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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16645/2023

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30489/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, rispettivamente, di socio accomandatario e socio accomandante della società [OSCURATO:PERSONA] O’ [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 23709/2020, depositata in data 28 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. La direzione dell’Agenzia delle Entrate di Pagani notificava ai due soci della società [OSCURATO:PERSONA] o’ piezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – esercente l’attività di commercio al dettaglio di calzature ed accessori - l’avviso di accertamento n.

TF9020801621, mediante cui si accertavano in capo alla detta società maggiori ricavi d’impresa (ex art. 39, primo comma, lett. d), e art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973) per € 110.566,00, determinati in via presuntiva sulla base di percentuali di ricarico; si determinava altresì il nuovo reddito di partecipazione quantificato in € 179.389,00, da imputarsi ai soci pro quotain virtù del principio di trasparenza fiscale.

Successivamente, i due soci ricevevano notifica degli avvisi di accertamento volti al recupero della maggiore IRPEF dovuta.

2. Avversoi detti avvisi di accertamento, gli odierni ricorrenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Salerno e l ’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni.

3. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi.

4. Contro tale decisione proponevano appello la società e i soci dinanzi laC.t.r. della Campania e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 348/04/2012, depositata in data 11 giugno 2012, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando il maggior reddito complessivo in € 90.000,00.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società e i soci, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponevano ricorso per revocazione ordinaria parziale presso la medesima Commissione in diversa composizione.

La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 159/2013, depositata in data 4 aprile 2013, accoglieva il gravame di parte appellante, ritenendo non dovuta la sanzione per omessa dichiarazione, applicata dall’ufficio, ma quella per infedele dichiarazione.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n. 348/04/2012, nelle more del giudizio, l’Ufficio proponeva altresì ricorso per Cassazione affidato a due motivi, ovvero il difetto di motivazione exart. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; la società e i soci resistevano con controricorso e spiegavano ricorso incidentale avente ad oggetto il vizio di insufficienza motivazionale della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

8. La Suprema Corte, con ordinanza n. 23709/2020, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della società, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava al giudice d’appello .

9. Avverso l’ordinanza n. 23709/2020 della Suprema Corte di Cassazione, la società e i soci hanno proposto ricorso per revocazione parziale per Cassazione affidato ad un motivo.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Esistenza di un fatto ritenuto, invece, non esistente da questa Corte di Cassazione» i ricorrenti lamentano il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso principale erariale – fondata sull’ assunta maturazione del termine breve per impugnare, che si assume decorrente dalla notifica all’Agenzia del ricorso per revocazione proposto dalla contribuente- per non essere stat a prodott a in giudizio la prova della notifica del ricorso per revo cazione alla C.t.r., laddove, secondo l’attuale ricorrente, essa sarebbe stata prodotta come allegato n. 1 al controricorso in Cassazione.

Secondo i controricorrenti, quindi, sussisterebbe un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione dell’ ordinanza di legittimità impugnata, asserendo essi che , contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza n. 23709 del 2020 (“i controricorrenti nel dedurre le inosservanza del termine breve ad impugnare non hanno documentato la notifica del ricorso per revocazione dal quale il termine stesso dovrebbe decorrere”), avevano allegato al controricorso il ricorso per revocazione, “insieme alla sua notifica ed alla ricevuta del successivo deposito in CTR” (ricorso per revocazione, pag.5).

3. [OSCURATO:PERSONA], visti gli artt. 391-bis, 380-bis e 395 n. 4) cod. proc. civ. vigenti ratione temporis, e considerata comunque opportuna la trattazione del ricorso nella pubblica udienza , in relazione alla peculiarità del caso di specie, dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30489/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, rispettivamente, di socio accomandatario e socio accomandante della società [OSCURATO:PERSONA] O’ [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 23709/2020, depositata in data 28 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La direzione dell’Agenzia delle Entrate di Pagani notificava ai due soci della società [OSCURATO:PERSONA] o’ piezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – esercente l’attività di commercio al dettaglio di calzature ed accessori - l’avviso di accertamento n. TF9020801621, mediante cui si accertavano in capo alla detta società maggiori ricavi d’impresa (ex art. 39, primo comma, lett. d), e art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973) per € 110.566,00, determinati in via presuntiva sulla base di percentuali di ricarico; si determinava altresì il nuovo reddito di partecipazione quantificato in € 179.389,00, da imputarsi ai soci pro quotain virtù del principio di trasparenza fiscale. Successivamente, i due soci ricevevano notifica degli avvisi di accertamento volti al recupero della maggiore IRPEF dovuta. 2. Avversoi detti avvisi di accertamento, gli odierni ricorrenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Salerno e l ’Agenzia delle Entrate resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., previa riunione, rigettava i ricorsi. 4. Contro tale decisione proponevano appello la società e i soci dinanzi laC.t.r. della Campania e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 348/04/2012, depositata in data 11 giugno 2012, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando il maggior reddito complessivo in € 90.000,00. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società e i soci, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponevano ricorso per revocazione ordinaria parziale presso la medesima Commissione in diversa composizione. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 159/2013, depositata in data 4 aprile 2013, accoglieva il gravame di parte appellante, ritenendo non dovuta la sanzione per omessa dichiarazione, applicata dall’ufficio, ma quella per infedele dichiarazione. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n. 348/04/2012, nelle more del giudizio, l’Ufficio proponeva altresì ricorso per Cassazione affidato a due motivi, ovvero il difetto di motivazione exart. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; la società e i soci resistevano con controricorso e spiegavano ricorso incidentale avente ad oggetto il vizio di insufficienza motivazionale della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 8. La Suprema Corte, con ordinanza n. 23709/2020, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della società, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava al giudice d’appello . 9. Avverso l’ordinanza n. 23709/2020 della Suprema Corte di Cassazione, la società e i soci hanno proposto ricorso per revocazione parziale per Cassazione affidato ad un motivo. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Esistenza di un fatto ritenuto, invece, non esistente da questa Corte di Cassazione» i ricorrenti lamentano il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso principale erariale – fondata sull’ assunta maturazione del termine breve per impugnare, che si assume decorrente dalla notifica all’Agenzia del ricorso per revocazione proposto dalla contribuente- per non essere stat a prodott a in giudizio la prova della notifica del ricorso per revo cazione alla C.t.r., laddove, secondo l’attuale ricorrente, essa sarebbe stata prodotta come allegato n. 1 al controricorso in Cassazione. Secondo i controricorrenti, quindi, sussisterebbe un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione dell’ ordinanza di legittimità impugnata, asserendo essi che , contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza n. 23709 del 2020 (“i controricorrenti nel dedurre le inosservanza del termine breve ad impugnare non hanno documentato la notifica del ricorso per revocazione dal quale il termine stesso dovrebbe decorrere”), avevano allegato al controricorso il ricorso per revocazione, “insieme alla sua notifica ed alla ricevuta del successivo deposito in CTR” (ricorso per revocazione, pag.5). 3. [OSCURATO:PERSONA], visti gli artt. 391-bis, 380-bis e 395 n. 4) cod. proc. civ. vigenti ratione temporis, e considerata comunque opportuna la trattazione del ricorso nella pubblica udienza , in relazione alla peculiarità del caso di specie, dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rimette la tr
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