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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06048/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in data 13 Luglio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 11/10/2019 nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile di varie ipotesi di estorsione aggravata di cui ai capi a) e b) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante delle persone riunite nonché accolte parzialmente le censure relative all' eccessività della pena, rideterminava il trattamento sanzionatorio.

I giudici di appello, nel ricostruire la vicenda in esame in conformità a quanto accertato dai giudici di primo grado, ritenevano dimostrate, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, le condotte estorsive poste in essere da parte del Messina il quale, con atteggiamento intimidatorio e minaccioso in danno degli esercenti, aveva conseguito un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento di beni degli esercizi commerciali dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di estorsione.

Assume che il fatto contestato doveva essere, al più, considerato come ipotesi di violenza privata in quanto dall' esame delle testimonianze non era emersa la prova degli elementi costitutivi della estorsione atteso che le minacce non erano dirette ad un ingiusto profitto.

Evidenzia che i proprietari degli esercizi commerciali escussi come testi avevano riferito che l'imputato allorquando non pagava diceva che avrebbe pagato successivamente sicchè, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la condotta doveva essere derubricata quale violenza privata.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma lett. 1) lett. c) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.; mancata di correlazione fra accusa e sentenza e motivazione meramente apparente.

Rileva che nella specie l'imputato, quanto al capo b), era stato condannato per un fatto diverso dal momento che nel capo di imputazione si faceva riferimento ad una minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dipendente dell'esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" consistita nell' espressione "[OSCURATO:PERSONA]! Sono il nipote di [OSCURATO:PERSONA]! Dammi i soldi" con contestuale esibizione di un documento di identità mentre l'imputato era stato condannato per una diversa condotta minacciosa essendo divenuto irrilevante se il Sebastianelli avesse o meno creduto alla vanteria della parentela con il noto latitante, l'unica minaccia risultante dal capo di imputazione.

Rileva che, peraltro, la corte di appello non aveva considerato che la stessa vittima aveva affermato di non avere subito alcuna minaccia e che le frasi profferite non avevano avuto alcun effetto intimidatorio, in quanto non credibili e non credute.

Evidenzia, quindi, che la differente condotta emersa nel corso del processo era diversa e non comparabile con quella oggetto della contestazione, così da compromettere il diritto di difesa dell'imputato il quale era stato condannato per ulteriori atteggiamenti minacciosi non meglio specificati.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e) c.p.p. in relazione all' esclusione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

Lamenta che la corte di appello sul punto aveva adottato una motivazione meramente apparente affermando a pag. 36 che la persona offesa aveva riferito di avere provato "un serio spavento poichè costretto alla consegna del denaro per il contegno aggressivo dell'imputato", laddove il menzionato "serio spavento" non poteva costituire, essendo proprio di ogni minaccia, dato preclusivo della concessione dell'attenuante a fronte di un danno patrimoniale irrisorio.

Rileva che, peraltro, la corte di merito non aveva considerato, quanto all' episodio di cui al capo b), che l'imputato si era presentato solo una volta presso il locale ove si trovava il Sebastianelli non aveva profferito minacce di morte ovvero insulti limitandosi ad affermare, in palese stato di alterazione psico fisica, di essere parente di un noto latitante contestualmente esibendo il proprio documento di identità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero della conforme valutazione, operata dai giudici di primo e di secondo grado, delle medesime emergenze istruttorie: ed è noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno).

Per altro verso, e sempre in relazione alle ipotesi di vizio di motivazione con riferimento, in tal caso, alla denunzia di mancata risposta a specifiche censure articolate con l'atto di appello, è pure pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica).

I giudici di appello hanno, invero, ritenuto sussistente, sulla scorta delle univoche e circostanziate dichiarazioni delle persone offese, le condotte estorsive del Messina il quale, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], con atteggiamento gravemente minaccioso aveva preteso di impossessarsi di merce presso vari esercizi commerciali senza pagare, risultando integrati gli estremi della estorsione in ragione della finalità di conseguire un profitto.

A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie la tesi del ricorrente (il quale assume che difettava ogni finalità di profitto e che trattavasi, al più, di meri atti di violenza privata di un soggetto resosi inadempiente dal punto di vista civilistico) non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (si vedano ex multis S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782).

In altri termini la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi; sussiste perciò violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888).

Infatti deve ritenersi che si verifica la violazione dell'art. 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, Renda), mentre nel caso di specie il fatto è stato modificato nel dettaglio del suo estrinsecarsi: la corte ha accertato, infatti, che al di là del riferimento alla parentela con il noto latitante [OSCURATO:PERSONA] - effettivamente non ritenuta veritiera dalla persona offesa - la vittima [OSCURATO:PERSONA] consegnò la merce per effetto della condotta minacciosa dell' imputato che, secondo quanto riferito dalla p.o. ai Carabinieri, ebbe a provocare in lui un senso di "terrore" (v. f. 34).

Il fatto ritenuto in sentenza non si manifesta, invero, nel caso in esame in rapporto di eterogeneità con quello contestato, non essendo stati modificati nè la qualificazione giuridica di truffa ne' gli "elementi essenziali" del fatto contestato, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito (v. f. 35).

Il nucleo essenziale dell'accusa è rimasto, infatti, immutato e non può configurarsi un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione tale da far ritenere che sia stato menomato il diritto di difesa dell'imputato.

Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. 5, 25 febbraio 2004 n. 21094, Farad), la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni, come avvenuto nella fattispecie in esame.

4. L' ultimo motivo, relativo al diniego dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. è manifestamente infondato, in quanto la sentenza è da ritenere congrua in fatto nonché in linea con il principio giurisprudenziale cui in questa sede va data continuità secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Sez. 2 - , Sentenza n. 46504 del 13/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 274080 - 01, situazione riscontrata in fatto nella fattispecie in esame.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in data 13 Luglio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 11/10/2019 nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile di varie ipotesi di estorsione aggravata di cui ai capi a) e b) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante delle persone riunite nonché accolte parzialmente le censure relative all' eccessività della pena, rideterminava il trattamento sanzionatorio. I giudici di appello, nel ricostruire la vicenda in esame in conformità a quanto accertato dai giudici di primo grado, ritenevano dimostrate, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, le condotte estorsive poste in essere da parte del Messina il quale, con atteggiamento intimidatorio e minaccioso in danno degli esercenti, aveva conseguito un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento di beni degli esercizi commerciali dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di estorsione. Assume che il fatto contestato doveva essere, al più, considerato come ipotesi di violenza privata in quanto dall' esame delle testimonianze non era emersa la prova degli elementi costitutivi della estorsione atteso che le minacce non erano dirette ad un ingiusto profitto. Evidenzia che i proprietari degli esercizi commerciali escussi come testi avevano riferito che l'imputato allorquando non pagava diceva che avrebbe pagato successivamente sicchè, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la condotta doveva essere derubricata quale violenza privata. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma lett. 1) lett. c) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.; mancata di correlazione fra accusa e sentenza e motivazione meramente apparente. Rileva che nella specie l'imputato, quanto al capo b), era stato condannato per un fatto diverso dal momento che nel capo di imputazione si faceva riferimento ad una minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dipendente dell'esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" consistita nell' espressione "[OSCURATO:PERSONA]! Sono il nipote di [OSCURATO:PERSONA]! Dammi i soldi" con contestuale esibizione di un documento di identità mentre l'imputato era stato condannato per una diversa condotta minacciosa essendo divenuto irrilevante se il Sebastianelli avesse o meno creduto alla vanteria della parentela con il noto latitante, l'unica minaccia risultante dal capo di imputazione. Rileva che, peraltro, la corte di appello non aveva considerato che la stessa vittima aveva affermato di non avere subito alcuna minaccia e che le frasi profferite non avevano avuto alcun effetto intimidatorio, in quanto non credibili e non credute. Evidenzia, quindi, che la differente condotta emersa nel corso del processo era diversa e non comparabile con quella oggetto della contestazione, così da compromettere il diritto di difesa dell'imputato il quale era stato condannato per ulteriori atteggiamenti minacciosi non meglio specificati. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e) c.p.p. in relazione all' esclusione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Lamenta che la corte di appello sul punto aveva adottato una motivazione meramente apparente affermando a pag. 36 che la persona offesa aveva riferito di avere provato "un serio spavento poichè costretto alla consegna del denaro per il contegno aggressivo dell'imputato", laddove il menzionato "serio spavento" non poteva costituire, essendo proprio di ogni minaccia, dato preclusivo della concessione dell'attenuante a fronte di un danno patrimoniale irrisorio. Rileva che, peraltro, la corte di merito non aveva considerato, quanto all' episodio di cui al capo b), che l'imputato si era presentato solo una volta presso il locale ove si trovava il Sebastianelli non aveva profferito minacce di morte ovvero insulti limitandosi ad affermare, in palese stato di alterazione psico fisica, di essere parente di un noto latitante contestualmente esibendo il proprio documento di identità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero della conforme valutazione, operata dai giudici di primo e di secondo grado, delle medesime emergenze istruttorie: ed è noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno). Per altro verso, e sempre in relazione alle ipotesi di vizio di motivazione con riferimento, in tal caso, alla denunzia di mancata risposta a specifiche censure articolate con l'atto di appello, è pure pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica). I giudici di appello hanno, invero, ritenuto sussistente, sulla scorta delle univoche e circostanziate dichiarazioni delle persone offese, le condotte estorsive del Messina il quale, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], con atteggiamento gravemente minaccioso aveva preteso di impossessarsi di merce presso vari esercizi commerciali senza pagare, risultando integrati gli estremi della estorsione in ragione della finalità di conseguire un profitto. A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contradittorie la tesi del ricorrente (il quale assume che difettava ogni finalità di profitto e che trattavasi, al più, di meri atti di violenza privata di un soggetto resosi inadempiente dal punto di vista civilistico) non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (si vedano ex multis S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). In altri termini la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi; sussiste perciò violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). Infatti deve ritenersi che si verifica la violazione dell'art. 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, Renda), mentre nel caso di specie il fatto è stato modificato nel dettaglio del suo estrinsecarsi: la corte ha accertato, infatti, che al di là del riferimento alla parentela con il noto latitante [OSCURATO:PERSONA] - effettivamente non ritenuta veritiera dalla persona offesa - la vittima [OSCURATO:PERSONA] consegnò la merce per effetto della condotta minacciosa dell' imputato che, secondo quanto riferito dalla p.o. ai Carabinieri, ebbe a provocare in lui un senso di "terrore" (v. f. 34). Il fatto ritenuto in sentenza non si manifesta, invero, nel caso in esame in rapporto di eterogeneità con quello contestato, non essendo stati modificati nè la qualificazione giuridica di truffa ne' gli "elementi essenziali" del fatto contestato, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito (v. f. 35). Il nucleo essenziale dell'accusa è rimasto, infatti, immutato e non può configurarsi un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione tale da far ritenere che sia stato menomato il diritto di difesa dell'imputato. Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. 5, 25 febbraio 2004 n. 21094, Farad), la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni, come avvenuto nella fattispecie in esame. 4. L' ultimo motivo, relativo al diniego dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. è manifestamente infondato, in quanto la sentenza è da ritenere congrua in fatto nonché in linea con il principio giurisprudenziale cui in questa sede va data continuità secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Sez. 2 - , Sentenza n. 46504 del 13/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 274080 - 01, situazione riscontrata in fatto nella fattispecie in esame. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 06048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris