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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27180/2026

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rinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato alla requisitoria scritta in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l'accoglimento, insistendo perché sollevata questione di costituzionalità neitermini prospettati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, Sezione per il riesamedelle misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse diClaudio [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino del 13 dicembre 2025, che aveva respinto la richiesta disostituzione dell’applicatagli misura della custodia cautelare in carcere con quelladegli arresti domiciliari.Al ricorrente sono contestati i reati di partecipazione ad associazione di tipomafioso di matrice ’ndranghetistica, nell’articolazione operante in Carmagnola efacente capo a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, nonché di detenzione di armi da sparo.

Inparticolare, quanto al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, gliè stato attribuito il ruolo di persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, espletato, afar data dal 30 gennaio 2023, svolgendo funzioni di collegamento tra questi, chesi trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare, e i sodali in libertà nonchédi custodia di denaro per suo conto.Per i fatti in premessa, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all’esito di giudizioabbreviato, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione con sentenza del 20novembre 2025.2.

Avverso la decisione del Tribunale del riesame ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’indagato, affidando l’impugnativa a due motivi.2.1.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., per avere il giudice cautelare applicato in modo automatico lapresunzione di adeguatezza della custodia carceraria, in assenza di una concretae individualizzata valutazione delle esigenze cautelari, pur a fronte di unapartecipazione del ricorrente non apicale e circoscritta nel tempo e dellaprospettata possibilità di eseguire la misura domiciliare in un luogo distante circa1.500 chilometri dal contesto territoriale di realizzazione delle condotteincriminate, nonché per avere omesso l’autonoma valutazione dell’adeguatezzadella misura applicata in relazione al diverso titolo di imputazione concernente ladetenzione di armi.2.2.

Con il secondo motivo ha chiesto a questa Corte di sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 416-bis e 270-bis cod. pen. in combinatodisposto con l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13e 27, secondo comma, Cost., sul rilievo che la presunzione assoluta di adeguatezzadella sola custodia cautelare in carcere rispetto a tali reati e la conseguentecompressione automatica e indifferenziata della libertà personale, non sorretta daun effettivo scrutinio individualizzato della pericolosità attuale, sarebbe tale dacagionare un vulnus intollerabile al diritto fondamentale alla libertà personale e alprincipio della presunzione di innocenza.3.

Con requisitoria in data 16 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSimonetta [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 18 maggio 2026,il difensore del ricorrente ha articolato due motivi nuovi, con i quali è tornato adinsistere affinché questa Corte sollevi eccezione di illegittimità costituzionale delledisposizioni del codice di rito in precedenza indicate, meglio lumeggiandone gliargomenti a sostegno, e ha ulteriormente criticato, sotto il profilo dell’assenza dicoerenza e di logicità, la motivazione rassegnata nel provvedimento impugnatocon riguardo alla persistenza dei pericula libertatis ravvisati a carico del cautelato.5.

La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, essendone stataavanzata tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il tema della decisione attiene alla natura della presunzione di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., rispetto alle persistenti esigenze cautelari ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA],soggetto riconosciuto responsabile, in esito al giudizio di primo grado, del delittodi partecipazione ad associazione di tipo mafioso e del delitto di detenzione di armida sparo: ossia, se tale presunzione sia assoluta, come ritenuto dal Tribunale diTorino nell’ordinanza impugnata, oppure relativa, come prospettato dalla difesadel ricorrente.2.

L’ordinanza impugnata ha confermato la decisione di diniego di sostituzionedella custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente, attingendone ilfondamento, in primo luogo, nell’operatività della presunzione legale diadeguatezza esclusiva della misura carceraria rispetto al delitto di partecipazionead associazione di tipo mafioso.Il carattere assoluto di tale presunzione avrebbe impedito l’applicazione distrumenti meno afflittivi, in presenza di esigenze cautelari ritenute concretamentesussistenti e attuali, considerata l’inidoneità degli elementi allegati dalla difesa delcautelato a dimostrare un’effettiva rescissione del suo vincolo associativo.Il Tribunale ha, però, pure evidenziato come il prospettato trasferimento inSicilia dell’appellante, così che questi vi potesse scontare una misura gradata, nonfornisse alcuna garanzia di effettiva salvaguardia delle persistenti esigenzecautelari. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio in ragione del ruolo spiegato in senso al sodalizio- ossia, di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, incaricato di curarne gli affaridurante la detenzione (gestendone i contatti anche appartenenti alla ‘ndrangheta,custodendone il denaro e veicolandone informazioni funzionali alla sopravvivenzadell’articolazione piemontese) -, deponente per un suo elevato grado di intraneitàassociativa e per la sua perdurante affidabilità criminale, ben avrebbe potutoreiterare quelle stesse condotte partecipative delle quali era stato riconosciutoresponsabile.3.

