CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 25898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5137/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Parma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. –RICORRENTE– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- avverso il decreto della Corte d’appello di Torino, pubblicato il 30.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 6/11/2019, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto opposizione a vverso il decreto delGiudice monocratico, depositato in data 11/10/2019 nel procedimento iscritto al n. 620/19 V.G., con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 3 L . 89/01 - volto ad ottenere l’indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. - per violazione del termine semestrale di decadenzaprevisto dall'art. 4 Legge Pinto. Secondo le opponenti, il dies a quo per il deposito del ricorso (avvenuto 30/08/2019) non coincideva con la scadenza del termine di 10 gg. dalla data dell’iscrizionedel provvedimento di chiusura del fallimento nel registro dell e imprese (14.12.2018) , dove ndosi considerare esclusivamente il diverso termine di 90 gg. fissato dall’art. 26, co. 4, L.F., spirato il 19/02/2019, con conseguente tempestività del ricorso. In contraddittorio con il Ministero della giustizia, la Corte di Torino ha respinto l’opposizione, evidenziando che, pur non avendo il curatore comunicato ai creditori i l decreto di chiusura , aveva però ottemperato all’ordine di provvedere all’iscrizione del provvedimento nel registro dell e imprese adottato dal Tribunale . Quindi, alla luce della previsione dell’art. 26, comma terzo, L.F., espressamente richiamato dall’art. 119 L.F., il provvedimento era divenuto definitivo decorsi 10 gg. dall’adozione d elle formalità di pubblicazionepreviste con il decreto di chiusura, potendo prendersi in considerazione il termine di 90 g.g. di cui al comma quarto della norma, solo se nessuno di tali ademp imenti fosse stato osservato , conseguendone che il ricorso doveva considerarsi tardivo. La cassazione del decreto è chiesta dalla S ebach s .p. a . e dal la [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato in quattro motivi. La causa, avviata alla trattazione camerale della Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 39590/2021, ed è stata poi decisa in camera di consiglionelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D. L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020. 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 4 L. 89/2001, 26 R.D. 267/1942, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto che il termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorrerebbe dall’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, soluzione smentita dalla pronuncia di questa Corte n. 4020/2020, poiché la presunzione di conoscenza che discende dalla pubblicità riguarda i terzi e non i creditori concorsuali che sono parti della procedura, sicché, ove non sia stata effettuata la comunicazione del provvedimento di chiusura del fallimento, il decreto ex art. 119 L.F. diviene definitivo decorsi gg. 90 dalla pubblicazione del provvedimento, anche ai fini della tempestività della domanda di indennizzo per l’irragionevole durata della procedura. Il motivo è infondato. La procedura fallimentare è stata dichiarata nel 2009 e ricadeva nel regime novellato dai DD.LGS. 5/2006 e 169/2007. Il curatore non aveva provveduto alla comunicazione del provvedimento ai creditori, ma aveva effettuato l’iscrizione del decreto nel registro delle imprese, quale forma di pubblicità espressamente disposta dal tribunale fallimentare ai sensi dell’art, 119, comma 1, L.F. Come ha stabilito la Corte distrettuale, il termine per proporre la domanda di indennizzo decorreva dalla scadenza del decimo giorno dall’iscrizione del provvedimento. L’art. 119L.F. prescrive, per il decreto di chius ura del fallim e nto , il rispetto dell e formalità contemplate dall’art. 17 e quindi l’annotazione nel registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quella corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta, è ammesso reclamo a norma delprecedente art. 26 L.F. (art. 119, comma terzo, L.F). Detto reclamo deve proporsi nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitariedisposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento(art. 26, comma terzo, L.F). Infine, ai sensi del comma quarto del citato art. 26 , indipendentemente dagli altri adempimenti (di cui al terzo comma), il reclamo non può più proporsi scaduto il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Per i soggetti, diversi dal curatore, dal fallito o dal comitato dei creditori il dies a quo per proporre reclamo al tribunale coincide con l’iscrizione o annotazione nel registro delle imprese (principio che quindi vale anche per i creditori insinuati al passivo). Se nel regime ante riforma il provvedimento era reclamabile entro tre giorni dall’affissione presso il tribunale, la nuova disposizione, qui applicabile, assegna all’iscrizione del decreto di chiusura della procedura l’effetto di far decorrere il termine di reclamo : la contraria tesi sostenuta dalle ricorrente (secondo cui tale effetto non si produrrebbe ove siano state osservate le sole formalità di iscrizione nel registro delle imprese prescritte dal tribunale), appare anzitutto contraria al dato normativo. Non può neppure condividersi la conclusione che i ricorrenti pretendono di trarre dal precedente di questa Corte n. 4020/2020 (peraltro riguardante un caso regolato dalla precedente disciplina della chiusura del fallimento), ossia che le formalità di pubblicità valgano per i terzi ma non per i soggetti che abbiano partecipato alla procedura concorsuale: lo stesso art. 119, comma terzo, nel consentire il ricorso in cassazione avverso il decreto che abbia pronunciato sul reclamo avverso il provvedimento di chiusura, dispone che il termine per l’impugnazione decorre –appunto - dalle formalità prescritte dall’art. 17 L.F. e ciò anche per tutti gli interessati (diversi dal curatore, dal fallito o dal comitato dei creditori) inclusi i creditori insinuati che non abbiano proposto il reclamo o che non siano intervenuti nel relativo giudizio, secondo una scelta normativa che conferisce nuovamente rilievo, agli effetti di cui si discute, alle formalità di pubblicità anche rispetto ai suddetti creditori. Il diverso termine di 90 gg. dalla pubblicazione segna –dunque - il momento finale oltre il quale non è più proponibile il reclamo, operando – come dispone la norma - indipende ntemente dalla notificazione, dalla comunicazione o dall’osservanza delle forme di pubblicità disposte dal giudice. Il quarto comma dell’art. 26 L.F. è, difatti, norma di chiusura che svolge una funzione acceleratoria della definizione del fallimento, impedendo che le parti possano beneficiare del più lungo termine (annuale o semestrale) ai sensi dell’art. 327 c.p.c. , come invece ritenuto nel regime anteriore alla riforma fallimentare, così prolungando irragionevolmente la pendenza della procedura concorsuale. In presenza dei presupposti menzionati dall’art. 26, comma terzo, L.F. trova applicazione il termine di gg. 10, spirato il quale il decreto di chiusura diviene definitivo, determinando la decorrenza anche del termine per proporre la domanda di indennizzo ex art. 4 L. 89/2001, come correttamente ritenuto dal giudice distrettuale. Il ricorso è quindi respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese sono integralmente compensate, data la novità delle questioni dibattute. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D .P.R. 115/2002 , introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigli