CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 03997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIAel-ate-a-vviso alle -13-aft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Catania, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 2.250,00 di multa in ordine ai delitti contestati in rubrica; Considerato che con il motivo proposto, il ricorrente censura, in maniera del tutto generica, l'assenza di un'idonea motivazione della sentenza in verifica; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente