilanciamento, sia sotto il profilo della ritenuta eccessività della pena concretamente irrogata.

Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

Un giudizio che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalen2a delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460).

In concreto effettivamente la corte territoriale, seppur sinteticamente, ha evidenziato le ragioni della decisione adottata, valutando profili attinenti alla personalità dell'imputato (ed in particolare, il precedente per rissa) e alla sua condotta successiva (l'assenza di resipiscenza).

E tanto è sufficiente per dar conto dell'infondatezza del motivo di ricorso proposto.

Quanto, in ultimo, al concreto trattamento sanzionatorio applicato, è sufficiente rilevare che, a fronte di una pena edittale indicata nel minimo in sei mesi e nel massimo in tre anni di reclusione, l'imputato è stato a un anno e sei mesi di reclusione.

Ebbene, quando la pena applicata è compresa tra il minimo e il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Rv. 205540).

E la corte non si è limitata ad evidenziare l'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, ma ha evidenziato, seppur sinteticamente, il criterio (la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa) in forza del quale si è giunti alla determinazione concreta della sanzione.

Tanto rende il motivo manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore :della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Zaza ti [OSCURATO:PERSONA]:5À-iIONE SEZIONE PENALED'[OSCURATO:PERSONA]-M A \I .2322 pIODIVANO alzuise [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 giugno 1992; avverso la sentenza del 27/01/2022, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile del reato dì lesioni personali aggravate, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando tre autonomi motivi di impugnazione. In particolare: 2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente deduce che dall'istruttoria dibattimentale espletata non sarebbe emersa la prova certa della riconducibilita all'imputato della condotta lesiva. Come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, nessuno dei testimoni sarebbe riuscito a ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti. Ma, nonostante ciò, i giudici di merito sarebbero giunti a conclusioni opposte, ritenendo comunque provata la responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, il ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di valutar.-2 della consulenza di parte prodotta dalla difesa, dalla quale, invece, emergerebbe l'assoluta inconsistenza del materiale probatorio raccolto, sotto il profilo della compatibilità della condotta contestata con le lesioni riportate dalla persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo, in ultimo, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, la difesa contesta il trattamento sanzionatorio irrogato, quanto al bilanciamento delle circostanze ed all'eccessività della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa la prova certa della responsabilità dell'imputato, sotto il profilo della riconducibilità della condotta contestata all'imputato. Ebbene, la corte territoriale, a fronte di analoga censura sollevata dall'imputato, ha evidenziato come gli esiti dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado siano da considerarsi ampiamente sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputato. In tal senso le convergenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che ha dichiarato di aver appreso da altra persona, [OSCURATO:PERSONA], che all'interno del locale, nelle cui adiacenze si sarebbe consumato il fatto, era sorta una discussione tra le persona offesa ed un sudamericano tatuato, e che quest'ultimo avrebbe afferrato una bottiglia di vetro, l'avrebbe spaccata ed avrebbe minacciato i presenti; egli stesso, però, avrebbe visto, fuori del locale, il ragazzo tatuato colpire la persona offesa che, conseguentemente, era finita a terra, riconoscendo in fotografia l'imputato); le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito che un tale Juan, poi riconosciuto in foto, stava effettivamente litigando con alcune persone nel bagno del locale); le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di aver visto fuori del locale una persona cadere a terra e un'altra andare via in fretta in automobile, riconoscendo successivamente l'imputato come la persona che fuggiva via); le dichiarazioni rese, in ultimo, da [OSCURATO:PERSONA], che lavorava nel locale (che aveva notato due ragazzi che parlavano tra loro e dopo un po' una persona in terra ed un'altra che fuggiva via). A fronte di ciò, l'imputato si è limitato riproporre la medesima censura senza confrontarsi con le analitiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale. Il motivo, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di valutare gli esiti della consulenza di parte prodotta dalla difesa, dalla quale, invece, emergerebbe l'assoluta inconsistenza del materiale probatorio raccolto, sotto il profilo della compatibilità tra la condotta contestata e le lesioni riportate dalla persona offesa. La corte territoriale, sotto tale profilo, ha evidenziato come, provata l'aggressione subita dalla persona offesa ad opera del Cucurullo e riscontrata la lesione (così come certificata nella lettera di dimissione dall'ospedale), in assenza di un fattore imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale, si debba ritenere che le lesioni riportate dalla vittima siano diretta conseguenza della condotta lesiva dell'imputato. Le deduzioni sono corrette. Nel reato di lesioni, la sussistenza del nesso di causalità può ben essere affermata sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza (Sez. 4, n. 5037 del 30/03/2000, deo. 2001, Rv. 219428). Ed in concreto, la lesione contestata è ben compatibile con la dinamica dei fatti, così come ricostruita attraverso le dichiarazioni della persona offesa, ed in particolare con il pacifico evento lesivo. A ciò si aggiunga che la contiguità temporale del referto medico e la congruenza rispetto alla dinamica dei fatti appaiono oggettivi riscontri alle dichiarazioni rese in dibattimento. In questo contesto, l'assenza, sul corpo della persona offesa, di esterne manifestazioni di una pregressa colluttazione appare elemento del tutto irrilevante; così come l'astratta compatibilità delle lesioni con un violento impatto del cranio contro un ostacolo fisso (circostanza, quest'ultima, del tutto coerente anche con la dinamica dei fatti, così come ricostruita dalla corte territoriale). La censura sollevata dall'imputato, quindi, si risolve in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutaz one del materiale probatorio acquisito, ritenuti dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Quindi presuppone una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. In quanto tale, anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, peraltro genericamente, il trattamento sanzionatorio; sia sotto il profilo di un invocato più favorevole bilanciamento, sia sotto il profilo della ritenuta eccessività della pena concretamente irrogata. Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Un giudizio che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalen2a delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460). In concreto effettivamente la corte territoriale, seppur sinteticamente, ha evidenziato le ragioni della decisione adottata, valutando profili attinenti alla personalità dell'imputato (ed in particolare, il precedente per rissa) e alla sua condotta successiva (l'assenza di resipiscenza). E tanto è sufficiente per dar conto dell'infondatezza del motivo di ricorso proposto. Quanto, in ultimo, al concreto trattamento sanzionatorio applicato, è sufficiente rilevare che, a fronte di una pena edittale indicata nel minimo in sei mesi e nel massimo in tre anni di reclusione, l'imputato è stato a un anno e sei mesi di reclusione. Ebbene, quando la pena applicata è compresa tra il minimo e il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Rv. 205540). E la corte non si è limitata ad evidenziare l'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, ma ha evidenziato, seppur sinteticamente, il criterio (la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa) in forza del quale si è giunti alla determinazione concreta della sanzione. Tanto rende il motivo manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore :della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Zaza ti [OSCURATO:PERSONA]:5À-iIONE SEZIONE PENALED'[OSCURATO:PERSONA]-M A \I .2322 pIODIVANO alzuise [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE .; - tbi jkA n,2,. V.4t, i-. Q t.-.i - fl.. ,P,;) 0,1 „9 3 c),,,, .-. ..'.' ,\n, ;.- , H ') _ t:,)\V_ (.'?..k2'.c.'..: u ,:.,5,-.,.-),,-yur.) i.'. 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