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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31141/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 11476/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 46 Milano, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - .2322 avverso la sentenza n. 4506/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un appartamento al primo piano dell'edificio condominiale, convenuto davanti al Tribunale di Milano il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 46 di Milano e [OSCURATO:PERSONA], condomina e proprietaria dell'appartamento sovrastante a quello attoreo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'appartamento per allagamento, ed essendosi costituiti entrambi i convenuti - la Busetti proponendo domanda di "garanzia e manleva" verso il condominio in quanto titolare di una "polizza globale fabbricati"-, veniva pronunciata sentenza del 14 novembre 2017 che accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria ai sensi dell'articolo 2051 c.c. verso la Busetti essendo derivato l'allagamento soltanto dalla sua proprietà esclusiva, mentre respingeva ogni domanda verso il condominio, tra l'altro ritenendo nel caso di specie non operativa la polizza. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale e la Busetti appello incidentale; il condominio si costituiva, resistendo a entrambi i gravami.

Con sentenza del 16 ottobre 2018 la Corte d'appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello principale aumentando così il risarcimento dovuto dalla Busetti al Pancotti, rigettando invece l'appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso; entrambi gli intimati non si sono difesi.

Considerato che: Il ricorso è composto di cinque motivi, ma, per meglio comprenderli, prima di esporli e di vagliarli è opportuno riassumere come la corte territoriale ha fondato il rigetto dell'appello presentato dalla Busetti.

1. La corte ha motivato ampiamente (pagine 7-12 della sentenza) sul gravame incidentale, affermando anzitutto che, avendo come obiettivo il rigetto della domanda di garanzia verso il condominio effettuato dal giudice di prime cure,/ avrebbe censurato l'interpretazione svolta dal Tribunale delle clausole della polizza, "non comprendendo come essa assicurasse anche il singolo condomino dai danni da esso applicati ad altro condomino a causa di guasti verificatisi nella proprietà esclusiva del primo e non solamente nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, di danni causati da parti comuni del Condominio"; l'appellante aveva invece fornito un'interpretazione di tutela "globale" con quel tipo di polizza - non a caso, denominato "polizza globale fabbricati" -, che era pacifico che il condominio avesse stipulato con la compagnia assicuratrice Axa, da esso non chiamata peraltro in giudizio.

L'appellante deduceva poi dalla sua interpretazione che, "non potendo il singolo condomino chiamare in causa la società di assicurazione", essendo inerte il condominio l'unica possibilità per il condomino danneggiante sarebbe stata quella, fruita nel caso di specie, dell'agire in manleva" nei confronti del condominio stesso.

Il giudice d'appello dichiara di "condividere l'interpretazione delle clausole contrattuali prospettata dalla difesa" dell'appellante, per cui la polizza globale fabbricati "per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi assicura non solo il condominio quale ente di gestione dai danni causati da parti comuni a soggetti estranei al complesso condominiale" o al "singolo condomino", ma pure i danni, come nel caso in esame, inferti a un condomino per rotture di impianti di un altro singolo condomino.

Richiama poi come caratteristica di questa forma assicurativa il fatto che "il contraente, amministratore del condominio, operi al contempo sia quale rappresentante dei condomini ... quanto alle parti in proprietà comune, sia quale legale rappresentante dei condomini singolarmente per i danni provocati da loro proprietà esclusive" e asserisce che da tale peculiarità deriverebbero "ulteriori problematiche" in quanto solo l'amministratore, quale rappresentante del condominio, è "legittimato a chiamare, in ipotesi, in causa la compagnia di assicurazione, essendo solo questi soggetto contraente (in termini Cass. sez.

III, 20 febbraio 2009, 4245; Cass. sez.

I, 26 marzo 1996, 2678;) ma non necessariamente il solo assicurato".

Infatti può "accadere che essendo responsabile del danno il singolo condomino per una rottura verificatasi nella i 3 sua proprietà esclusiva", egli, pur interessato ad avvalersi della polizza globale fabbricati "che copre anche tale ipotesi", non sarebbe legittimato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice non essendo contraente del contratto, e ciò nonostante che l'amministratore condominiale "sia rimasto sul punto inerte, o addirittura contumace, non avendo interesse a difendersi, trattandosi di rottura che non è derivata da parti comuni".

Il che sarebbe avvenuto nel caso in esame (si precisa comunque fin d'ora che l'amministratore non è rimasto contumace): e, osserva allora il giudice d'appello, la Busetti, "sia in primo che in secondo grado, attesa l'omessa citazione della Compagnia ... sia da parte sua che da parte del Condominio contraente, piuttosto che prospettare una differente qualificazione del contratto assicurativo, inteso come contratto per conto di chi spetta o a favore di terzi, ha solamente formulato richiesta di condanna dell'Ente di gestione a manlevarla" senza "allegare in virtù di quale ragionamento dovrebbe operare tale garanzia", essendo d'altronde indubitabile che il condominio è rimasto estraneo ad alcuna responsabilità extracontrattuale della Busetti e che esso "non sia neppure tenuto ad assumere alcuna posizione di garanzia nei suoi confronti".

Quindi da tutto ciò conseguirebbe che "in ipotesi" la Busetti era "tenuta eventualmente ad esperire altra differente azione rispetto a quella di manleva ... nei riguardi del Condominio".

Di qui il rigetto dell'appello. 2.1 Passando allora all'esame dei motivi presentati nel ricorso, si osserva che il primo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c. violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c.

Richiamando anzitutto l'appena riassunta parte della motivazione della sentenza impugnata, se ne deduce che il giudice d'appello non avrebbe deciso sulla domanda, così violando l'articolo 112 c.p.c., rimarcando pure che il condominio non avrebbe mai eccepito che giuridicamente la domanda fosse infondata.

D'altronde, la corte territoriale avrebbe violato l'articolo 113, primo comma, c.p.c. e il principio generale jura novit curia, perché "avrebbe dovuto valutare decidere a quale categoria giuridica ricondurre la domanda" dell'odierna ricorrente e disporre di conseguenza.

La "esigenza di giustizia" che la Busetti avrebbe manifestato, avendo la stessa corte riconosciuto il suo difetto di legittimazione a far valere direttamente il contratto assicurativo, sarebbe "rimasta frustrata dall'apodittico assunto secondo cui non sarebbe chiaro in forza di quale tipo di rapporto (di contratto a favore di terzo o per conto di chi spetta) la stessa stesse agendo".

Si sostiene inoltre che il condominio non avrebbe nulla eccepito fino ad un suo "colpo di coda" nella comparsa conclusionale d'appello dove avrebbe modificato le sue conclusioni "introducendo una nuova eccezione e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale", così violando gli articoli 345 e 101 c.p.c. 2.2 Il motivo si divide in due censure: la prima nel senso che sarebbe spettato al giudice d'appello qualificare la domanda in modo tale da accoglierla, in forza del principio jura novit curia, e la seconda nel senso che il condominio non avrebbe mai resistito alla domanda di garanzia fino alla conclusionale. 2.2.1 Partendo per agevolezza da quest'ultima censura, si rileva che nella premessa del ricorso descrittiva dei fatti di causa la ricorrente riporta che, costituendosi in primo grado, il condominio "di fronte alla domanda di garanzia ... non si difendeva e nulla eccepiva ... ed anzi ammetteva l'esistenza e l'operatività della copertura assicurativa richiamata dalla convenuta" (così a pagina 9 del ricorso).

Tutte le conclusioni del convenuto nel primo grado attenevano alla domanda del Pancotti, e anzi il condominio, nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., affermava: "per quanto concerne la difesa ...

Busetti, confermiamo ovviamente l'esistenza della polizza Axa a copertura delle eventuali responsabilità che dovessero essere acclamate nel corso del presente giudizio" (si veda ancora nel ricorso, a pagina 10).

Lo stesso giudice di prime cure avrebbe poi riconosciuto nella sua sentenza che il condominio si era "sostanzialmente difeso solo nei confronti delle domande formulate dall'attore", ritenendo pertanto nel rapporto tra Bosetti e condominio "di non dover statuire in ordine alle spese processuali ... atteso che non sussiste il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c." (pagine 11-12 del ricorso).

Espone altresì la ricorrente che in appello il condominio si era costituito non dispiegando alcuna difesa verso l'appello incidentale della Busetti nella comparsa di costituzione ma ancora resistendo soltanto nei confronti del Pancotti, appellante principale.

La causa veniva decisa ex articolo 281 sexies c.p.c. e nelle note conclusive - che aveva nominato "comparsa conclusionale" - il condominio aveva inserito "un capitoletto di poche righe relativo all'appello incidentale" in cui evidenziava di essere soggetto diverso dalla compagnia assicuratrice nei cui confronti, aggiungeva, "ben avrebbe potuto essere esercitata, ad esempio, un'azione surrogatoria", modificando tardivamente e inammissibilmente, osserva già nella premessa del ricorso (a pagina 16), la Busetti, le sue conclusioni con la richiesta di "respingere l'appello in via incidentale". 2.2.2 Risulta effettivamente dalle precisate conclusioni trascritte nella sentenza impugnata che il condominio aveva chiesto anche il rigetto dell'appello incidentale.

La censura è quindi affetta di autosufficienza e comunque di genericità in relazione a quello che è stato il contenuto e la conclusione della comparsa d'appello del condominio, limitandosi all'asserto che vi sarebbe mancata ogni difesa verso l'appello incidentale, il che sarebbe stato dirimente, non potendosi d'altronde ricavare da quanto riportato in ordine alla posizione del primo grado che il condominio avesse proprio ammesso di essere responsabile di manleva.

Il che conduce alla caduta tutto il secondo submotivo, collocandolo nell'inammissibilità. 2.2.3 D primo submotivo è palesemente infondato per quanto concerne l'articolo 112 c.p.c.: il giudice ha deciso in ordine alla domanda, e tale decisione, anche qualora fosse illegittima/infondata, impedisce che sussista la fattispecie dell'omessa pronuncia. 2.2.4 Il primo submotivo tuttavia denuncia pure, immediatamente dopo, la violazione dell'articolo 113 c.p.c., il quale al primo comma sancisce in effetti il principio jura novit curia.

È vero che sussiste in una frase un inciso, entro una motivazione non particolarmente brillante, che potrebbe lasciare intendere la presenza della violazione denunciata, laddove (pagina 11 della sentenza) appare affermarsi che la Busetti avrebbe dovuto qualificare diversamente il contratto assicurativo delle cui clausole era stato appena compiuto l'esame ermeneutico: "...piuttosto che prospettare una diversa qualificazione del contratto assicurativo, in tesi come contratto per conto di chi spetta o a favore di terzi, ha solamente formulato richiesta di condanna dell'Ente di gestione a manlevarla...".

Questo inciso, peraltro, non può non essere inserito nel complessivo percorso motivazionale, che prosegue escludendo che vi sia alcun fondamento di un obbligo di manleva del condominio per essere questo "rimasto estraneo a qualsivoglia profilo di responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA]" e altresì non risultando "tenuto ad assumere una posizione di garanzia nei suoi confronti", e pervenendo a dichiarare la "mancanza di qualsivoglia causa giustificativa che possa sorreggere l'esperita domanda di manleva" (motivazione, pagina 12).

Ciò dimostra che non vi è stata una violazione dell'articolo 113 c.p.c., bensì soltanto l'erroneo inserimento di un obiter dictum, giacché dal prosieguo della motivazione ben si intende che la corte territoriale (che naturalmente ha voluto sottrarsi da ogni ultrapetizione) ha invece deciso sulla domanda che ha identificato come proposta, cioè la domanda di manleva, il fatto che l'abbia rigettata d'altronde non incidendo in alcun modo. 2.2.5 Ad abundantiam, si rileva che la censura rimane generica, in quanto non indica come avrebbe dovuto il giudice esercitare il suo potere qualificatorio della domanda così da non riconoscerla domanda di manleva, vale a dire quale domanda avrebbe dovuto il giudice riconoscere proposta, fermo che la domanda avrebbe dovuto essere accoglibile giacché altrimenti non vi sarebbe stato l'interesse nella denuncia di un vizio di rito quale è quello della violazione dell'articolo 113 c.p.c.

Il motivo va dunque interamente disatteso.

3. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4, c.p.c. violazione dei principi regolatori del processo e degli articoli 115 e 101 c.p.c.: si riprende l'argomento che il condominio non avrebbe contestato la domanda mossa nei suoi confronti dalla Busetti se non tardivamente modificando le conclusioni e che la corte avrebbe erroneamente imputato alla ricorrente di non avere "allegato in virtù di quale ragionamento dovrebbe operare tale garanzia".

Si tratta, con somma evidenza, della riproposizione di tutti profili già presenti nel primo motivo e quindi già vagliati e disattesi. 4.1 Il terzo motivo denuncia "violazione ex art. 360 comma 1, n. 4 e 5" - rubrica palesemente incompleta - censurando i passi motivazionali relativi all'inesistenza di responsabilità del condominio che lo avvincesse alla responsabilità extracontrattuale della ricorrente e alla inesistenza quindi di una sua posizione di garante, per concludere che il condominio sarebbe stato garante in quanto "la polizza globale fabbricati legittima solo l'amministratore condominiale a chiamare in causa la compagnia". 4.2 Si è dinanzi, in parte, a una censura fattuale (quanto all'inesistenza, nella vicenda, della responsabilità del condominio), e, in parte, all'affermazione in modo apodittico che, poiché era stata stipulata la polizza che solo il condominio poteva far valere, il condominio era garante rispetto al condomino.

Avere stipulato una polizza la cui fruizione sarebbe goduta da un terzo non significa, evidentemente, che si sia creato un rapporto di garanzia tra chi l'ha stipulato e il terzo, se non sussistono ulteriori elementi specifici in tal senso, ovvero se non emerga un negozio collegato tra chi stipula la polizza e il terzo.

Più che di garanzia in tal caso, si nota per inciso, sarebbe peraltro da stipulare, affinché in ultima analisi il terzo fruisca dell'assicurazione, un negozio con il Ì./ terzo che attribuisca al condominio un obbligo di escutere la compagnia assicuratrice, così che la condotta del condominio ricada nell'inadempimento di tale negozio collegato. 4.3 Per mera completezza, si rammenta che la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 1, 20 agosto 1997 n. 7769, Cass. sez. 3, 4 maggio 2005 n. 9284 e Cass. sez. 3, 5 giugno 2007 n. 13058) da tempo insegna che, per stipulare un contratto di assicurazione ex articolo 1891 c.p.c., cioè per conto altrui o per conto di chi spetta, devono rispettarsi non solo le norme del contratto assicurativo ma anche quelle del contratto a favore di terzi ex articolo 1411 c.c., per cui il requisito dell'interesse va valutato, ai fini della validità del contratto, sia quanto alla posizione del terzo sia quanto alla posizione del contraente ex articolo 1411 c.c. (quest'ultimo interesse può essere anche di puro fatto), che qui sarebbe il condominio: valutazione che, nella fattispecie in esame, non è stata affatto considerata.

Il motivo va dunque rigettato. 5.1 D quarto motivo denuncia violazione degli articoli 32 e 113 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c.

Si richiama, come in precedenza, un passo estrapolato dalla motivazione - qui il seguente: "in mancanza di qualsivoglia causa giustificativa che possa sorreggere l'esperita domanda di manleva della stessa nei riguardi dell'Ente di gestione, l'appello incidentale non può trovare accoglimento" (pagina 12) - per dedurne che la stessa corte territoriale avrebbe identificato la causa giustificativa della domanda di manleva nell'operatività della polizza anche a favore del singolo condomino, identificazione che sarebbe stata "dapprima confermata e poi inspiegabilmente dimenticata", confliggendo pure con l'articolo 32 c.p.c.: infatti, ad avviso della ricorrente, solo la condanna del condominio a manlevare la condomina per la "richiesta di attivazione della polizza globale fabbricati" potrà consentire al condominio di azionare la garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice. z'ln Si riprendono poi argomenti relativi all'obbligo del giudicante di interpretare la domanda giudiziale ed eventualmente assegnarle una qualificazione diversa. 5.2 Il motivo, oltre a proporre nella parte finale la stessa doglianza della violazione dell'articolo 113 c.p.c. sopra già disattesa e ad inserire una non pertinente norma relativa alla competenza processuale - articolo 32 c.p.c. nella realtà del suo contenuto afferma in modo apodittico che sussiste nel caso in esame la causa della manleva, e che questa risiederebbe nella polizza.

Il che è palesemente infondato, dato che, ut supra evidenziato, il contratto assicurativo de quo non è contratto per conto altrui o di chi spetta in difetto di esistenza di un interesse del contraente a stipularla, interesse che qui non è stato addotto e tantomeno dimostrato.

Comunque, anche se il contratto fosse stato stipulato per conto della Busetti, obbligata nei suoi confronti sarebbe la compagnia, e non si vede come potrebbe sussistere allora una manleva a carico dello stipulante non avendo la Busetti agito verso la compagnia.

E ciò a maggior ragione se si considera l'ulteriore asserto della ricorrente nel senso che il condominio, soltanto nel caso in cui sia condannato a manlevare, potrebbe poi azionare la "garanzia", rectius il contratto assicurativo: ciò presuppone, appunto, che il contratto sia stato stipulato ex articolo 1891 c.c., senza però indicarne minimamente i requisiti tra cui l'interesse della contraente a stipularlo ai sensi dell'articolo 1411 c.c.

Anche questo motivo va pertanto disatteso. 6.1 Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché "violazione dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.".

Ancora una volta si estrae dalla motivazione della pronuncia impugnata un passo: "Se ... si considera che ... l'appellante in via incidentale, nell'ambito delle sue difese, ha prospettato sostanzialmente una condotta inerte del medesimo (condominio: n.d.r.), creditore verso Axa del diritto all'indennizzo, da lui mai azionato, ne consegue come, secondo siffatta ricostruzione, la stessa, ipotesi, fosse tenuta eventualmente ad esperire altra differenziazione rispetto a quella di manleva azionata in concreto nei riguardi del Condominio" (sentenza, pagina 12).

Si nega di avere prospettato una condotta inerte del condominio riprendendo alcuni dati fattuali dagli atti processuali, per affermare che l'unica sua condotta inerte rilevata sarebbe stata "l'omessa difesa ed opposizione alla domanda di garanzia e manleva", la quale avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere che condominio fosse d'accordo "a garantire" la Busetti.

Si aggiunge infine che non sarebbe stata esperibile un'azione surrogatoria. 6.2 Quest'ultima questione della azione surrogatoria è radicalmente priva di interesse, in quanto costituisce un mero obiter dictum presente nella comparsa conclusionale del condominio, non essendo mai entrata nella regiudicanda un'azione surrogatoria.

Nella parte iniziale del quinto motivo si riprende ictu ocu/i quel che già era stato versato nel primo, e già quindi disatteso, aggiungendo poi elementi fattuali, inammissibili e per di più non pertinenti.

Sulla questione della mancata resistenza del condominio alla domanda della Busetti, infine, si è già detto più sopra vagliando il secondo motivo.

L'intero quinto motivo, pertanto, non merita accoglimento.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, non essendosi difesi gli intimati.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11476/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 46 Milano, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - .2322 avverso la sentenza n. 4506/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un appartamento al primo piano dell'edificio condominiale, convenuto davanti al Tribunale di Milano il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 46 di Milano e [OSCURATO:PERSONA], condomina e proprietaria dell'appartamento sovrastante a quello attoreo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'appartamento per allagamento, ed essendosi costituiti entrambi i convenuti - la Busetti proponendo domanda di "garanzia e manleva" verso il condominio in quanto titolare di una "polizza globale fabbricati"-, veniva pronunciata sentenza del 14 novembre 2017 che accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria ai sensi dell'articolo 2051 c.c. verso la Busetti essendo derivato l'allagamento soltanto dalla sua proprietà esclusiva, mentre respingeva ogni domanda verso il condominio, tra l'altro ritenendo nel caso di specie non operativa la polizza. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale e la Busetti appello incidentale; il condominio si costituiva, resistendo a entrambi i gravami. Con sentenza del 16 ottobre 2018 la Corte d'appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello principale aumentando così il risarcimento dovuto dalla Busetti al Pancotti, rigettando invece l'appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso; entrambi gli intimati non si sono difesi. Considerato che: Il ricorso è composto di cinque motivi, ma, per meglio comprenderli, prima di esporli e di vagliarli è opportuno riassumere come la corte territoriale ha fondato il rigetto dell'appello presentato dalla Busetti. 1. La corte ha motivato ampiamente (pagine 7-12 della sentenza) sul gravame incidentale, affermando anzitutto che, avendo come obiettivo il rigetto della domanda di garanzia verso il condominio effettuato dal giudice di prime cure,/ avrebbe censurato l'interpretazione svolta dal Tribunale delle clausole della polizza, "non comprendendo come essa assicurasse anche il singolo condomino dai danni da esso applicati ad altro condomino a causa di guasti verificatisi nella proprietà esclusiva del primo e non solamente nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, di danni causati da parti comuni del Condominio"; l'appellante aveva invece fornito un'interpretazione di tutela "globale" con quel tipo di polizza - non a caso, denominato "polizza globale fabbricati" -, che era pacifico che il condominio avesse stipulato con la compagnia assicuratrice Axa, da esso non chiamata peraltro in giudizio. L'appellante deduceva poi dalla sua interpretazione che, "non potendo il singolo condomino chiamare in causa la società di assicurazione", essendo inerte il condominio l'unica possibilità per il condomino danneggiante sarebbe stata quella, fruita nel caso di specie, dell'agire in manleva" nei confronti del condominio stesso. Il giudice d'appello dichiara di "condividere l'interpretazione delle clausole contrattuali prospettata dalla difesa" dell'appellante, per cui la polizza globale fabbricati "per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi assicura non solo il condominio quale ente di gestione dai danni causati da parti comuni a soggetti estranei al complesso condominiale" o al "singolo condomino", ma pure i danni, come nel caso in esame, inferti a un condomino per rotture di impianti di un altro singolo condomino. Richiama poi come caratteristica di questa forma assicurativa il fatto che "il contraente, amministratore del condominio, operi al contempo sia quale rappresentante dei condomini ... quanto alle parti in proprietà comune, sia quale legale rappresentante dei condomini singolarmente per i danni provocati da loro proprietà esclusive" e asserisce che da tale peculiarità deriverebbero "ulteriori problematiche" in quanto solo l'amministratore, quale rappresentante del condominio, è "legittimato a chiamare, in ipotesi, in causa la compagnia di assicurazione, essendo solo questi soggetto contraente (in termini Cass. sez. III, 20 febbraio 2009, 4245; Cass. sez. I, 26 marzo 1996, 2678;) ma non necessariamente il solo assicurato". Infatti può "accadere che essendo responsabile del danno il singolo condomino per una rottura verificatasi nella i 3 sua proprietà esclusiva", egli, pur interessato ad avvalersi della polizza globale fabbricati "che copre anche tale ipotesi", non sarebbe legittimato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice non essendo contraente del contratto, e ciò nonostante che l'amministratore condominiale "sia rimasto sul punto inerte, o addirittura contumace, non avendo interesse a difendersi, trattandosi di rottura che non è derivata da parti comuni". Il che sarebbe avvenuto nel caso in esame (si precisa comunque fin d'ora che l'amministratore non è rimasto contumace): e, osserva allora il giudice d'appello, la Busetti, "sia in primo che in secondo grado, attesa l'omessa citazione della Compagnia ... sia da parte sua che da parte del Condominio contraente, piuttosto che prospettare una differente qualificazione del contratto assicurativo, inteso come contratto per conto di chi spetta o a favore di terzi, ha solamente formulato richiesta di condanna dell'Ente di gestione a manlevarla" senza "allegare in virtù di quale ragionamento dovrebbe operare tale garanzia", essendo d'altronde indubitabile che il condominio è rimasto estraneo ad alcuna responsabilità extracontrattuale della Busetti e che esso "non sia neppure tenuto ad assumere alcuna posizione di garanzia nei suoi confronti". Quindi da tutto ciò conseguirebbe che "in ipotesi" la Busetti era "tenuta eventualmente ad esperire altra differente azione rispetto a quella di manleva ... nei riguardi del Condominio". Di qui il rigetto dell'appello. 2.1 Passando allora all'esame dei motivi presentati nel ricorso, si osserva che il primo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c. violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. Richiamando anzitutto l'appena riassunta parte della motivazione della sentenza impugnata, se ne deduce che il giudice d'appello non avrebbe deciso sulla domanda, così violando l'articolo 112 c.p.c., rimarcando pure che il condominio non avrebbe mai eccepito che giuridicamente la domanda fosse infondata. D'altronde, la corte territoriale avrebbe violato l'articolo 113, primo comma, c.p.c. e il principio generale jura novit curia, perché "avrebbe dovuto valutare decidere a quale categoria giuridica ricondurre la domanda" dell'odierna ricorrente e disporre di conseguenza. La "esigenza di giustizia" che la Busetti avrebbe manifestato, avendo la stessa corte riconosciuto il suo difetto di legittimazione a far valere direttamente il contratto assicurativo, sarebbe "rimasta frustrata dall'apodittico assunto secondo cui non sarebbe chiaro in forza di quale tipo di rapporto (di contratto a favore di terzo o per conto di chi spetta) la stessa stesse agendo". Si sostiene inoltre che il condominio non avrebbe nulla eccepito fino ad un suo "colpo di coda" nella comparsa conclusionale d'appello dove avrebbe modificato le sue conclusioni "introducendo una nuova eccezione e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale", così violando gli articoli 345 e 101 c.p.c. 2.2 Il motivo si divide in due censure: la prima nel senso che sarebbe spettato al giudice d'appello qualificare la domanda in modo tale da accoglierla, in forza del principio jura novit curia, e la seconda nel senso che il condominio non avrebbe mai resistito alla domanda di garanzia fino alla conclusionale. 2.2.1 Partendo per agevolezza da quest'ultima censura, si rileva che nella premessa del ricorso descrittiva dei fatti di causa la ricorrente riporta che, costituendosi in primo grado, il condominio "di fronte alla domanda di garanzia ... non si difendeva e nulla eccepiva ... ed anzi ammetteva l'esistenza e l'operatività della copertura assicurativa richiamata dalla convenuta" (così a pagina 9 del ricorso). Tutte le conclusioni del convenuto nel primo grado attenevano alla domanda del Pancotti, e anzi il condominio, nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., affermava: "per quanto concerne la difesa ... Busetti, confermiamo ovviamente l'esistenza della polizza Axa a copertura delle eventuali responsabilità che dovessero essere acclamate nel corso del presente giudizio" (si veda ancora nel ricorso, a pagina 10). Lo stesso giudice di prime cure avrebbe poi riconosciuto nella sua sentenza che il condominio si era "sostanzialmente difeso solo nei confronti delle domande formulate dall'attore", ritenendo pertanto nel rapporto tra Bosetti e condominio "di non dover statuire in ordine alle spese processuali ... atteso che non sussiste il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c." (pagine 11-12 del ricorso). Espone altresì la ricorrente che in appello il condominio si era costituito non dispiegando alcuna difesa verso l'appello incidentale della Busetti nella comparsa di costituzione ma ancora resistendo soltanto nei confronti del Pancotti, appellante principale. La causa veniva decisa ex articolo 281 sexies c.p.c. e nelle note conclusive - che aveva nominato "comparsa conclusionale" - il condominio aveva inserito "un capitoletto di poche righe relativo all'appello incidentale" in cui evidenziava di essere soggetto diverso dalla compagnia assicuratrice nei cui confronti, aggiungeva, "ben avrebbe potuto essere esercitata, ad esempio, un'azione surrogatoria", modificando tardivamente e inammissibilmente, osserva già nella premessa del ricorso (a pagina 16), la Busetti, le sue conclusioni con la richiesta di "respingere l'appello in via incidentale". 2.2.2 Risulta effettivamente dalle precisate conclusioni trascritte nella sentenza impugnata che il condominio aveva chiesto anche il rigetto dell'appello incidentale. La censura è quindi affetta di autosufficienza e comunque di genericità in relazione a quello che è stato il contenuto e la conclusione della comparsa d'appello del condominio, limitandosi all'asserto che vi sarebbe mancata ogni difesa verso l'appello incidentale, il che sarebbe stato dirimente, non potendosi d'altronde ricavare da quanto riportato in ordine alla posizione del primo grado che il condominio avesse proprio ammesso di essere responsabile di manleva. Il che conduce alla caduta tutto il secondo submotivo, collocandolo nell'inammissibilità. 2.2.3 D primo submotivo è palesemente infondato per quanto concerne l'articolo 112 c.p.c.: il giudice ha deciso in ordine alla domanda, e tale decisione, anche qualora fosse illegittima/infondata, impedisce che sussista la fattispecie dell'omessa pronuncia. 2.2.4 Il primo submotivo tuttavia denuncia pure, immediatamente dopo, la violazione dell'articolo 113 c.p.c., il quale al primo comma sancisce in effetti il principio jura novit curia. È vero che sussiste in una frase un inciso, entro una motivazione non particolarmente brillante, che potrebbe lasciare intendere la presenza della violazione denunciata, laddove (pagina 11 della sentenza) appare affermarsi che la Busetti avrebbe dovuto qualificare diversamente il contratto assicurativo delle cui clausole era stato appena compiuto l'esame ermeneutico: "...piuttosto che prospettare una diversa qualificazione del contratto assicurativo, in tesi come contratto per conto di chi spetta o a favore di terzi, ha solamente formulato richiesta di condanna dell'Ente di gestione a manlevarla...". Questo inciso, peraltro, non può non essere inserito nel complessivo percorso motivazionale, che prosegue escludendo che vi sia alcun fondamento di un obbligo di manleva del condominio per essere questo "rimasto estraneo a qualsivoglia profilo di responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA]" e altresì non risultando "tenuto ad assumere una posizione di garanzia nei suoi confronti", e pervenendo a dichiarare la "mancanza di qualsivoglia causa giustificativa che possa sorreggere l'esperita domanda di manleva" (motivazione, pagina 12). Ciò dimostra che non vi è stata una violazione dell'articolo 113 c.p.c., bensì soltanto l'erroneo inserimento di un obiter dictum, giacché dal prosieguo della motivazione ben si intende che la corte territoriale (che naturalmente ha voluto sottrarsi da ogni ultrapetizione) ha invece deciso sulla domanda che ha identificato come proposta, cioè la domanda di manleva, il fatto che l'abbia rigettata d'altronde non incidendo in alcun modo. 2.2.5 Ad abundantiam, si rileva che la censura rimane generica, in quanto non indica come avrebbe dovuto il giudice esercitare il suo potere qualificatorio della domanda così da non riconoscerla domanda di manleva, vale a dire quale domanda avrebbe dovuto il giudice riconoscere proposta, fermo che la domanda avrebbe dovuto essere accoglibile giacché altrimenti non vi sarebbe stato l'interesse nella denuncia di un vizio di rito quale è quello della violazione dell'articolo 113 c.p.c. Il motivo va dunque interamente disatteso. 3. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4, c.p.c. violazione dei principi regolatori del processo e degli articoli 115 e 101 c.p.c.: si riprende l'argomento che il condominio non avrebbe contestato la domanda mossa nei suoi confronti dalla Busetti se non tardivamente modificando le conclusioni e che la corte avrebbe erroneamente imputato alla ricorrente di non avere "allegato in virtù di quale ragionamento dovrebbe operare tale garanzia". Si tratta, con somma evidenza, della riproposizione di tutti profili già presenti nel primo motivo e quindi già vagliati e disattesi. 4.1 Il terzo motivo denuncia "violazione ex art. 360 comma 1, n. 4 e 5" - rubrica palesemente incompleta - censurando i passi motivazionali relativi all'inesistenza di responsabilità del condominio che lo avvincesse alla responsabilità extracontrattuale della ricorrente e alla inesistenza quindi di una sua posizione di garante, per concludere che il condominio sarebbe stato garante in quanto "la polizza globale fabbricati legittima solo l'amministratore condominiale a chiamare in causa la compagnia". 4.2 Si è dinanzi, in parte, a una censura fattuale (quanto all'inesistenza, nella vicenda, della responsabilità del condominio), e, in parte, all'affermazione in modo apodittico che, poiché era stata stipulata la polizza che solo il condominio poteva far valere, il condominio era garante rispetto al condomino. Avere stipulato una polizza la cui fruizione sarebbe goduta da un terzo non significa, evidentemente, che si sia creato un rapporto di garanzia tra chi l'ha stipulato e il terzo, se non sussistono ulteriori elementi specifici in tal senso, ovvero se non emerga un negozio collegato tra chi stipula la polizza e il terzo. Più che di garanzia in tal caso, si nota per inciso, sarebbe peraltro da stipulare, affinché in ultima analisi il terzo fruisca dell'assicurazione, un negozio con il Ì./ terzo che attribuisca al condominio un obbligo di escutere la compagnia assicuratrice, così che la condotta del condominio ricada nell'inadempimento di tale negozio collegato. 4.3 Per mera completezza, si rammenta che la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 1, 20 agosto 1997 n. 7769, Cass. sez. 3, 4 maggio 2005 n. 9284 e Cass. sez. 3, 5 giugno 2007 n. 13058) da tempo insegna che, per stipulare un contratto di assicurazione ex articolo 1891 c.p.c., cioè per conto altrui o per conto di chi spetta, devono rispettarsi non solo le norme del contratto assicurativo ma anche quelle del contratto a favore di terzi ex articolo 1411 c.c., per cui il requisito dell'interesse va valutato, ai fini della validità del contratto, sia quanto alla posizione del terzo sia quanto alla posizione del contraente ex articolo 1411 c.c. (quest'ultimo interesse può essere anche di puro fatto), che qui sarebbe il condominio: valutazione che, nella fattispecie in esame, non è stata affatto considerata. Il motivo va dunque rigettato. 5.1 D quarto motivo denuncia violazione degli articoli 32 e 113 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c. Si richiama, come in precedenza, un passo estrapolato dalla motivazione - qui il seguente: "in mancanza di qualsivoglia causa giustificativa che possa sorreggere l'esperita domanda di manleva della stessa nei riguardi dell'Ente di gestione, l'appello incidentale non può trovare accoglimento" (pagina 12) - per dedurne che la stessa corte territoriale avrebbe identificato la causa giustificativa della domanda di manleva nell'operatività della polizza anche a favore del singolo condomino, identificazione che sarebbe stata "dapprima confermata e poi inspiegabilmente dimenticata", confliggendo pure con l'articolo 32 c.p.c.: infatti, ad avviso della ricorrente, solo la condanna del condominio a manlevare la condomina per la "richiesta di attivazione della polizza globale fabbricati" potrà consentire al condominio di azionare la garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice. z'ln Si riprendono poi argomenti relativi all'obbligo del giudicante di interpretare la domanda giudiziale ed eventualmente assegnarle una qualificazione diversa. 5.2 Il motivo, oltre a proporre nella parte finale la stessa doglianza della violazione dell'articolo 113 c.p.c. sopra già disattesa e ad inserire una non pertinente norma relativa alla competenza processuale - articolo 32 c.p.c. nella realtà del suo contenuto afferma in modo apodittico che sussiste nel caso in esame la causa della manleva, e che questa risiederebbe nella polizza. Il che è palesemente infondato, dato che, ut supra evidenziato, il contratto assicurativo de quo non è contratto per conto altrui o di chi spetta in difetto di esistenza di un interesse del contraente a stipularla, interesse che qui non è stato addotto e tantomeno dimostrato. Comunque, anche se il contratto fosse stato stipulato per conto della Busetti, obbligata nei suoi confronti sarebbe la compagnia, e non si vede come potrebbe sussistere allora una manleva a carico dello stipulante non avendo la Busetti agito verso la compagnia. E ciò a maggior ragione se si considera l'ulteriore asserto della ricorrente nel senso che il condominio, soltanto nel caso in cui sia condannato a manlevare, potrebbe poi azionare la "garanzia", rectius il contratto assicurativo: ciò presuppone, appunto, che il contratto sia stato stipulato ex articolo 1891 c.c., senza però indicarne minimamente i requisiti tra cui l'interesse della contraente a stipularlo ai sensi dell'articolo 1411 c.c. Anche questo motivo va pertanto disatteso. 6.1 Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché "violazione dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.". Ancora una volta si estrae dalla motivazione della pronuncia impugnata un passo: "Se ... si considera che ... l'appellante in via incidentale, nell'ambito delle sue difese, ha prospettato sostanzialmente una condotta inerte del medesimo (condominio: n.d.r.), creditore verso Axa del diritto all'indennizzo, da lui mai azionato, ne consegue come, secondo siffatta ricostruzione, la stessa, ipotesi, fosse tenuta eventualmente ad esperire altra differenziazione rispetto a quella di manleva azionata in concreto nei riguardi del Condominio" (sentenza, pagina 12). Si nega di avere prospettato una condotta inerte del condominio riprendendo alcuni dati fattuali dagli atti processuali, per affermare che l'unica sua condotta inerte rilevata sarebbe stata "l'omessa difesa ed opposizione alla domanda di garanzia e manleva", la quale avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere che condominio fosse d'accordo "a garantire" la Busetti. Si aggiunge infine che non sarebbe stata esperibile un'azione surrogatoria. 6.2 Quest'ultima questione della azione surrogatoria è radicalmente priva di interesse, in quanto costituisce un mero obiter dictum presente nella comparsa conclusionale del condominio, non essendo mai entrata nella regiudicanda un'azione surrogatoria. Nella parte iniziale del quinto motivo si riprende ictu ocu/i quel che già era stato versato nel primo, e già quindi disatteso, aggiungendo poi elementi fattuali, inammissibili e per di più non pertinenti. Sulla questione della mancata resistenza del condominio alla domanda della Busetti, infine, si è già detto più sopra vagliando il secondo motivo. L'intero quinto motivo, pertanto, non merita accoglimento. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, non essendosi difesi gli intimati. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
Sentenza Cassazione n. 31141/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris