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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26670/2026

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[OSCURATO:PERSONA] MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 2 ottobre 2025, la Corte d'appello di Milano,confermando la decisione del Tribunale di Monza, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore di fatto della società fallita [OSCURATO:SOCIETA], responsabile del reatodi bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale(artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.: capo a), nonché per averaggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiederne il fallimento (artt.110, 217, comma 1, n. 4, legge fall.: capo b).2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito al riconoscimentodella qualifica di amministratore di fatto ricoperta dall’imputato nella società BMNsrl.

Secondo la Corte territoriale, il ricorrente aveva posto in essere una condottadistrattiva dei beni aziendali, concedendo in affitto un ramo di azienda avente adoggetto due negozi di parrucchiere, siti in Milano, alla società [OSCURATO:SOCIETA], e altro ramo di azienda avente ad oggetto due negozi diparrucchiere (uno sito a Milano e un altro in [OSCURATO:PERSONA]), alla societàInternational [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA] la ricostruzione della sentenzaimpugnata, tale cessione sarebbe stata solo formale mentre l’imputato avrebbecontinuato a godere di tali beni.

In tal modo, tuttavia, la Corte di appello nonavrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era amministratore di fatto delledue società cessionarie, secondo quanto accertato con sentenza irrevocabile dalTribunale di Milano.Inoltre, l’assunto per cui l’imputato avrebbe tratto vantaggio dalla distrazionedei rami di azienda sarebbe contraddetto dalla circostanza che la gestione deinegozi era stata negativa.

In ogni caso gli asset aziendali non avevano alcun valoreeconomico in quanto, come emerso dal sequestro dei negozi e dei beni negli stessicontenuti, il valore dell’avviamento si era azzerato a seguito della chiusura deglistessi, conseguente alla risoluzione dei contratti di affitto e gli arredi e i prodottiivi contenuti non avevano alcun valore.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192,comma 2, cod. proc. pen. in merito al riconoscimento della qualifica diamministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA].

Successivamente alla cessione dellequote a [OSCURATO:PERSONA], il quale era divenuto amministratore di diritto dellasocietà, l’imputato non avrebbe svolto alcuna attività.

Invero la sua finalità eraquella di sbarazzarsi di attività che andavano male.

La sua presenza nei negoziceduti alle società [OSCURATO:PERSONA], amministrate da [OSCURATO:PERSONA], eragiustificata solo dallo svolgimento di un temporaneo affiancamento.Difetterebbero, altresì, prove concludenti in ordine allo svolgimento da partedell’imputato di funzioni direttive nella gestione dell’attività organizzativa,produttiva e commerciale della fallita.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla determinazione della pena principale e delle pene accessorie, nonchéalla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.Ricorrerebbe il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte d’appello valorizzato ilcomportamento processuale corretto tenuto dall’imputato; inoltre, nel valutare iprecedenti penali da cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato gravato, i giudici sarebberoincorsi in un errore di diritto, in quanto tali precedenti si riferivano al reato diomesso versamento delle ritenute previdenziali che, per importi inferiori a 1.000euro, è stato depenalizzato.

Avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla censuraconcernente la quantificazione della pena accessoria, ritenuta troppo gravosa.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere trattaticongiuntamente.Essi sono infondati.2.1.

L’esame delle censure rende necessario, in via preliminare, delineare lafigura dell’amministratore di fatto, contestata al ricorrente con riguardo allasocietà fallita.Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’attribuzionedel ruolo di amministratore di fatto non postula necessariamente l’esercizio di tuttii poteri propri dell’organo di gestione, ma richiede la presenza di indici sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dellasequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società.L’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico ooccasionale, può riguardare anche solo in specifici settori, pur se non interessatidalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimentodel soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881 - 01).Questa Corte ha, altresì, precisato che, pur non escludendosi il concomitanteesercizio di poteri o funzioni da parte dell'amministratore di diritto, è necessaria laconcreta estrinsecazione del ruolo di amministratore di fatto in uno dei settori tipicidella direzione aziendale, come, secondo l'esemplificazione individuata dallepronunce di questa Corte, i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovveroin qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020,Rv. 279040; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277540; Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 22/02/2017, Fraticelli M., Rv. 269101).Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, ifornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.

Taleaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sededi legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex plurimis, Sez. 2,n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n.8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del20/06/2013, Rv. 256534 – 01).Ricorrendo tali condizioni, l’amministratore di fatto, in base alla disciplinadell’art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui èsoggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni diordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti icomportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili(Sez. 5,  n. 39593 del 20/05/2011  Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012,Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a frontedi tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, commasecondo, cod. pen.Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività ̀delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolodell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionaliespletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀ dell'impresa (Sez. 5,n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428, che ha ritenuto corretta l'attribuzioneeffettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto al prepostoal settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato delcommercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzionedella società).2.2.

Ciò posto, è altresì necessario chiarire che entrambe le sentenze di meritohanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di amministratore di fatto dellasocietà fallita [OSCURATO:SOCIETA], sicché del tutto inconferenti sono le argomentazionidifensive che riguardano l’insussistenza di analogo ruolo in relazione alle duesocietà [OSCURATO:PERSONA] a cui la fallita aveva affittato due rami di azienda.Le sentenze di merito – che, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”, siintegrano reciprocamente in un unico contesto argomentativo – con motivazionelogica e adeguata, hanno messo in rilievo i plurimi elementi da cui hanno desuntoil ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, individuandoli, innanzitutto,nel fatto che egli nel 2016 cede il 99% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] al suocero EduardoBorriello, che ne diviene amministratore di diritto, senza tuttavia svolgere alcunaimprenditoriale, né avendo mai svolto attività di parrucchiere. [OSCURATO:PERSONA], invece,pur dopo la cessione delle quote, ha continuato a frequentare i saloni concessi inaffitto alle società [OSCURATO:PERSONA], impartendo direttive al personale dipendente edaveva la concreta disponibilità di due dei quattro negozi affittati dalla fallita.

Tuttitali elementi, complessivamente, valutati sono stati ritenuti espressione del ruolodi amministratore di fatto della fallita, ritenendosi pertanto correttamentel’inconferenza della circostanza che fosse stato accertato, con sentenza definitiva,che l’imputato non aveva rivestito il ruolo di amministratore di fatto delle societàHairdressing.2.3.

Quanto alla condotta distrattiva degli asset aziendali, realizzatadi parrucchiere della fallita, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno evidenziatoche tali contratti sono stati stipulati da [OSCURATO:PERSONA] quando egli era ancoraamministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], avendo solo successivamente ceduto lequote della società a [OSCURATO:PERSONA].

Si è, altresì evidenziato, oltre all’anomaliacostituita dal fatto che ai contratti di affitto non risulta allegato un inventario deibeni ceduti, la circostanza che nelle casse sociali non è stata rinvenuta traccia dellesomme di denaro corrisposte a titolo di affitto, essendo sparita la contabilità dellafallita, e che i rami di azienda oggetto dei contratti di affitto non risultano esseremai stati restituiti, se non per la parte oggetto di sequestro da parte della poliziagiudiziaria.Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine allaconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva si pongono in lineacon i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra talereato la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivoinferiore al valore reale (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644– 01).Tali conclusioni non risultano in alcun modo contestate dal ricorrente.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova della distrazioneo dell’occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (exmultis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), precisandosiche l’imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati si giustifica atutela del ceto creditorio perché è l’amministratore responsabile della gestione deibeni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanziadei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio inquanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i benisociali.2.4.

Del tutto inconferente risulta, invece, la circostanza dedottadall’imputato, secondo cui egli non si sarebbe appropriato dei beni o, comunque,non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’affitto dei rami di azienda.Ciò che connota il reato di bancarotta per distrazione è la circostanza che lecondotte distrattive abbiano determinato la concreta messa in pericolo dellaconservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa, che costituisce la garanziaper i creditori della medesima, e funge da parametro dell’applicazione della normaincriminatrice.

Nella specie, l’affitto dei rami di azienda della BMN costituiti daisaloni di parrucchiere, in assenza di corrispettivo, ha certamente costituito undepauperamento del patrimonio della società, così da concretare il contestato fattodistrattivo.

A ciò si aggiunga che tale condotta è stata posta in essere in unmomento in cui il patrimonio sociale netto risultava già negativo e la massacomplessiva dei debiti era pari a 346.489 euro, sicché è indubbio che per effettodi tali operazioni la società ha subito una diminuzione delle risorse necessarie perfar fronte alle obbligazioni assunte e quindi alle legittime pretese dei creditori.3.

Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato.3.1.

Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,dette circostanze hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto,permettendo la valorizzazione di elementi oggettivi o soggettivi non tipizzati mache appaiono in grado di diminuire la “meritevolezza” di pena.

Esse, quindi,presuppongono l’esistenza di elementi “positivi”, intendendo per tali quelli chedepongono per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazionedell'art. 133 cod. pen.Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere dataper scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritengadi escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza(Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694).

Al contrario, è la suindicatameritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, diapposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono statiritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamentola cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla solacondizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato voltaall’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni asostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la strettanecessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali larichiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin,Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694).Si è inoltre affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare a tal fine sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02).Nella specie, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione,principalmente, del disvalore del fatto nonché della condotta processuale tenutadall’imputato, e volta ad affermare circostanze contrarie al vero, nonché lacircostanza che il ricorrente non ha dedotto elementi in grado di giustificare ilriconoscimento delle invocate attenuanti.Trattasi di motivazione ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 133cod. pen., per cui è da escludere la sua inadeguatezza o la sua irragionevolezza,anche perché nessuna indicazione di diverso contenuto è venuta dalla difesa.3.2.

Quanto alla pena accessoria, quantificata in misura superiore alla penaprincipale, la Corte territoriale, pur non pronunciandosi espressamente sullacensura svolta al riguardo dal ricorrente, ha condiviso la valutazione espressa dalTribunale, ritenendo la dosimetria della pena proporzionata all’entità del fatto nelsuo complesso.

Il giudice di primo grado aveva in proposito sottolineato come lamaggior durata della pena accessoria si giustificasse, in un’ottica special-preventiva, oltre che rieducativa, in considerazione della abitualità dimostratadall’imputato nel costituire più società e nell’intestarle a prestanome per frodare icreditori, continuando tuttavia nell’esercizio dell’impresa, anche se in perdita, conevidente pregiudizio per i fornitori.Trattasi di motivazione articolata ed ampia, che tiene conto dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., e che pertanto si sottrae alle censure del ricorrente.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 2 ottobre 2025, la Corte d'appello di Milano,confermando la decisione del Tribunale di Monza, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore di fatto della società fallita [OSCURATO:SOCIETA], responsabile del reatodi bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale(artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.: capo a), nonché per averaggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiederne il fallimento (artt.110, 217, comma 1, n. 4, legge fall.: capo b).2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito al riconoscimentodella qualifica di amministratore di fatto ricoperta dall’imputato nella società BMNsrl. Secondo la Corte territoriale, il ricorrente aveva posto in essere una condottadistrattiva dei beni aziendali, concedendo in affitto un ramo di azienda avente adoggetto due negozi di parrucchiere, siti in Milano, alla società [OSCURATO:SOCIETA], e altro ramo di azienda avente ad oggetto due negozi diparrucchiere (uno sito a Milano e un altro in [OSCURATO:PERSONA]), alla societàInternational [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA] la ricostruzione della sentenzaimpugnata, tale cessione sarebbe stata solo formale mentre l’imputato avrebbecontinuato a godere di tali beni. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello nonavrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era amministratore di fatto delledue società cessionarie, secondo quanto accertato con sentenza irrevocabile dalTribunale di Milano.Inoltre, l’assunto per cui l’imputato avrebbe tratto vantaggio dalla distrazionedei rami di azienda sarebbe contraddetto dalla circostanza che la gestione deinegozi era stata negativa. In ogni caso gli asset aziendali non avevano alcun valoreeconomico in quanto, come emerso dal sequestro dei negozi e dei beni negli stessicontenuti, il valore dell’avviamento si era azzerato a seguito della chiusura deglistessi, conseguente alla risoluzione dei contratti di affitto e gli arredi e i prodottiivi contenuti non avevano alcun valore.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192,comma 2, cod. proc. pen. in merito al riconoscimento della qualifica diamministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Successivamente alla cessione dellequote a [OSCURATO:PERSONA], il quale era divenuto amministratore di diritto dellasocietà, l’imputato non avrebbe svolto alcuna attività. Invero la sua finalità eraquella di sbarazzarsi di attività che andavano male. La sua presenza nei negoziceduti alle società [OSCURATO:PERSONA], amministrate da [OSCURATO:PERSONA], eragiustificata solo dallo svolgimento di un temporaneo affiancamento.Difetterebbero, altresì, prove concludenti in ordine allo svolgimento da partedell’imputato di funzioni direttive nella gestione dell’attività organizzativa,produttiva e commerciale della fallita.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla determinazione della pena principale e delle pene accessorie, nonchéalla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.Ricorrerebbe il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte d’appello valorizzato ilcomportamento processuale corretto tenuto dall’imputato; inoltre, nel valutare iprecedenti penali da cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato gravato, i giudici sarebberoincorsi in un errore di diritto, in quanto tali precedenti si riferivano al reato diomesso versamento delle ritenute previdenziali che, per importi inferiori a 1.000euro, è stato depenalizzato. Avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla censuraconcernente la quantificazione della pena accessoria, ritenuta troppo gravosa.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere trattaticongiuntamente.Essi sono infondati.2.1. L’esame delle censure rende necessario, in via preliminare, delineare lafigura dell’amministratore di fatto, contestata al ricorrente con riguardo allasocietà fallita.Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’attribuzionedel ruolo di amministratore di fatto non postula necessariamente l’esercizio di tuttii poteri propri dell’organo di gestione, ma richiede la presenza di indici sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dellasequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società.L’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico ooccasionale, può riguardare anche solo in specifici settori, pur se non interessatidalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimentodel soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881 - 01).Questa Corte ha, altresì, precisato che, pur non escludendosi il concomitanteesercizio di poteri o funzioni da parte dell'amministratore di diritto, è necessaria laconcreta estrinsecazione del ruolo di amministratore di fatto in uno dei settori tipicidella direzione aziendale, come, secondo l'esemplificazione individuata dallepronunce di questa Corte, i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovveroin qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020,Rv. 279040; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277540; Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 22/02/2017, Fraticelli M., Rv. 269101).Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, ifornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Taleaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sededi legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex plurimis, Sez. 2,n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n.8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del20/06/2013, Rv. 256534 – 01).Ricorrendo tali condizioni, l’amministratore di fatto, in base alla disciplinadell’art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui èsoggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni diordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti icomportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili(Sez. 5,  n. 39593 del 20/05/2011  Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012,Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a frontedi tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, commasecondo, cod. pen.Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività ̀delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolodell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionaliespletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀ dell'impresa (Sez. 5,n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428, che ha ritenuto corretta l'attribuzioneeffettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto al prepostoal settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato delcommercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzionedella società).2.2. Ciò posto, è altresì necessario chiarire che entrambe le sentenze di meritohanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di amministratore di fatto dellasocietà fallita [OSCURATO:SOCIETA], sicché del tutto inconferenti sono le argomentazionidifensive che riguardano l’insussistenza di analogo ruolo in relazione alle duesocietà [OSCURATO:PERSONA] a cui la fallita aveva affittato due rami di azienda.Le sentenze di merito – che, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”, siintegrano reciprocamente in un unico contesto argomentativo – con motivazionelogica e adeguata, hanno messo in rilievo i plurimi elementi da cui hanno desuntoil ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente, individuandoli, innanzitutto,nel fatto che egli nel 2016 cede il 99% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] al suocero EduardoBorriello, che ne diviene amministratore di diritto, senza tuttavia svolgere alcunaimprenditoriale, né avendo mai svolto attività di parrucchiere. [OSCURATO:PERSONA], invece,pur dopo la cessione delle quote, ha continuato a frequentare i saloni concessi inaffitto alle società [OSCURATO:PERSONA], impartendo direttive al personale dipendente edaveva la concreta disponibilità di due dei quattro negozi affittati dalla fallita. Tuttitali elementi, complessivamente, valutati sono stati ritenuti espressione del ruolodi amministratore di fatto della fallita, ritenendosi pertanto correttamentel’inconferenza della circostanza che fosse stato accertato, con sentenza definitiva,che l’imputato non aveva rivestito il ruolo di amministratore di fatto delle societàHairdressing.2.3. Quanto alla condotta distrattiva degli asset aziendali, realizzatadi parrucchiere della fallita, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno evidenziatoche tali contratti sono stati stipulati da [OSCURATO:PERSONA] quando egli era ancoraamministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], avendo solo successivamente ceduto lequote della società a [OSCURATO:PERSONA]. Si è, altresì evidenziato, oltre all’anomaliacostituita dal fatto che ai contratti di affitto non risulta allegato un inventario deibeni ceduti, la circostanza che nelle casse sociali non è stata rinvenuta traccia dellesomme di denaro corrisposte a titolo di affitto, essendo sparita la contabilità dellafallita, e che i rami di azienda oggetto dei contratti di affitto non risultano esseremai stati restituiti, se non per la parte oggetto di sequestro da parte della poliziagiudiziaria.Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine allaconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva si pongono in lineacon i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra talereato la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivoinferiore al valore reale (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644– 01).Tali conclusioni non risultano in alcun modo contestate dal ricorrente.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova della distrazioneo dell’occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dallamancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (exmultis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), precisandosiche l’imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati si giustifica atutela del ceto creditorio perché è l’amministratore responsabile della gestione deibeni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanziadei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio inquanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i benisociali.2.4. Del tutto inconferente risulta, invece, la circostanza dedottadall’imputato, secondo cui egli non si sarebbe appropriato dei beni o, comunque,non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’affitto dei rami di azienda.Ciò che connota il reato di bancarotta per distrazione è la circostanza che lecondotte distrattive abbiano determinato la concreta messa in pericolo dellaconservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa, che costituisce la garanziaper i creditori della medesima, e funge da parametro dell’applicazione della normaincriminatrice. Nella specie, l’affitto dei rami di azienda della BMN costituiti daisaloni di parrucchiere, in assenza di corrispettivo, ha certamente costituito undepauperamento del patrimonio della società, così da concretare il contestato fattodistrattivo. A ciò si aggiunga che tale condotta è stata posta in essere in unmomento in cui il patrimonio sociale netto risultava già negativo e la massacomplessiva dei debiti era pari a 346.489 euro, sicché è indubbio che per effettodi tali operazioni la società ha subito una diminuzione delle risorse necessarie perfar fronte alle obbligazioni assunte e quindi alle legittime pretese dei creditori.3. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato.3.1. Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,dette circostanze hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto,permettendo la valorizzazione di elementi oggettivi o soggettivi non tipizzati mache appaiono in grado di diminuire la “meritevolezza” di pena. Esse, quindi,presuppongono l’esistenza di elementi “positivi”, intendendo per tali quelli chedepongono per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazionedell'art. 133 cod. pen.Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere dataper scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritengadi escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza(Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindicatameritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, diapposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono statiritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamentola cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla solacondizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato voltaall’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni asostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la strettanecessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali larichiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin,Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694).Si è inoltre affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare a tal fine sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02).Nella specie, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione,principalmente, del disvalore del fatto nonché della condotta processuale tenutadall’imputato, e volta ad affermare circostanze contrarie al vero, nonché lacircostanza che il ricorrente non ha dedotto elementi in grado di giustificare ilriconoscimento delle invocate attenuanti.Trattasi di motivazione ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 133cod. pen., per cui è da escludere la sua inadeguatezza o la sua irragionevolezza,anche perché nessuna indicazione di diverso contenuto è venuta dalla difesa.3.2. Quanto alla pena accessoria, quantificata in misura superiore alla penaprincipale, la Corte territoriale, pur non pronunciandosi espressamente sullacensura svolta al riguardo dal ricorrente, ha condiviso la valutazione espressa dalTribunale, ritenendo la dosimetria della pena proporzionata all’entità del fatto nelsuo complesso. Il giudice di primo grado aveva in proposito sottolineato come lamaggior durata della pena accessoria si giustificasse, in un’ottica special-preventiva, oltre che rieducativa, in considerazione della abitualità dimostratadall’imputato nel costituire più società e nell’intestarle a prestanome per frodare icreditori, continuando tuttavia nell’esercizio dell’impresa, anche se in perdita, conevidente pregiudizio per i fornitori.Trattasi di motivazione articolata ed ampia, che tiene conto dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., e che pertanto si sottrae alle censure del ricorrente.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli