CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5426/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ricorrente non costituito contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentediligente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2732/2022 depositata il 29/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrentenon costituita al pagamento, in favore della parte controricorrente diligente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma