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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 18078/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, in data 06 novembre 2023, ha respinto la richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, pur nella parziale omogeneità dei reati, stante la distanza temporale tra le varie condotte e la diversità del contesto e delle modalità esecutive; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare che tutte le condotte sono state commesse «senza soluzione di continuità», in un arco temporale compatibile con la continuazione, aggredendo il medesimo bene giuridico, e per avere motivato l'iter argomentativo sotteso alla decisione in termini generici; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del reato giudicato con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con le altre sentenze, in quanto commessi rispettivamente a due e a quattro anni di distanza, con modalità e motivazioni diverse e, quanto ai reati di cui all'ultima condanna, in un contesto associativo in precedenza mai accertato e in un territorio più ampio e perciò parzialmente diverso; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità dei contesti, delle motivazioni e delle modalità esecutive dei vari reati, tra i quali l'omogeneità è solo parziale, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, in data 06 novembre 2023, ha respinto la richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, pur nella parziale omogeneità dei reati, stante la distanza temporale tra le varie condotte e la diversità del contesto e delle modalità esecutive; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare che tutte le condotte sono state commesse «senza soluzione di continuità», in un arco temporale compatibile con la continuazione, aggredendo il medesimo bene giuridico, e per avere motivato l'iter argomentativo sotteso alla decisione in termini generici; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del reato giudicato con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con le altre sentenze, in quanto commessi rispettivamente a due e a quattro anni di distanza, con modalità e motivazioni diverse e, quanto ai reati di cui all'ultima condanna, in un contesto associativo in precedenza mai accertato e in un territorio più ampio e perciò parzialmente diverso; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità dei contesti, delle motivazioni e delle modalità esecutive dei vari reati, tra i quali l'omogeneità è solo parziale, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore L
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