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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1994

Cassazione n. 20227/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo e), e al risarcimento dei danni per reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c), e 134, 141 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), previa dichiarazione di estinzione del reato in appello, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato, e segnatamente perché ritiene che questi abbia realizzato le opere abusive invadendo il fondo di proprietà di una vicina, [OSCURATO:PERSONA], richiamando, in particolare, le dichiarazioni dei due figli della persona offesa e dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle%15mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo e), e al risarcimento dei danni per reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c), e 134, 141 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), previa dichiarazione di estinzione del reato in appello, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato, e segnatamente perché ritiene che questi abbia realizzato le opere abusive invadendo il fondo di proprietà di una vicina, [OSCURATO:PERSONA], richiamando, in particolare, le dichiarazioni dei due figli della persona offesa e dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle%15mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris