CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16714/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappre7sentata e difes a per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] N. 16714/22R.G. -intimata – avverso la sentenza n. 1436/2021 del Tribunale di Viterbo , depositata il 22.12.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 3.12.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Viterbo accolse l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 recante il n. 12584201800000537001, avviato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER) in forza di 26 cartelle esattoriali. Rilevò il Tribunale, in particolare, che 21 cartelle andavano “ considerate del tutto escluse dall’atto di pignoramento”, perché l’esecutata aveva dimostrato di aver aderito alla rottamazione, con conseguente improcedibilità del pignoramento; per le restanti 5 cartelle, osservò che l’atto esecutivo era da considerare nullo, in quanto notificato a mezzo PEC, senza che il documento avesse estensione “p7m” ed essendo ancheprivo di firma digitale. In tali condizioni, il documento notificato era da considerare quale copia informatica, ma in difetto di attestazione della sua conformità all’originale non poteva spiegare alcun effetto, donde la nullità. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione AdER, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo pignorato BCC di Roma non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 16714/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con l’unico motivo si lamenta la “Violazione degli artt. 26 e 72 bis d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2719 c.c. e 22 d.lgs. n. 82/2005, giacché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere esistente e valido l’atto di pignoramento nativo digitale notificato a mezzo PEC in formato .pdf senza attestazione di conformità all’originale (art. 360, comma primo, n. 3c.p.c.”. 2.1 –Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata della controricorrente: non si tratta affatto di ricorso per saltum , posto che la controversia attiene, in modo inequivoco,ad opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché contro la relativa sentenza dell’unico grado di merito non è proponibile l’appello, ma solo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è fondato. Secondo il Tribunale di Viterbo, l’atto esecutivo per cui è processo sarebbe addirittura inesistente, giacché notificato in versione “copia informatica”, non originale, né autenticata o certificata conforme, donde la sua non sanabilità ex art. 156 c.p.c., non essendovi neppure certezza sulla validità della firma e sulla identificabilità del suo autore. 3.2.1- La decisione è erronea sotto ogni profilo. Iniziando proprio dalla questione della firma, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “Nella riscossione coattiva delle imposte dirette, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244 del 2007, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione N. 16714/22R.G. a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore” (Cass. n. 31604/2019; conf., Cass. n. 24541/2014).Il che, peraltro, si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale la firma dell’atto di riscossione, in generale, non è requisito necessario dell’atto(si veda, da ultimo, Cass. n. 26259/2025). Pertanto, ove non sia in discussione la provenienza dell’atto esecutivo dall’agente della riscossione –come è da ritenere sia pacifico nella specie – , la mera mancanza (o supposta inidoneità) della firma dell’attodi pignoramento non ne implica affatto la nullità e men che meno l’inesistenza, come invece erroneamente ritenuto dal giudice viterbese. 3.2.2 – La superiore questione si interseca direttamente con quella dell’estensione informatica del file notificato all’esecutata, posto che il Tribunale ha ritenuto l’inesistenza dell’atto in discorso considerandolo quale mera copia informaticanon certificata conforme all’originale, perché il documento allegato al messaggio pec di notifica era in formato “pdf”, anziché “p7m”. Ora, è noto chetale ultima estensione informatica identifica i file “pdf” con firma digitale in formato CAdES (v. Cass., Sez. Un., n. 10266/2018). Già in prima approssimazione, dunque, considerato che la firma dell’atto di pignoramento ex art. 72-biscit. non è un presupposto di validità, né di esistenza dell’atto stesso, risulta evidente come la questione sia stata mal consideratadal Tribunale, perché questo avrebbe solo dovuto eventualmente interrogarsi sulla certa provenienza dell’atto dall’agente della riscossione (peraltro, nulla risulta, dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, circa qualsivoglia N. 16714/22R.G. contestazione sulla validità ed idoneità ex se del messaggio pec inoltrato da AdER all’esecutata, che peraltro avrebbe dovuto specificamente censurare gli eventuali relativi profili – v. Cass. n. 30922/2024; Cass. n. 26259/2025 , già citata), non anche sull’estensione finale del file , con riguardo alla presunta necessità di dover accertare l’esistenza e la validità della stessa firma elettronica. A tanto può aggiungersi che, incontestato essendo che il file “ pdf ” notificato all’esecutata sia nativo digitale, esso non può essere considerato una copia informatica e, dunque, non ne occorre alcuna attestazione di conformità all’originale, che infatti l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) prevede nel solo caso di “copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico”. 4.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alTribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato , che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alTribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom