CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onfermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 10/04/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 e giorni 15 in ordine ai reati di cui agli artt. 1216 e 1231 cod. nav.. 2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre l’imputato lamentando, con un unico motivo, violazione di legge processuale per essere stato il decreto di citazione per il giudizio di appello erroneamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro e omonimo difensore, con conseguente nullità della sentenza per omessa vocatio in ius del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta infatti che l’atto di appello è stato proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Marsala, con studio in Marsala, via Roma 17 e depositato presso il Tribunale di Trapani a mezzo PEC dall’indirizzo di posta elettronica certificata: «[OSCURATO:EMAIL]» Il decreto di citazione per l’udienza di appello è stato invece notificato a «[OSCURATO:PERSONA]» all’indirizzo di posta elettronica certificata «[OSCURATO:EMAIL]». Da ricerca effettuata sul sito del consiglio [OSCURATO:PERSONA] risultano essere iscritti due distinti avvocati: - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], 17 - 91025, Marsala (TP), PEC: [OSCURATO:EMAIL]; - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], 4 - 91025, Marsala (TP), PEC: [OSCURATO:EMAIL]. Nel caso specie, pertanto, il ricorso è stato depositato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che si è firmato solo [OSCURATO:PERSONA]), mentre il decreto di citazione è stato notificato all’omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di fiducia, conseguentemente, non ha ricevuto alcuna notifica, né ha potuto svolgere il mandato difensivo, con conseguente nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 179, comma 1, cod. proc. pen.. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore co