CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 10661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di secondo grado del 27 novembre 2019 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione del 28 dicembre 2017 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo di organizzatore, di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e altri illeciti, di cui al capo d'imputazione 11), nonché di intestazione fittizia in cinquantadue episodi compresi tra i capi 12) e 75) della rubrica. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensore e procuratori speciali, i quali hanno dedotto l'errore di fatto, per avere la Corte di cassazione omesso di esaminare i motivi dell'originario ricorso ordinario, senza avere neppure implicitamente rigettato le doglianze difensive, errore che aveva assunto carattere di decisività rispetto alla pronuncia di rigetto adottata. In particolare, il Righi si è doluto del fatto che, nel motivare la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA]: - aveva, nel "Ritenuto in fatto", sintetizzato erroneamente il contenuto del primo motivo del ricorso ordinario, sostenendo che lo stesso conteneva "argomenti sovrapponibili a quelli spesi in favore di [OSCURATO:PERSONA]", benché questi fosse stato chiamato a rispondere di imputazioni in parte diverse; - aveva perciò omesso di valutare specificamente le censure contenute in quel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come poteva desumersi dalla circostanza che a quest'ultimo era stata riferita la pendenza, a partire dal 2000, di un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione che, in realtà, aveva riguardato il solo [OSCURATO:PERSONA]; - aveva conseguentemente mancato di considerare la doglianza difensiva con la quale era stata evidenziata l'erroneità dell'affermazione contenuta nelle pronunce dei giudici di merito, i quali avevano richiamato proprio la pendenza di quel procedimento di prevenzione per sostenere che il quadro probatorio di riferimento fosse diverso da quello valutato, nell'altro 'parallelo' procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato nei confronti di altri coimputati, che era stato definito con una decisione assolutoria; - ed ancora, aveva erroneamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza della fittizietà della intestazione di beni, evincendone la sussistenza di elementi (in specie, il coinvolgimento nel riciclaggio dei proventi del sequestro Presta e la partecipazione ad alcune iniziative economiche con il pregiudicato romano [OSCURATO:PERSONA]) che erano risultati riferibili ad altri soggetti ovvero travisati nel loro contenuto dimostrativo. 3. Nel corso dell'odierna udienza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una nota difensiva con la quale ha sviluppato gli argomenti contenuti nel ricorso. 2 ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato da [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché presentato senza il rispetto del termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.: termine decorso dal 17 giugno 2021, data di deposito della motivazione del provvedimento impugnato, e (considerata la sospensione nel periodo feriale) scaduto venerdì 14 gennaio 2022, prima della data di presentazione del ricorso straordinario avvenuta lunedì 17 gennaio 2022. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]