Tanto premesso, deve convenirsi con l’ordinanza impugnata che lapresunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. in relazione al contenimento delle esigenze cautelariconnesse alla sussistenza della gravità indiziaria per uno dei delitti di cui agli artt.270, 270-bis e 416-bis cod. pen., è assoluta e non relativa.3.1.

L’art. 275, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., nella formulazionevigente, come risultante per effetto delle modifiche apportatevi dalla legge 16aprile 2015, n. 47, stabilisce che «La custodia cautelare in carcere può esseredisposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche seapplicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codicepenale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».Dunque, alla stregua del tenore letterale della disposizione, nei procedimentiper i reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., il giudice, ove ne ravvisila gravità indiziaria, è tenuto a disporre nei confronti del soggetto che ne sia attintola misura cautelare della custodia carceraria, «salvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Secondo la giurisprudenzadi questa Corte, essa continua a sancire una doppia presunzione, di natura relativaper ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assolutacon riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria(Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857 – 01; Sez. 5, n. 51742 del13/06/2018, Rv. 275255 – 01).Pertanto, come pure sottolineato dal giudice delle leggi, «ove la presunzionerelativa non risulti vinta, subentra un apprezzamento legale, vincolante eincontrovertibile, di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare leesigenze presupposte, con conseguente esclusione di ogni soluzione “intermedia”tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato» (Corte cost., sent. n. 265 del2010).

E si tratta di presunzione assoluta, che opera non solo nel momento diadozione del provvedimento di applicazione della misura coercitiva, sollevando ilgiudice dall’onere motivazionale impostogli dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis),cod. proc. pen., ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenzadelle esigenze cautelari (Sez.

U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186;Sez.

U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195, in motivazione), comedesumibile dal tenore della disposizione di cui all’art. 299, comma 2, cod. proc.pen., che stabilisce che il giudice sostituisce la misura cautelare imposta conun’altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravosequando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata nonappare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possaessere irrogata, «salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.».3.2.

Il descritto scostamento dal regime ordinario di verifica della sussistenzadelle esigenze cautelari e di scelta della misura cautelare, attualmente circoscrittoai reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., ha, del resto, già superatoil vaglio del giudice delle leggi con riguardo ai delitti di associazione di tipo mafiosoe di associazione con finalità di terrorismo.Con l’ordinanza n. 450 del 1995 la Corte costituzionale ha escluso che lapresunzione in parola violi gli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost.,rilevando che, se la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari («l’an dellacautela») non può prescindere da un accertamento in concreto, l’individuazionedella misura da applicare («il quomodo») non comporta indefettibilmentel’affidamento al giudice di analogo potere di apprezzamento, potendo la sceltaessere effettuata anche in termini generali dal legislatore, purché «nel rispetto dellimite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionalicoinvolti» (in senso analogo, sul punto, le ordinanze n. 130 del 2003 e n. 40 del2002).

Ragionevolezza della scelta generalizzante cristallizzata nell’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. che la Corte ha ravvisato, come anticipato, in riferimentoal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione al quale, nellasentenza n. 136 del 2017, ha osservato che la specificità del vincolo associativoche lo connota si esprime in uno stabile inserimento del singolo nell’associazione,che permane inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e chemantiene viva la pericolosità del sodalizio, così da far ritenere che, nella generalitàdei casi, le esigenze cautelari da esso derivanti «non possano venireadeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea atagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale diorigine, minimizzando il rischio che esse mantengano contatti personali con lestrutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempodelitti».La stessa ragionevolezza della soluzione adottata nella disposizione citata èstata riconosciuta in riferimento al delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen.

Con lasentenza n. 191 del 2020 la Corte ha dichiarato, infatti, non fondate le questionidi legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, inriferimento agli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost., osservando che «la‘partecipazione’ a un’associazione terroristica …. presuppone …. l’adesione aun’ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l’obiettivoultimo perseguito, teorizza l’uso della violenza in una scala dimensionale tale dapoter cagionare un ‘grave danno’ a intere collettività», evidenziando che «questa‘appartenenza’ a una comunità unita da un preciso collante ideologico -appartenenza che, proprio come quella che lega, pur con modalità diverse, ilpartecipe all’associazione mafiosa, normalmente perdura anche durante le indaginie il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell’ingresso in carceredel soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolositàparticolarmente accentuata -… appare alla base della valutazione legislativa checonsidera le misure cautelari non custodiali, in primis gli arresti domiciliari,inidonee a controllare la del tutto peculiare pericolosità» dell’associato econcludendo nel senso che «la compressione, peraltro solo parziale, dei poteridiscrezionali del giudice trova qui giustificazione … in relazione alla finalità ditutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivaredall’eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell’adeguatezza di unamisura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenutosussistente nel caso di specie… fermo, naturalmente, il dovere del giudice divalutare, nella fase genetica e poi nell’intero arco della vicenda cautelare,‘l’effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari’, e di disporre larevoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto ‘taliesigenze non sussistano o siano cessate’, anche alla luce dell’eventuale percorsodi distacco dall’associazione e dai suoi programmi criminosi che l’imputato abbianel frattempo compiuto».3.3.

Stando al tenore letterale della disposizione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. e al relativo fondamento giustificativo risulta, pertanto, ineccepibilela conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Torino nella fattispecie all’esame:ossia, che il Giudice per le indagini preliminari, una volta riconosciute comeperduranti le esigenze cautelari ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA], in forza dellapresunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere stabilita dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen., non avrebbe potuto sostituire la misura di massimorigore applicatagli con quella degli arresti domiciliari.4.

Ciò nondimeno, il provvedimento impugnato è sorretto, come anticipato,da un’ulteriore ratio decidendi: la rilevata assenza di elementi concreti atti adenotare un’effettiva presa di distanza dell’appellante dall’associazione mafiosa diriferimento, all’interno della quale egli aveva militato per un tempo non breve econ compiti di assoluto rilievo, di modo che gli arresti domiciliari, ancorché in luogodistante da Carmagnola, ove aveva sede la locale di ‘ndrangheta cui era affiliato,o dalla Calabria, ove la casa madre era storicamente radicata, non erano tali daneutralizzare il rischio della riattivazione dei suoi contatti con i sodali e dellaprosecuzione, tramite questi, dell’attività del sodalizio.

Motivazione, questa, chedà conto, in maniera non manifestamente illogica, delle ragioni per le quali ilTribunale di Torino ha ritenuto che le persistenti esigenze cautelari ravvisate acarico di [OSCURATO:PERSONA] fossero in concreto fronteggiabili solo attraverso la misuradella custodia cautelare in carcere.5.

Il concreto riscontro degli elementi fattuali deponenti per la persistenteadeguatezza della misura cautelare carceraria applicata al ricorrente è tale renderenon rilevante, nel caso di specie, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.275, comma 3, cod. proc. pen. - per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, comma 2,della Costituzione, nella parte in cui prevede l’esclusiva adeguatezza della misuradella custodia cautelare in carcere, senza possibilità di valutazionedell’affievolimento delle esigenze cautelari - che si è chiesto a questa Corte disollevare.6.

Inammissibile è, poi, il rilievo di mancata considerazione dell’adeguatezzadella custodia cautelare in carcere rispetto all’ulteriore imputazione di detenzionedi armi, considerata l’unitarietà del titolo cautelare impositivo della misura dimassimo rigore.7.

