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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 agosto 1977

Cassazione n. 39266/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/06/2019 dalla CORTE di APPELLO di CATANIA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 01/07/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di riciclaggio di cui al capo A), riducendo per entrambi la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice.

Gli imputati ricorrono congiuntamente deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello riguardante la responsabilità dell'Egitto.

Il ricorso della Puglisi è inammissibile per difetto di motivi: nessuna doglianza è formulata nel suo interesse, e, d'altro canto, nello stesso ricorso si ricorda che l'imputata è rea confessa.

La declaratoria d'inammissibilità del ricorso della Puglisi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, ella va anche condannata al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Il ricorso dell'Egitto è fondato.

La Corte di appello ha affermato, in motivazione (f. 2 della sentenza impugnata), che il motivo di gravame formulato nell'interesse dell'imputato, riguardante la sua affermazione di responsabilità, sarebbe "del tutto inammissibile perché viene chiesta genericamente l'assoluzione per non aver commesso il fatto senza però confrontarsi in alcun modo con la parte motiva della sentenza di primo grado".

Al contrario, l'imputato aveva dedotto, nell'atto di appello, che l'unico elemento valorizzato in suo danno dal Tribunale era stato quello di essere stato sorpreso alla guida del veicolo riciclato; tuttavia, egli era inconsapevole di ciò, e nulla dimostrava il contrario, pacifico essendo che il mezzo apparteneva non a lui, ma alla madre (rea confessa), che di tanto in tanto glielo prestava.

Trattasi di prospettazioni in astratto suscettibili di assumere rilievo (se effettivamente riscontrate ex actis ed in difetto di ulteriori, contrarie risultanze) non valutate dalla Corte di dz.,2 appello.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, che colmerà l'evidenziata lacuna.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il es ente Sergi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/06/2019 dalla CORTE di APPELLO di CATANIA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 01/07/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di riciclaggio di cui al capo A), riducendo per entrambi la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice. Gli imputati ricorrono congiuntamente deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello riguardante la responsabilità dell'Egitto. Il ricorso della Puglisi è inammissibile per difetto di motivi: nessuna doglianza è formulata nel suo interesse, e, d'altro canto, nello stesso ricorso si ricorda che l'imputata è rea confessa. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso della Puglisi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, ella va anche condannata al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorso dell'Egitto è fondato. La Corte di appello ha affermato, in motivazione (f. 2 della sentenza impugnata), che il motivo di gravame formulato nell'interesse dell'imputato, riguardante la sua affermazione di responsabilità, sarebbe "del tutto inammissibile perché viene chiesta genericamente l'assoluzione per non aver commesso il fatto senza però confrontarsi in alcun modo con la parte motiva della sentenza di primo grado". Al contrario, l'imputato aveva dedotto, nell'atto di appello, che l'unico elemento valorizzato in suo danno dal Tribunale era stato quello di essere stato sorpreso alla guida del veicolo riciclato; tuttavia, egli era inconsapevole di ciò, e nulla dimostrava il contrario, pacifico essendo che il mezzo apparteneva non a lui, ma alla madre (rea confessa), che di tanto in tanto glielo prestava. Trattasi di prospettazioni in astratto suscettibili di assumere rilievo (se effettivamente riscontrate ex actis ed in difetto di ulteriori, contrarie risultanze) non valutate dalla Corte di dz.,2 appello.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, che colmerà l'evidenziata lacuna. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il es ente Sergi
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