Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 08374/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al reato di ricettazione; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. PANSINI Gaetano, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari, in data 12 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in data 29 aprile 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 950,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 462 e 648 cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 462 e 648 cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione.

Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la configurabilità del concorso formale di reati tra le fattispecie di ricettazione e la condotta di ricezione di titoli di viaggio contraffatti prevista dall'art. 462 cod. pen. 3.

In data 31 ottobre 2022 il difensore della parte civile ha depositato comparsa conclusionale e nota spese.

4. In data 16 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

I giudici di merito hanno riconosciuto un'ipotesi di concorso formale fra i reati contestati all'imputato senza tener conto che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in particolare l'art. 462 cod. pen. descrive più specificamente condotte già ricomprese, sul piano astratto, nell'art. 648 cod. pen., con il quale si pone in rapporto di specialità.

La Corte territoriale non ha fatto corretto uso del principio di diritto, affermato in tema di rapporto tra ricettazione e reati di cui agli artt. 453, 455 e 469 cod. pen., secondo cui la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. rimane assorbita, in virtù del principio di specialità, ogniqualvolta gli elementi costitutivi propri del delitto di ricettazione, quali la ricezione di cose di provenienza delittuosa e la consapevolezza di tale illecita provenienza, siano già previsti specificamente da una diversa fattispecie incriminatrice in considerazione del carattere residuale della fattispecie cui all'art. 648 cod. pen. (vedi Sez. 1, n. 14819 del 19/02/2009, Rv. 243787; Sez. 5, Sent. n. 28443/2009, Rv. 244334; Sez. 2, n. 24912 del 15/02/2013, Ndiaye, non massimata).

2. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione e il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 462 cod. pen.

In considerazione del fatto che sono venuti meno il reato ritenuto più grave e la conseguente base, questo Collegio non può procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio; infatti, la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett.

I), cod.

Proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

L'accoglimento del ricorso comporta il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese di parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.648 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la determinazione della pena.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile.

Così deciso il 22 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al reato di ricettazione; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. PANSINI Gaetano, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari, in data 12 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in data 29 aprile 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 950,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 462 e 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 462 e 648 cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione. Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la configurabilità del concorso formale di reati tra le fattispecie di ricettazione e la condotta di ricezione di titoli di viaggio contraffatti prevista dall'art. 462 cod. pen. 3. In data 31 ottobre 2022 il difensore della parte civile ha depositato comparsa conclusionale e nota spese. 4. In data 16 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. I giudici di merito hanno riconosciuto un'ipotesi di concorso formale fra i reati contestati all'imputato senza tener conto che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in particolare l'art. 462 cod. pen. descrive più specificamente condotte già ricomprese, sul piano astratto, nell'art. 648 cod. pen., con il quale si pone in rapporto di specialità. La Corte territoriale non ha fatto corretto uso del principio di diritto, affermato in tema di rapporto tra ricettazione e reati di cui agli artt. 453, 455 e 469 cod. pen., secondo cui la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. rimane assorbita, in virtù del principio di specialità, ogniqualvolta gli elementi costitutivi propri del delitto di ricettazione, quali la ricezione di cose di provenienza delittuosa e la consapevolezza di tale illecita provenienza, siano già previsti specificamente da una diversa fattispecie incriminatrice in considerazione del carattere residuale della fattispecie cui all'art. 648 cod. pen. (vedi Sez. 1, n. 14819 del 19/02/2009, Rv. 243787; Sez. 5, Sent. n. 28443/2009, Rv. 244334; Sez. 2, n. 24912 del 15/02/2013, Ndiaye, non massimata). 2. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione e il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 462 cod. pen. In considerazione del fatto che sono venuti meno il reato ritenuto più grave e la conseguente base, questo Collegio non può procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio; infatti, la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. I), cod. Proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. L'accoglimento del ricorso comporta il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.648 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la determinazione della pena. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso il 22 no