Alla stregua di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso deve essererigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, aisensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato allaCancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui questitrovasi detenuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato alla requisitoria scritta in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne hachiesto l'accoglimento, insistendo perché sollevata questione di costituzionalità neitermini prospettati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, Sezione per il riesamedelle misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse diClaudio [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino del 13 dicembre 2025, che aveva respinto la richiesta disostituzione dell’applicatagli misura della custodia cautelare in carcere con quelladegli arresti domiciliari.Al ricorrente sono contestati i reati di partecipazione ad associazione di tipomafioso di matrice ’ndranghetistica, nell’articolazione operante in Carmagnola efacente capo a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, nonché di detenzione di armi da sparo. Inparticolare, quanto al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, gliè stato attribuito il ruolo di persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, espletato, afar data dal 30 gennaio 2023, svolgendo funzioni di collegamento tra questi, chesi trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare, e i sodali in libertà nonchédi custodia di denaro per suo conto.Per i fatti in premessa, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all’esito di giudizioabbreviato, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione con sentenza del 20novembre 2025.2. Avverso la decisione del Tribunale del riesame ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’indagato, affidando l’impugnativa a due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., per avere il giudice cautelare applicato in modo automatico lapresunzione di adeguatezza della custodia carceraria, in assenza di una concretae individualizzata valutazione delle esigenze cautelari, pur a fronte di unapartecipazione del ricorrente non apicale e circoscritta nel tempo e dellaprospettata possibilità di eseguire la misura domiciliare in un luogo distante circa1.500 chilometri dal contesto territoriale di realizzazione delle condotteincriminate, nonché per avere omesso l’autonoma valutazione dell’adeguatezzadella misura applicata in relazione al diverso titolo di imputazione concernente ladetenzione di armi.2.2. Con il secondo motivo ha chiesto a questa Corte di sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 416-bis e 270-bis cod. pen. in combinatodisposto con l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13e 27, secondo comma, Cost., sul rilievo che la presunzione assoluta di adeguatezzadella sola custodia cautelare in carcere rispetto a tali reati e la conseguentecompressione automatica e indifferenziata della libertà personale, non sorretta daun effettivo scrutinio individualizzato della pericolosità attuale, sarebbe tale dacagionare un vulnus intollerabile al diritto fondamentale alla libertà personale e alprincipio della presunzione di innocenza.3. Con requisitoria in data 16 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSimonetta [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 18 maggio 2026,il difensore del ricorrente ha articolato due motivi nuovi, con i quali è tornato adinsistere affinché questa Corte sollevi eccezione di illegittimità costituzionale delledisposizioni del codice di rito in precedenza indicate, meglio lumeggiandone gliargomenti a sostegno, e ha ulteriormente criticato, sotto il profilo dell’assenza dicoerenza e di logicità, la motivazione rassegnata nel provvedimento impugnatocon riguardo alla persistenza dei pericula libertatis ravvisati a carico del cautelato.5. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, essendone stataavanzata tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il tema della decisione attiene alla natura della presunzione di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., rispetto alle persistenti esigenze cautelari ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA],soggetto riconosciuto responsabile, in esito al giudizio di primo grado, del delittodi partecipazione ad associazione di tipo mafioso e del delitto di detenzione di armida sparo: ossia, se tale presunzione sia assoluta, come ritenuto dal Tribunale diTorino nell’ordinanza impugnata, oppure relativa, come prospettato dalla difesadel ricorrente.2. L’ordinanza impugnata ha confermato la decisione di diniego di sostituzionedella custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente, attingendone ilfondamento, in primo luogo, nell’operatività della presunzione legale diadeguatezza esclusiva della misura carceraria rispetto al delitto di partecipazionead associazione di tipo mafioso.Il carattere assoluto di tale presunzione avrebbe impedito l’applicazione distrumenti meno afflittivi, in presenza di esigenze cautelari ritenute concretamentesussistenti e attuali, considerata l’inidoneità degli elementi allegati dalla difesa delcautelato a dimostrare un’effettiva rescissione del suo vincolo associativo.Il Tribunale ha, però, pure evidenziato come il prospettato trasferimento inSicilia dell’appellante, così che questi vi potesse scontare una misura gradata, nonfornisse alcuna garanzia di effettiva salvaguardia delle persistenti esigenzecautelari. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio in ragione del ruolo spiegato in senso al sodalizio- ossia, di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, incaricato di curarne gli affaridurante la detenzione (gestendone i contatti anche appartenenti alla ‘ndrangheta,custodendone il denaro e veicolandone informazioni funzionali alla sopravvivenzadell’articolazione piemontese) -, deponente per un suo elevato grado di intraneitàassociativa e per la sua perdurante affidabilità criminale, ben avrebbe potutoreiterare quelle stesse condotte partecipative delle quali era stato riconosciutoresponsabile.3. Tanto premesso, deve convenirsi con l’ordinanza impugnata che lapresunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. in relazione al contenimento delle esigenze cautelariconnesse alla sussistenza della gravità indiziaria per uno dei delitti di cui agli artt.270, 270-bis e 416-bis cod. pen., è assoluta e non relativa.3.1. L’art. 275, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., nella formulazionevigente, come risultante per effetto delle modifiche apportatevi dalla legge 16aprile 2015, n. 47, stabilisce che «La custodia cautelare in carcere può esseredisposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche seapplicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codicepenale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».Dunque, alla stregua del tenore letterale della disposizione, nei procedimentiper i reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., il giudice, ove ne ravvisila gravità indiziaria, è tenuto a disporre nei confronti del soggetto che ne sia attintola misura cautelare della custodia carceraria, «salvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Secondo la giurisprudenzadi questa Corte, essa continua a sancire una doppia presunzione, di natura relativaper ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assolutacon riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria(Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857 – 01; Sez. 5, n. 51742 del13/06/2018, Rv. 275255 – 01).Pertanto, come pure sottolineato dal giudice delle leggi, «ove la presunzionerelativa non risulti vinta, subentra un apprezzamento legale, vincolante eincontrovertibile, di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare leesigenze presupposte, con conseguente esclusione di ogni soluzione “intermedia”tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato» (Corte cost., sent. n. 265 del2010). E si tratta di presunzione assoluta, che opera non solo nel momento diadozione del provvedimento di applicazione della misura coercitiva, sollevando ilgiudice dall’onere motivazionale impostogli dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis),cod. proc. pen., ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenzadelle esigenze cautelari (Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186;Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195, in motivazione), comedesumibile dal tenore della disposizione di cui all’art. 299, comma 2, cod. proc.pen., che stabilisce che il giudice sostituisce la misura cautelare imposta conun’altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravosequando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata nonappare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possaessere irrogata, «salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.».3.2. Il descritto scostamento dal regime ordinario di verifica della sussistenzadelle esigenze cautelari e di scelta della misura cautelare, attualmente circoscrittoai reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., ha, del resto, già superatoil vaglio del giudice delle leggi con riguardo ai delitti di associazione di tipo mafiosoe di associazione con finalità di terrorismo.Con l’ordinanza n. 450 del 1995 la Corte costituzionale ha escluso che lapresunzione in parola violi gli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost.,rilevando che, se la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari («l’an dellacautela») non può prescindere da un accertamento in concreto, l’individuazionedella misura da applicare («il quomodo») non comporta indefettibilmentel’affidamento al giudice di analogo potere di apprezzamento, potendo la sceltaessere effettuata anche in termini generali dal legislatore, purché «nel rispetto dellimite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionalicoinvolti» (in senso analogo, sul punto, le ordinanze n. 130 del 2003 e n. 40 del2002). Ragionevolezza della scelta generalizzante cristallizzata nell’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. che la Corte ha ravvisato, come anticipato, in riferimentoal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione al quale, nellasentenza n. 136 del 2017, ha osservato che la specificità del vincolo associativoche lo connota si esprime in uno stabile inserimento del singolo nell’associazione,che permane inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e chemantiene viva la pericolosità del sodalizio, così da far ritenere che, nella generalitàdei casi, le esigenze cautelari da esso derivanti «non possano venireadeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea atagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale diorigine, minimizzando il rischio che esse mantengano contatti personali con lestrutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempodelitti».La stessa ragionevolezza della soluzione adottata nella disposizione citata èstata riconosciuta in riferimento al delitto di cui all’art. 270-bis cod. pen. Con lasentenza n. 191 del 2020 la Corte ha dichiarato, infatti, non fondate le questionidi legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, inriferimento agli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost., osservando che «la‘partecipazione’ a un’associazione terroristica …. presuppone …. l’adesione aun’ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l’obiettivoultimo perseguito, teorizza l’uso della violenza in una scala dimensionale tale dapoter cagionare un ‘grave danno’ a intere collettività», evidenziando che «questa‘appartenenza’ a una comunità unita da un preciso collante ideologico -appartenenza che, proprio come quella che lega, pur con modalità diverse, ilpartecipe all’associazione mafiosa, normalmente perdura anche durante le indaginie il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell’ingresso in carceredel soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolositàparticolarmente accentuata -… appare alla base della valutazione legislativa checonsidera le misure cautelari non custodiali, in primis gli arresti domiciliari,inidonee a controllare la del tutto peculiare pericolosità» dell’associato econcludendo nel senso che «la compressione, peraltro solo parziale, dei poteridiscrezionali del giudice trova qui giustificazione … in relazione alla finalità ditutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivaredall’eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell’adeguatezza di unamisura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenutosussistente nel caso di specie… fermo, naturalmente, il dovere del giudice divalutare, nella fase genetica e poi nell’intero arco della vicenda cautelare,‘l’effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari’, e di disporre larevoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto ‘taliesigenze non sussistano o siano cessate’, anche alla luce dell’eventuale percorsodi distacco dall’associazione e dai suoi programmi criminosi che l’imputato abbianel frattempo compiuto».3.3. Stando al tenore letterale della disposizione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. e al relativo fondamento giustificativo risulta, pertanto, ineccepibilela conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Torino nella fattispecie all’esame:ossia, che il Giudice per le indagini preliminari, una volta riconosciute comeperduranti le esigenze cautelari ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA], in forza dellapresunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere stabilita dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen., non avrebbe potuto sostituire la misura di massimorigore applicatagli con quella degli arresti domiciliari.4. Ciò nondimeno, il provvedimento impugnato è sorretto, come anticipato,da un’ulteriore ratio decidendi: la rilevata assenza di elementi concreti atti adenotare un’effettiva presa di distanza dell’appellante dall’associazione mafiosa diriferimento, all’interno della quale egli aveva militato per un tempo non breve econ compiti di assoluto rilievo, di modo che gli arresti domiciliari, ancorché in luogodistante da Carmagnola, ove aveva sede la locale di ‘ndrangheta cui era affiliato,o dalla Calabria, ove la casa madre era storicamente radicata, non erano tali daneutralizzare il rischio della riattivazione dei suoi contatti con i sodali e dellaprosecuzione, tramite questi, dell’attività del sodalizio. Motivazione, questa, chedà conto, in maniera non manifestamente illogica, delle ragioni per le quali ilTribunale di Torino ha ritenuto che le persistenti esigenze cautelari ravvisate acarico di [OSCURATO:PERSONA] fossero in concreto fronteggiabili solo attraverso la misuradella custodia cautelare in carcere.5. Il concreto riscontro degli elementi fattuali deponenti per la persistenteadeguatezza della misura cautelare carceraria applicata al ricorrente è tale renderenon rilevante, nel caso di specie, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.275, comma 3, cod. proc. pen. - per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, comma 2,della Costituzione, nella parte in cui prevede l’esclusiva adeguatezza della misuradella custodia cautelare in carcere, senza possibilità di valutazionedell’affievolimento delle esigenze cautelari - che si è chiesto a questa Corte disollevare.6. Inammissibile è, poi, il rilievo di mancata considerazione dell’adeguatezzadella custodia cautelare in carcere rispetto all’ulteriore imputazione di detenzionedi armi, considerata l’unitarietà del titolo cautelare impositivo della misura dimassimo rigore.7. Alla stregua di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso deve essererigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, aisensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato allaCancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui questitrovasi detenuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27180/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris