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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 12931/2026

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l TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani in composizionemonocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata daSaverio [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante quattro sentenze, rispettivamente emessa dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Trani e dal Tribunale stesso.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., limitatamente allesentenze indicate sub 1) e sub 2) della richiesta (sentenza n. 1027/24 del Tribunale di Tranidel 09/04/2024 e sentenza n. 110/19 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diTrani del 05/03/2019).3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.

Sotto tale profilo, lacritica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani in composizionemonocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata daSaverio [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante quattro sentenze, rispettivamente emessa dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Trani e dal Tribunale stesso.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., limitatamente allesentenze indicate sub 1) e sub 2) della richiesta (sentenza n. 1027/24 del Tribunale di Tranidel 09/04/2024 e sentenza n. 110/19 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diTrani del 05/03/2019).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, lacritica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris