CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06627/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Torino, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta societaria distrattiva e documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato ed erronea applicazione degli artt. 216, comma 1 n. 1 e 2, 223 commi 1 e 2 I. fall. e conseguente vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Le doglianze di appello sono già state valutate in modo congruo e specifico, e si sostanziano, pertanto, in censure che attingono all'istruttoria, dunque sono versate in fatto, tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9-10). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare allorché, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni, lamenta omessa motivazione in ordine al dolo specifico. Quanto alla bancarotta documentale specifica, il dolo specifico è adeguatamente motivato con riferimento alle condotte distrattive plurime, il che è in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5 Gualandri, che al fol. 12 e ss. della motivazione, ha osservato come «... gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Quanto alla doglianza del difetto di motivazione in ordine al dolo specifico per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la stessa è manifestamente infondata in quanto ciò che è richiesto è il solo dolo generico;; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così