Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25220/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24743/2015, proposto da: Z3 D [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del 'l D'IL legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché in proprio i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO N. 348 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6388/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il 4 novembre 2011 fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento contenente la ripresa a tassazione, a fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2008, del maggior valore della produzione netta dell'azienda dagli stessi gestita, esercente l'attività di pizzeria.

I contribuenti impugnarono il ricorso innanzi alla C.T.P. di Napoli, che lo accolse.

Il successivo giudizio di appello, instaurato dall'amministrazione e svoltosi innanzi alla C.T.R. della Campania senza la costituzione dei contribuenti, si concluse con l'integrale riforma della sentenza di primo grado.

I giudici d'appello ritennero infatti che l'accertamento, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.P., non fosse fondato sulle risultanze degli studi di settore, dei quali poteva contestarsi la valenza indiziaria, ma sulla ricostruzione analitica dei ricavi, in base ai dati emergenti dalla contabilità, e quindi su specifiche circostanze di fatto.

2. La sentenza d'appello è stata impugnata dalla società contribuente e dai soci con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Considerato che:1.

Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza «per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello dell'Agenzia delle entrate in relazione agli artt. 330, primo comma, e 170, primo comma, cod. proc. civ. e lesione del principio costituzionale del giusto processo per mancanza del contraddittorio».

I ricorrenti evidenziano che l'atto introduttivo del giudizio d'appello era stato notificato dall'amministrazione al loro procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio — in Afragola, via dell'Indipendenza num. 23 — essi avevano eletto domicilio.

L'atto, tuttavia, non era mai pervenuto al destinatario, in quanto: (a) l'Agenzia lo aveva notificato direttamente al Marianiello, anziché ad essi appellati presso il domicilio eletto; (b) esso era stato spedito ad un indirizzo errato, ovvero al civico num. 61, anziché 23, della via dell'Indipendenza ad Afragola; (c) l'avviso di ricevimento del piego recava la sottoscrizione di un consegnatario sconosciuto, del quale non era indicato alcun rapporto con il destinatario della notifica, come invece previsto dall'art. 7 della

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890; (d) l'atto di appello era sprovvisto della relazione di notificazione.

Su tali basi, i ricorrenti assumono la sussistenza di una manifesta violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo, rubricato «Del termine per impugnare del contumace involontario.

Decorrenza dalla conoscenza della sentenza», i ricorrenti assumono — nel verosimile intento di evidenziare la tempestività dell'impugnazione proposta — che il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorrerebbe, nei loro riguardi, dalla data in cui essi hanno preso conoscenza della sentenza, che nel caso di specie andrebbe individuato nel 20 aprile 2015.

3. Il secondo motivo merita di essere esaminato con precedenza.Lo stesso, infatti, pur non superando il vaglio di ammissibilità, in quanto non rivolge alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, attiene al tema della tempestività del presente ricorso, oggetto di eccezione preliminare dell'amministrazione.

3.1. Quest'ultima, infatti, ha sostenuto che i ricorrenti, affermando di aver preso conoscenza della sentenza d'appello soltanto il 20 aprile 2015, avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione non già nel termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ma nel più breve termine di cui all'art. 325, e ciò a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza o meno dell'evocata situazione di "contumacia involontaria".

Secondo la prospettazione dell'Agenzia delle entrate, l'applicazione del termine più breve sarebbe coerente con il sistema, che lo associa all'effettiva conoscenza della sentenza (effetto legale della notificazione), per contro prevedendo il termine più lungo per il caso di mera conoscibilità, determinata dalla semplice pubblicazione.

Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti assumono di essere venuti a conoscenza della sentenza il 20 aprile 2015; pertanto, dovendosi applicare il termine breve ed essendo il medesimo già perento, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per tardività.

3.2. L'eccezione non è fondata.

La riconducibilità del "termine breve" per impugnare alla sola notificazione della sentenza — così come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. proc. civ., che fa salve le diverse ipotesi tassativamente previste dalla legge nei casi indicati — è conseguenza del cd. effetto bilaterale della notificazione, la quale non assolve unicamente alla finalità di attribuire certezza alla conoscenza del provvedimento da parte del suo destinatario, ma anche a quella di far decorrere il termine per impugnare in capo al notificante.La configurazione di un tale nesso funzionale fra notificazione della sentenza e "termine breve" discende, pertanto, dal fatto che la prima avvia, nei confronti di entrambe le parti, un meccanismo sollecitatorio ed acceleratorio del processo che non può essere surrogato da forme di conoscenza effettiva (v. in tal senso Cass. n. 13732/2007); tant'è che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell'affermare che, in caso di "contumacia involontaria", il termine breve per impugnare si applica soltanto nel caso in cui la sentenza sia stata notificata alla parte non costituita nel giudizio a quo (v.

Cass. n. 1893/2019; Cass. Sez.

U., n. 14570/2007), restando in ogni altro caso applicabile il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 36387/2021; Cass. n. 532/2020; Cass. n. 17236/2013).

4. Fermo quanto appena esposto, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì da tempo affermato che la parte non costituita nel giudizio d'appello può proporre ricorso per cassazione anche dopo la scadenza del termine per impugnare, a condizione che dimostri sia la nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), sia di non essere venuta a conoscenza del processo a causa di detta nullità (cfr. Cass. n. 532/2020; Cass. n. 8/2019).

Il necessario accertamento di tali condizioni coincide con lo scrutinio del primo motivo di ricorso.

4.1. Il motivo è infondato.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la nullità della notificazione dell'atto di appello dovrebbe farsi discendere dalla contemporanea presenza di tre circostanze, ovvero: (a) dal fatto che essa venne effettuata direttamente al procuratore domiciliatario, anziché alle parti presso di lui; (b) dall'invio del plico raccomandato ad un indirizzo diverso da quello di domicilio del procuratore, e segnatamente ad un differente numero civico; (c) dal fatto che l'avviso di ricevimento recava la sottoscrizione, con firma illeggibile, di una persona diversa dal destinatario, della quale non era indicato il collegamento con quest'ultimo.

4.2. Nessuna di tali circostanze è idonea a determinare la nullità della notificazione.

Quanto alla spedizione dell'atto al solo procuratore, i ricorrenti invocano la sentenza n. 5785/1994 con la quale, effettivamente, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la notifica dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto della costituzione del destinatario.

Si tratta, tuttavia, di un remoto precedente, reso in epoca anteriore alla riforma dell'art. 111 Cost. ed oggi ampiamente superato dal pacifico orientamento di questa Corte (v. ad es.

Cass. n. 27012/2018; Cass. n. 17299/2005), definitivamente cristallizzatosi con la sentenza n. 20866/2020, anch'essa resa a Sezioni Unite.

Con tale ultima decisione, in particolare, è stato affermato che, dopo la costituzione delle parti in giudizio, vige la regola dettata dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ., in base al quale tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito; pertanto, la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte «presso il procuratore costituito», soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale.

4.3. Quanto ai restanti profili nei quali si articola la censura, il Collegio intende dare continuità agli indirizzi già seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte, recentemente ribaditi con la sentenza n. 6910/2021, che escludono la ricorrenza della denunziata nullità.In particolare, tale ultima decisione ha ritenuto la validità della notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile e della quale manchi l'indicazione della qualità.

Sul punto, se è pur vero che la mancata indicazione della qualità del consegnatario non consente di appurare quale relazione egli abbia con il destinatario, e dunque se la stessa sia idonea a far presumere che egli porti l'atto a sua conoscenza (così Cass. 22879/2006), è però altrettanto vero che, con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale, l'atto è invece valido, «poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (così Cass.946/2020; Cass. 11798/2011).

Ancora, è stato affermato che «le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Nessuna norma dispone in particolare che l'avviso di ricevimento debba contenere [...] la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge» (si veda la citata Cass. n. 6910/2021, che riporta stralci della motivazione di Cass. n. 11789/2011).

Nel caso di specie, pertanto, fa fede l'avvenuta notificazione a persona della quale l'ufficiale postale ha accertato il possesso della qualità di valido consegnatario; né assume rilievo il fatto che l'atto spedito indichi un errato numero civico nell'indirizzo del procuratore, in termini che, peraltro, non interrompono il chiaro collegamento con l'identità del destinatario, domiciliato nella stessa via.

5. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.

La peculiarità della vicenda, caratterizzata da profili problematici risolti da indirizzi interpretativi di questa Corte che si sono consolidati dopo il deposito del ricorso, costituisce vali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24743/2015, proposto da: Z3 D [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del 'l D'IL legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché in proprio i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO N. 348 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6388/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 4 novembre 2011 fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento contenente la ripresa a tassazione, a fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2008, del maggior valore della produzione netta dell'azienda dagli stessi gestita, esercente l'attività di pizzeria. I contribuenti impugnarono il ricorso innanzi alla C.T.P. di Napoli, che lo accolse. Il successivo giudizio di appello, instaurato dall'amministrazione e svoltosi innanzi alla C.T.R. della Campania senza la costituzione dei contribuenti, si concluse con l'integrale riforma della sentenza di primo grado. I giudici d'appello ritennero infatti che l'accertamento, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.P., non fosse fondato sulle risultanze degli studi di settore, dei quali poteva contestarsi la valenza indiziaria, ma sulla ricostruzione analitica dei ricavi, in base ai dati emergenti dalla contabilità, e quindi su specifiche circostanze di fatto. 2. La sentenza d'appello è stata impugnata dalla società contribuente e dai soci con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che:1. Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza «per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello dell'Agenzia delle entrate in relazione agli artt. 330, primo comma, e 170, primo comma, cod. proc. civ. e lesione del principio costituzionale del giusto processo per mancanza del contraddittorio». I ricorrenti evidenziano che l'atto introduttivo del giudizio d'appello era stato notificato dall'amministrazione al loro procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio — in Afragola, via dell'Indipendenza num. 23 — essi avevano eletto domicilio. L'atto, tuttavia, non era mai pervenuto al destinatario, in quanto: (a) l'Agenzia lo aveva notificato direttamente al Marianiello, anziché ad essi appellati presso il domicilio eletto; (b) esso era stato spedito ad un indirizzo errato, ovvero al civico num. 61, anziché 23, della via dell'Indipendenza ad Afragola; (c) l'avviso di ricevimento del piego recava la sottoscrizione di un consegnatario sconosciuto, del quale non era indicato alcun rapporto con il destinatario della notifica, come invece previsto dall'art. 7 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890; (d) l'atto di appello era sprovvisto della relazione di notificazione. Su tali basi, i ricorrenti assumono la sussistenza di una manifesta violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo, rubricato «Del termine per impugnare del contumace involontario. Decorrenza dalla conoscenza della sentenza», i ricorrenti assumono — nel verosimile intento di evidenziare la tempestività dell'impugnazione proposta — che il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorrerebbe, nei loro riguardi, dalla data in cui essi hanno preso conoscenza della sentenza, che nel caso di specie andrebbe individuato nel 20 aprile 2015. 3. Il secondo motivo merita di essere esaminato con precedenza.Lo stesso, infatti, pur non superando il vaglio di ammissibilità, in quanto non rivolge alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, attiene al tema della tempestività del presente ricorso, oggetto di eccezione preliminare dell'amministrazione. 3.1. Quest'ultima, infatti, ha sostenuto che i ricorrenti, affermando di aver preso conoscenza della sentenza d'appello soltanto il 20 aprile 2015, avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione non già nel termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ma nel più breve termine di cui all'art. 325, e ciò a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza o meno dell'evocata situazione di "contumacia involontaria". Secondo la prospettazione dell'Agenzia delle entrate, l'applicazione del termine più breve sarebbe coerente con il sistema, che lo associa all'effettiva conoscenza della sentenza (effetto legale della notificazione), per contro prevedendo il termine più lungo per il caso di mera conoscibilità, determinata dalla semplice pubblicazione. Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti assumono di essere venuti a conoscenza della sentenza il 20 aprile 2015; pertanto, dovendosi applicare il termine breve ed essendo il medesimo già perento, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per tardività. 3.2. L'eccezione non è fondata. La riconducibilità del "termine breve" per impugnare alla sola notificazione della sentenza — così come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. proc. civ., che fa salve le diverse ipotesi tassativamente previste dalla legge nei casi indicati — è conseguenza del cd. effetto bilaterale della notificazione, la quale non assolve unicamente alla finalità di attribuire certezza alla conoscenza del provvedimento da parte del suo destinatario, ma anche a quella di far decorrere il termine per impugnare in capo al notificante.La configurazione di un tale nesso funzionale fra notificazione della sentenza e "termine breve" discende, pertanto, dal fatto che la prima avvia, nei confronti di entrambe le parti, un meccanismo sollecitatorio ed acceleratorio del processo che non può essere surrogato da forme di conoscenza effettiva (v. in tal senso Cass. n. 13732/2007); tant'è che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell'affermare che, in caso di "contumacia involontaria", il termine breve per impugnare si applica soltanto nel caso in cui la sentenza sia stata notificata alla parte non costituita nel giudizio a quo (v. Cass. n. 1893/2019; Cass. Sez. U., n. 14570/2007), restando in ogni altro caso applicabile il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 36387/2021; Cass. n. 532/2020; Cass. n. 17236/2013). 4. Fermo quanto appena esposto, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì da tempo affermato che la parte non costituita nel giudizio d'appello può proporre ricorso per cassazione anche dopo la scadenza del termine per impugnare, a condizione che dimostri sia la nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), sia di non essere venuta a conoscenza del processo a causa di detta nullità (cfr. Cass. n. 532/2020; Cass. n. 8/2019). Il necessario accertamento di tali condizioni coincide con lo scrutinio del primo motivo di ricorso. 4.1. Il motivo è infondato. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la nullità della notificazione dell'atto di appello dovrebbe farsi discendere dalla contemporanea presenza di tre circostanze, ovvero: (a) dal fatto che essa venne effettuata direttamente al procuratore domiciliatario, anziché alle parti presso di lui; (b) dall'invio del plico raccomandato ad un indirizzo diverso da quello di domicilio del procuratore, e segnatamente ad un differente numero civico; (c) dal fatto che l'avviso di ricevimento recava la sottoscrizione, con firma illeggibile, di una persona diversa dal destinatario, della quale non era indicato il collegamento con quest'ultimo. 4.2. Nessuna di tali circostanze è idonea a determinare la nullità della notificazione. Quanto alla spedizione dell'atto al solo procuratore, i ricorrenti invocano la sentenza n. 5785/1994 con la quale, effettivamente, questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la notifica dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto della costituzione del destinatario. Si tratta, tuttavia, di un remoto precedente, reso in epoca anteriore alla riforma dell'art. 111 Cost. ed oggi ampiamente superato dal pacifico orientamento di questa Corte (v. ad es. Cass. n. 27012/2018; Cass. n. 17299/2005), definitivamente cristallizzatosi con la sentenza n. 20866/2020, anch'essa resa a Sezioni Unite. Con tale ultima decisione, in particolare, è stato affermato che, dopo la costituzione delle parti in giudizio, vige la regola dettata dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ., in base al quale tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito; pertanto, la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte «presso il procuratore costituito», soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale. 4.3. Quanto ai restanti profili nei quali si articola la censura, il Collegio intende dare continuità agli indirizzi già seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte, recentemente ribaditi con la sentenza n. 6910/2021, che escludono la ricorrenza della denunziata nullità.In particolare, tale ultima decisione ha ritenuto la validità della notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile e della quale manchi l'indicazione della qualità. Sul punto, se è pur vero che la mancata indicazione della qualità del consegnatario non consente di appurare quale relazione egli abbia con il destinatario, e dunque se la stessa sia idonea a far presumere che egli porti l'atto a sua conoscenza (così Cass. 22879/2006), è però altrettanto vero che, con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale, l'atto è invece valido, «poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (così Cass.946/2020; Cass. 11798/2011). Ancora, è stato affermato che «le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nessuna norma dispone in particolare che l'avviso di ricevimento debba contenere [...] la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge» (si veda la citata Cass. n. 6910/2021, che riporta stralci della motivazione di Cass. n. 11789/2011). Nel caso di specie, pertanto, fa fede l'avvenuta notificazione a persona della quale l'ufficiale postale ha accertato il possesso della qualità di valido consegnatario; né assume rilievo il fatto che l'atto spedito indichi un errato numero civico nell'indirizzo del procuratore, in termini che, peraltro, non interrompono il chiaro collegamento con l'identità del destinatario, domiciliato nella stessa via. 5. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. La peculiarità della vicenda, caratterizzata da profili problematici risolti da indirizzi interpretativi di questa Corte che si sono consolidati dopo il deposito del ricorso, costituisce vali
Sentenza Cassazione n. 25220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris