CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle censure svolte nel giudizio di appello relativamente alla configurabilità del reato impossibile e alla desistenza attiva; Ritenuto che il motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il difensore ha dedotto, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione all'insussistenza di tale aggravante, con il terzo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alle censure difensive volte a ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche e con il quarto motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; Considerato che questi motivi sono inammissibili, in quanto traggono origine da un motivo di appello generico e si risolvono, comunque, censure apodittiche e aspecifiche alla sentenza della Corte di appello di Catania, che ha motivato congruamente su tali punti (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21