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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 24360/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 30/12/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA in data 21/06/2017, di condanna a pena di giustizia per il delitto di ricettazione, commesso a CASTENASO in epoca antecedente e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. PIVA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce la violazione degli art. 581 e 591 cod. proc. pen.

Concordando coi principi di diritto che presidiano l'istituto della ma n missibilità dell'appello, il ricorrente li ritiene non correlati in concreto all'atto d appello proposto: esso non si era limitato al dettaglio del nominativo posto sul campanello dell'abitazione - mai negato, così come non aveva negato la propria presenza all'interno dell'abitazione al momento del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria -, ma aveva sottoposto a critica la decisione di primo grado, osservando che i prodotti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, riconosciuti come propri dalla persona offesa, erano fungibili, e quindi di non difficile reperimento, mentre il decespugliatore rosso di marca Kawasaki non era stato identificato come appartenente a sé dal denunciante.

Aggiunge che con l'appello egli aveva domandato anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre che l'ipotesi di ricettazione di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.: ciò, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non si poneva in contraddizione con la richiesta di assoluzione dal reato di ricettazione, poiché costituivano richieste subordinate.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che l'annullamento dell'ordinanza, con remissione degli atti alla CORTE di APPELLO di BOLOGNA.

3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto alla base di esso.

Non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui l'ordinanza della CORTE felsinea sarebbe entrata nel merito dei motivi di appello proposti, senza fermarsi sulla soglia della loro ammissibilità, poiché, come spiega il provvedimento alla sua ultima pagina, l'imputato aveva nell'impugnazione sostenuto la non riconoscibilità dei beni che invece la persona offesa aveva attestato essere propri, nonostante il TRIBUNALE avesse dato atto della certezza del riconoscimento da parte del SIMONI, mentre sul decespugliatore costui aveva visto il suo pubblicizzato come e-bay insieme ad altri tre, e da questo si era dedotto che PIVA aveva ricettato anche il suo, pur non essendo stato rinvenuto all'atto della perquisizione.

La non ammissibilità del motivo di appello sta nel non essersi confrontato con l'argomentazione del primo Giudice, e nell'aver reiterato quanto sostenuto innanzi a esso.

Quanto alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 co. 2 cod. pen. e di riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., pur non essendo pertinente l'osservazione del Collegio di appello sulla presunta contraddizione fra l'istanza di assoluzione e quella di concessione di attenuanti - è invero evidente che la prima costituiva la richiesta principale e le altre le richieste subordinate -, tuttavia è corretta la valutazione di non ammissibilità di una contestazione che, anche qui, non si confronta con le ragioni esposte per disattenderla: il valore di 8.000 euro dei beni ricettati, incompatibile con l'applicazione sia dell'art. 648 co. 2 cod. pen. sia dell'art. 62 n. 4 cod. pen., i precedenti penali e la pluralità dei beni medesimi, quanto al diniego delle generiche.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 30/12/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA in data 21/06/2017, di condanna a pena di giustizia per il delitto di ricettazione, commesso a CASTENASO in epoca antecedente e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. PIVA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce la violazione degli art. 581 e 591 cod. proc. pen. Concordando coi principi di diritto che presidiano l'istituto della ma n missibilità dell'appello, il ricorrente li ritiene non correlati in concreto all'atto d appello proposto: esso non si era limitato al dettaglio del nominativo posto sul campanello dell'abitazione - mai negato, così come non aveva negato la propria presenza all'interno dell'abitazione al momento del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria -, ma aveva sottoposto a critica la decisione di primo grado, osservando che i prodotti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, riconosciuti come propri dalla persona offesa, erano fungibili, e quindi di non difficile reperimento, mentre il decespugliatore rosso di marca Kawasaki non era stato identificato come appartenente a sé dal denunciante. Aggiunge che con l'appello egli aveva domandato anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre che l'ipotesi di ricettazione di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.: ciò, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non si poneva in contraddizione con la richiesta di assoluzione dal reato di ricettazione, poiché costituivano richieste subordinate. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che l'annullamento dell'ordinanza, con remissione degli atti alla CORTE di APPELLO di BOLOGNA. 3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto alla base di esso. Non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui l'ordinanza della CORTE felsinea sarebbe entrata nel merito dei motivi di appello proposti, senza fermarsi sulla soglia della loro ammissibilità, poiché, come spiega il provvedimento alla sua ultima pagina, l'imputato aveva nell'impugnazione sostenuto la non riconoscibilità dei beni che invece la persona offesa aveva attestato essere propri, nonostante il TRIBUNALE avesse dato atto della certezza del riconoscimento da parte del SIMONI, mentre sul decespugliatore costui aveva visto il suo pubblicizzato come e-bay insieme ad altri tre, e da questo si era dedotto che PIVA aveva ricettato anche il suo, pur non essendo stato rinvenuto all'atto della perquisizione. La non ammissibilità del motivo di appello sta nel non essersi confrontato con l'argomentazione del primo Giudice, e nell'aver reiterato quanto sostenuto innanzi a esso. Quanto alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 co. 2 cod. pen. e di riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., pur non essendo pertinente l'osservazione del Collegio di appello sulla presunta contraddizione fra l'istanza di assoluzione e quella di concessione di attenuanti - è invero evidente che la prima costituiva la richiesta principale e le altre le richieste subordinate -, tuttavia è corretta la valutazione di non ammissibilità di una contestazione che, anche qui, non si confronta con le ragioni esposte per disattenderla: il valore di 8.000 euro dei beni ricettati, incompatibile con l'applicazione sia dell'art. 648 co. 2 cod. pen. sia dell'art. 62 n. 4 cod. pen., i precedenti penali e la pluralità dei beni medesimi, quanto al diniego delle generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci