CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 47\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 e deduce che il diniego sarebbe illegittimamente stato ancorato all'unico dato dell'infrazione disciplinare comminata; letta la memoria depositata dal difensore con la quale si ribadiscono le censure contenute nel ricorso; ricordato come, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); ritenuto che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base non solo della menzionata recente infrazione disciplinare ma sulla complessiva condotta servata dal soggetto, rimasto a lungo latitante, il lontano fine pena, così facendo corretta applicazione del principio di gradualità trattamentale; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de