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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03611/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9025-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 5629/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09025 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- RG 9025/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che ha annullato l'avviso di accertamento, accogliendo l'appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.

La controversia ha origine dalla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, Irpef anno 2007, per indebito utilizzo di componenti negativi di reddito derivanti da utili spettanti all'associato in partecipazione nella sua attività di rivendita di tabacchi, preso atto che per tale attività - per la quale occorreva una licenza personale intestata al titolare- vi era il divieto di stipulare un contratto di associazione in partecipazione; né avrebbe potuto detrarre componenti negativi di reddito derivanti dagli utili spettanti agli associati in partecipazione.

La CTR, premesso che l'avviso impugnato trova fondamento nell'abuso del diritto con finalità elusive, lo ha annullato perché non preceduto dalla richiesta di chiarimenti circa la presunta elusività, per mancata richiesta di chiarimenti alla contribuente tramite contraddittorio anticipato, e omessa indicazione dei motivi per cui sì ritenevano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis D.P.R. 600/73.

Richiama giurisprudenza che in tema di disciplina antielusiva ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento che non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente (Cass. n. 30770/2018; 2439/17; 2239/18), in violazione dell'art. 37 bis dpr 600/73.

Resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis co. 1,2,3, lett.

B) e art. 39 co. 1 lett.

C) D.P.R. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto di una serie di elementi contenuti nell'accertamento che dimostrano un utilizzo distorto del contratto di associazione in partecipazione al solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Rilevato che: if~_allapmposta, non attinente alla controversia in oggetto, Va rinviata la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria.t R rurl i Ci COLI, 12 i P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria Roma, 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9025-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 5629/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09025 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- RG 9025/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che ha annullato l'avviso di accertamento, accogliendo l'appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. La controversia ha origine dalla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, Irpef anno 2007, per indebito utilizzo di componenti negativi di reddito derivanti da utili spettanti all'associato in partecipazione nella sua attività di rivendita di tabacchi, preso atto che per tale attività - per la quale occorreva una licenza personale intestata al titolare- vi era il divieto di stipulare un contratto di associazione in partecipazione; né avrebbe potuto detrarre componenti negativi di reddito derivanti dagli utili spettanti agli associati in partecipazione. La CTR, premesso che l'avviso impugnato trova fondamento nell'abuso del diritto con finalità elusive, lo ha annullato perché non preceduto dalla richiesta di chiarimenti circa la presunta elusività, per mancata richiesta di chiarimenti alla contribuente tramite contraddittorio anticipato, e omessa indicazione dei motivi per cui sì ritenevano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis D.P.R. 600/73. Richiama giurisprudenza che in tema di disciplina antielusiva ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento che non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente (Cass. n. 30770/2018; 2439/17; 2239/18), in violazione dell'art. 37 bis dpr 600/73. Resiste con controricorso la contribuente. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis co. 1,2,3, lett. B) e art. 39 co. 1 lett. C) D.P.R. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto di una serie di elementi contenuti nell'accertamento che dimostrano un utilizzo distorto del contratto di associazione in partecipazione al solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Rilevato che: if~_allapmposta, non attinente alla controversia in oggetto, Va rinviata la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria.t R rurl i Ci COLI, 12 i P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria Roma, 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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