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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08030/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 7 maggio 2024 che, decidendo in sede di rinvio per effetto di annullamento pronunciato dalla prima sezione di questa Corte limitatamente al punto concernente la recidiva, l'ha riqualificata in "recidiva specifica" (in luogo è di "specifica ed infraquinquennale", riconosciuta dalla decisione annullata) ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 18) - delitto di cui all'art. 74 commi 1 e 2, 80 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 309/90 e 416 bis. 1 cod. pen. - e al capo 26) - delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/90 e 416 bis.1 cod. pen., reato-satellite unito in continuazione con il primo.

2. L'atto d'impugnazione, sottoscritto da difensore abilitato, si è affidato a due sostanziali motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, con riferimento al rispetto delle direttrici imposte dalla sentenza rescindente ed all'impossibilità di ritenere che i delitti di narcotraffico siano della stessa indole del tentato furto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile nel 1994, circa 20 anni prima dei reati ascritti al ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

In proposito, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, perché il giudice deve dar conto della gravità dell'illecito e della sua attitudine a dimostrare la concreta pericolosità del reo, in un rapporto di "continuità" con le precedenti condanne, inesistente nel caso di specie.

2.2. Il secondo motivo, poggiato sulla deduzione dei medesimi vizi, si è concentrato sull'inconfigurabilità della "medesima indole" dei reati oggetto del riconoscimento della recidiva.

La motivazione, in ogni caso, sarebbe assente od illogica, perché fondata sulla sussistenza di un unico movente economico, ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità; sarebbe stato necessario approfondire il legame tra le condotte - di tentato furto e di traffico di stupefacenti - da considerarsi piuttosto interrotto dal lungo tempo trascorso tra di esse.

Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo, che ha denunciato un vizio di violazione di legge e della motivazione a riguardo della riconosciuta recidiva, si rivela geneticamente inammissibile, perché trattasi di doglianza non devoluta al giudice di legittimità con il ricorso per cassazione e, pertanto, non più proponibile dinanzi al giudice della fase rescissoria; invero, qualora un determinato punto non sia stato attinto dalle censure formulate nel ricorso per cassazione, il relativo esame è precluso in sede di rinvio (Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033).

Si enuclea dalla lettura della decisione della Suprema Corte come la ragione di ricorso formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] investisse l'esclusivo profilo della natura della recidiva contestata e non l'addebito soggettivo della recidiva ex se come manifestazione di persistente pericolosità dell'imputato ("Con il quarto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonchè la mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale.

Dal certificato del casellario allegato al ricorso emergerebbe, infatti, la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato, sicchè la recidiva non potrebbe essere qualificata come infraquinquennale”).

Il giudice del rinvio ha così correttamente interpretato, a sua volta, il perimetro della rinnovazione del giudizio, circoscrivendolo a quello sulla "qualificazione della recidiva" (pag.20) perché ad esso è limitato il dictum della pronuncia rescindente, come si evince dall'incedere delle censure di pag. 75, che investono l'attribuibilità dell'accezione della recidiva come "specifica" ed "infraquinquennale".

Sono dunque precluse tutte le questioni non oggetto di annullamento (sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Niskhu, Rv. 267893) e non possono essere proposte - né possono essere prese in esame dal giudice - questioni di impugnazione differenti da quelle che erano state sollevate nel giudizio conclusosi con la sentenza una volta cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. 2.11 secondo motivo non è fondato. 2.1.La Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione (pagg. 75-76: "Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'applicazione della recidiva e, pertanto, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rivalutato alla luce del nuovo giudizio sulla predetta circostanza aggravante"), la sentenza della Corte distrettuale del 7 luglio 2022, che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] "ritenuta la recidiva specifica ed infraquinquennale" (pag. 3 sentenza di annullamento).

Come noto, in caso di annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice del rinvio è libero di operare una integrale rivisitazione della regiudicanda entro i confini della statuizione di annullamento, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente, in linea con il dato testuale dell'art. 627 terzo comma, in virtù del quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e dell'art. 628 secondo comma del codice di rito, che stabilisce che la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ( tra le tante, sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc.

F. e altri, Rv.271345; sez. 5, n. 34016 dei 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

2.2. Orbene, la Corte del rito rescissorio ha escluso il connotato della "infra-quinquennalità" ed ha confermato, con l'integrale rivisitazione del corredo giustificativo posto a base del suo riconoscimento, la qualificazione di "specificità" della recidiva, in armonìa con le direttive sancite dalla sentenza della Corte di Cassazione, che si erano soffermate sull'impossibilità di ravvisare i contorni della recidiva "specifica" con riferimento alla condanna inflitta con il titolo indicato al n. 3 del certificato del casellario, ovvero quello "divenuto definitivo in data 21/06/2019 e, dunque, successivamente alla commissione dei delitti oggetto del presente procedimento".

Pertanto, devono ritenersi superate le obiezioni difensive sull'assunta violazione del tracciato segnato dalla decisione di legittimità e l'opzione deliberativa finale si sottrae, in proposito, alle critiche mosse con il nuovo ricorso, avendo affermato che <la recidiva deve essere certamente qualificata come specifica, tenuto conto del fatto che, come da costante insegnamento della Suprema Corte, i delitti in materia di sostanze stupefacenti vengono di regola qualificati come "della stessa indole" dei reati contro il patrimonio quante volte sia comprovato che essi sono sorretti da uno scopo di lucro> ed ha individuato il relativo collegamento con la <precedente condanna per furto tentato>, inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 novembre 1994, irrevocabile il 24 dicembre 1994. 2.3.La nozione di "recidiva specifica" deve essere tratta da quanto disciplinato dall'art. 101 cod.pen., in virtù del quale si considerano "reati della stessa indole" non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli c.d.

"omogenei" che, pur previsti da norme diverse, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774-01) - dalle modalità di esecuzione o dai moventi del reo, presentino, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (tra le molte, sez.5, n. 53401 del 30/05/2018, Marchese, n.m.; sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166, e sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545).

E così, più reati possono considerarsi appartenenti alla medesima categoria o per la rilevata comunanza di caratteri fondamentali, quando siano assimilabili le circostanze oggettive nelle quali essi siano stati posti in essere, ovvero quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali siano state compiute le azioni presentino aspetti che depongano per la propensione verso un'unitaria tipologia d'illeciti, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritto, rivelino tendenziale adozione di una medesima tecnica delittuosa (sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010, L., Rv. 249744; sez. 3, n. 3362 del 04/10/1996, Barrese, Rv. 206531; sez. 3, n. 3055 del 30/09/1997, Caiafa, Rv. 209370; sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, Ronnbolà, Rv. 245504).

2.4. La giurisprudenza di legittimità ammette in linea generale l'assimilazione per indole tra il furto (o la ricettazione) e la detenzione di stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800; Sez. 2, n. 10185 del 01/10/1992, P.G. in proc.

Canterini, Rv. 192288; Sez.

II, 1.10.1992; Sez. 1, n. 2097 del 12/07/1988 - dep. 29/09/1989, Zuliani, Rv. 182174), in considerazione dell'omogeneità dello scopo di lucro; si è tuttavia precisato che tale assonanza, che attiene ai motivi a delinquere, non può essere estesa al punto da determinare l'effetto automatico della riconducibilità ad un'unica indole di tutti i delitti che siano caratterizzati della natura economica della sollecitazione a delinquere, anche perché quest'ultima costituisce, notoriamente, una delle principali e, anzi, la più frequente motivazione dei comportamenti criminali; fermo restando, in ogni caso, che la valutazione sulla recidiva attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito il quale, se adeguatamente motivato a riguardo del caso concretamente esaminato, non è censurabile in Cassazione (sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, cit.; sez.3, n. 11954 del 16/12/2010, L., cit.; sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, cit.; sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu).

E allora, nessuna aporia logica è riscontrabile nel giudizio formulato dalla sentenza impugnata sull'affinità dell'indole dei reati in scrutinio, dal momento che i delitti per i quali è intervenuta condanna nel presente procedimento penale non sono stati considerati come il risultato di una determinazione estemporanea e comunque connotata da una cesura temporale, rispetto al precedente penale così valorizzato, nella cui cornice il ricorrente sia rimasto immune dalla commissione di reati, ma ne è stata apprezzata una sostanziale continuità con l'affiliazione al "noto e temibile clan camorristico, denominato clan Contini", al quale il prevenuto è appartenuto "fino al 2016" e la cui "riserva" di solidità delinquenziale, nella sostanza, ne ha rappresentato essenziale ed efficace spinta criminogena (il "salto di qualità") per l'"attività di smercio di stupefacenti del clan Cesarano" e per la consumazione delle condotte di narcotraffico che si sono collocate nel 2015.

E' stato dunque rimarcato, con argomentazioni di merito che sono sottratte al vaglio di legittimità e soddisfano il parametro della non manifesta illogicità dell'enunciazione, il connotato dell —agire criminale omogeneo" che, in quanto integrante persistente manifestazione della medesima, osmotica, indole di malaffare, volta alla realizzazione di reati tutti lucro-produttivi, determina la recessività del dato, asettico, dello iato temporale tra i fatti oggetto della decisione e il pregiudizio penale per furto tentato divenuto irrevocabile nel 1994.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 7 maggio 2024 che, decidendo in sede di rinvio per effetto di annullamento pronunciato dalla prima sezione di questa Corte limitatamente al punto concernente la recidiva, l'ha riqualificata in "recidiva specifica" (in luogo è di "specifica ed infraquinquennale", riconosciuta dalla decisione annullata) ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 18) - delitto di cui all'art. 74 commi 1 e 2, 80 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 309/90 e 416 bis. 1 cod. pen. - e al capo 26) - delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/90 e 416 bis.1 cod. pen., reato-satellite unito in continuazione con il primo. 2. L'atto d'impugnazione, sottoscritto da difensore abilitato, si è affidato a due sostanziali motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, con riferimento al rispetto delle direttrici imposte dalla sentenza rescindente ed all'impossibilità di ritenere che i delitti di narcotraffico siano della stessa indole del tentato furto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile nel 1994, circa 20 anni prima dei reati ascritti al ricorrente nell'ambito del presente procedimento. In proposito, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, perché il giudice deve dar conto della gravità dell'illecito e della sua attitudine a dimostrare la concreta pericolosità del reo, in un rapporto di "continuità" con le precedenti condanne, inesistente nel caso di specie. 2.2. Il secondo motivo, poggiato sulla deduzione dei medesimi vizi, si è concentrato sull'inconfigurabilità della "medesima indole" dei reati oggetto del riconoscimento della recidiva. La motivazione, in ogni caso, sarebbe assente od illogica, perché fondata sulla sussistenza di un unico movente economico, ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità; sarebbe stato necessario approfondire il legame tra le condotte - di tentato furto e di traffico di stupefacenti - da considerarsi piuttosto interrotto dal lungo tempo trascorso tra di esse. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo, che ha denunciato un vizio di violazione di legge e della motivazione a riguardo della riconosciuta recidiva, si rivela geneticamente inammissibile, perché trattasi di doglianza non devoluta al giudice di legittimità con il ricorso per cassazione e, pertanto, non più proponibile dinanzi al giudice della fase rescissoria; invero, qualora un determinato punto non sia stato attinto dalle censure formulate nel ricorso per cassazione, il relativo esame è precluso in sede di rinvio (Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033). Si enuclea dalla lettura della decisione della Suprema Corte come la ragione di ricorso formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] investisse l'esclusivo profilo della natura della recidiva contestata e non l'addebito soggettivo della recidiva ex se come manifestazione di persistente pericolosità dell'imputato ("Con il quarto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonchè la mancanza della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale. Dal certificato del casellario allegato al ricorso emergerebbe, infatti, la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato, sicchè la recidiva non potrebbe essere qualificata come infraquinquennale”). Il giudice del rinvio ha così correttamente interpretato, a sua volta, il perimetro della rinnovazione del giudizio, circoscrivendolo a quello sulla "qualificazione della recidiva" (pag.20) perché ad esso è limitato il dictum della pronuncia rescindente, come si evince dall'incedere delle censure di pag. 75, che investono l'attribuibilità dell'accezione della recidiva come "specifica" ed "infraquinquennale". Sono dunque precluse tutte le questioni non oggetto di annullamento (sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Niskhu, Rv. 267893) e non possono essere proposte - né possono essere prese in esame dal giudice - questioni di impugnazione differenti da quelle che erano state sollevate nel giudizio conclusosi con la sentenza una volta cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. 2.11 secondo motivo non è fondato. 2.1.La Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione (pagg. 75-76: "Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'applicazione della recidiva e, pertanto, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rivalutato alla luce del nuovo giudizio sulla predetta circostanza aggravante"), la sentenza della Corte distrettuale del 7 luglio 2022, che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] "ritenuta la recidiva specifica ed infraquinquennale" (pag. 3 sentenza di annullamento). Come noto, in caso di annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice del rinvio è libero di operare una integrale rivisitazione della regiudicanda entro i confini della statuizione di annullamento, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente, in linea con il dato testuale dell'art. 627 terzo comma, in virtù del quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e dell'art. 628 secondo comma del codice di rito, che stabilisce che la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ( tra le tante, sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv.271345; sez. 5, n. 34016 dei 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). 2.2. Orbene, la Corte del rito rescissorio ha escluso il connotato della "infra-quinquennalità" ed ha confermato, con l'integrale rivisitazione del corredo giustificativo posto a base del suo riconoscimento, la qualificazione di "specificità" della recidiva, in armonìa con le direttive sancite dalla sentenza della Corte di Cassazione, che si erano soffermate sull'impossibilità di ravvisare i contorni della recidiva "specifica" con riferimento alla condanna inflitta con il titolo indicato al n. 3 del certificato del casellario, ovvero quello "divenuto definitivo in data 21/06/2019 e, dunque, successivamente alla commissione dei delitti oggetto del presente procedimento". Pertanto, devono ritenersi superate le obiezioni difensive sull'assunta violazione del tracciato segnato dalla decisione di legittimità e l'opzione deliberativa finale si sottrae, in proposito, alle critiche mosse con il nuovo ricorso, avendo affermato che <la recidiva deve essere certamente qualificata come specifica, tenuto conto del fatto che, come da costante insegnamento della Suprema Corte, i delitti in materia di sostanze stupefacenti vengono di regola qualificati come "della stessa indole" dei reati contro il patrimonio quante volte sia comprovato che essi sono sorretti da uno scopo di lucro> ed ha individuato il relativo collegamento con la <precedente condanna per furto tentato>, inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 novembre 1994, irrevocabile il 24 dicembre 1994. 2.3.La nozione di "recidiva specifica" deve essere tratta da quanto disciplinato dall'art. 101 cod.pen., in virtù del quale si considerano "reati della stessa indole" non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli c.d. "omogenei" che, pur previsti da norme diverse, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene giuridico protetto (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774-01) - dalle modalità di esecuzione o dai moventi del reo, presentino, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (tra le molte, sez.5, n. 53401 del 30/05/2018, Marchese, n.m.; sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166, e sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545). E così, più reati possono considerarsi appartenenti alla medesima categoria o per la rilevata comunanza di caratteri fondamentali, quando siano assimilabili le circostanze oggettive nelle quali essi siano stati posti in essere, ovvero quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali siano state compiute le azioni presentino aspetti che depongano per la propensione verso un'unitaria tipologia d'illeciti, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritto, rivelino tendenziale adozione di una medesima tecnica delittuosa (sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010, L., Rv. 249744; sez. 3, n. 3362 del 04/10/1996, Barrese, Rv. 206531; sez. 3, n. 3055 del 30/09/1997, Caiafa, Rv. 209370; sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, Ronnbolà, Rv. 245504). 2.4. La giurisprudenza di legittimità ammette in linea generale l'assimilazione per indole tra il furto (o la ricettazione) e la detenzione di stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800; Sez. 2, n. 10185 del 01/10/1992, P.G. in proc. Canterini, Rv. 192288; Sez. II, 1.10.1992; Sez. 1, n. 2097 del 12/07/1988 - dep. 29/09/1989, Zuliani, Rv. 182174), in considerazione dell'omogeneità dello scopo di lucro; si è tuttavia precisato che tale assonanza, che attiene ai motivi a delinquere, non può essere estesa al punto da determinare l'effetto automatico della riconducibilità ad un'unica indole di tutti i delitti che siano caratterizzati della natura economica della sollecitazione a delinquere, anche perché quest'ultima costituisce, notoriamente, una delle principali e, anzi, la più frequente motivazione dei comportamenti criminali; fermo restando, in ogni caso, che la valutazione sulla recidiva attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito il quale, se adeguatamente motivato a riguardo del caso concretamente esaminato, non è censurabile in Cassazione (sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, cit.; sez.3, n. 11954 del 16/12/2010, L., cit.; sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, cit.; sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu). E allora, nessuna aporia logica è riscontrabile nel giudizio formulato dalla sentenza impugnata sull'affinità dell'indole dei reati in scrutinio, dal momento che i delitti per i quali è intervenuta condanna nel presente procedimento penale non sono stati considerati come il risultato di una determinazione estemporanea e comunque connotata da una cesura temporale, rispetto al precedente penale così valorizzato, nella cui cornice il ricorrente sia rimasto immune dalla commissione di reati, ma ne è stata apprezzata una sostanziale continuità con l'affiliazione al "noto e temibile clan camorristico, denominato clan Contini", al quale il prevenuto è appartenuto "fino al 2016" e la cui "riserva" di solidità delinquenziale, nella sostanza, ne ha rappresentato essenziale ed efficace spinta criminogena (il "salto di qualità") per l'"attività di smercio di stupefacenti del clan Cesarano" e per la consumazione delle condotte di narcotraffico che si sono collocate nel 2015. E' stato dunque rimarcato, con argomentazioni di merito che sono sottratte al vaglio di legittimità e soddisfano il parametro della non manifesta illogicità dell'enunciazione, il connotato dell —agire criminale omogeneo" che, in quanto integrante persistente manifestazione della medesima, osmotica, indole di malaffare, volta alla realizzazione di reati tutti lucro-produttivi, determina la recessività del dato, asettico, dello iato temporale tra i fatti oggetto della decisione e il pregiudizio penale per furto tentato divenuto irrevocabile nel 1994. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 08030/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris