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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29416/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6174/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di spaccio di stupefacenti (art 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990) e furto monoaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla responsabilità dei reati di cui sopra - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 73 cit. e pag. 4 per il furto) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato incltre che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6174/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di spaccio di stupefacenti (art 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990) e furto monoaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla responsabilità dei reati di cui sopra - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 73 cit. e pag. 4 per il furto) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato incltre che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 29416/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris