CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 34123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20443-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AYALA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20443/2019 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 223/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/02/2019; R.G.N. 223/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 6 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Potenza, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, presso cui prestava servizio con la qualifica di dirigente, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di prima sistemazione nella misura originaria prevista nell’arco di un triennio dalla contrattazione collettiva, e non nella misura ridotta dall’Ente ritenuta dovuta a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 183/2011 di contenimento della spesa pubblica; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa dello Zangara sulla base del rilievo per cui la disposizione sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 nella parte in cui prevede l’immediata soppressione dei maggiori oneri per le amministrazioni deve essere interpretata come avente un ambito di efficacia più generale, così da rendere recessive, con efficacia immediata, le più favorevoli clausole della contrattazione collettiva, sicché l’art. 66, del CCNL dell’area VI della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 seguita a produrre i propri effetti nella predetta misura ridotta in coerenza con la finalità del contenimento della spesa pubblica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Zangara, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’INPS si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell’eventuale udienza; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi escludere in base al disposto della norma invocata l’abolizione dell’indennità di prima sistemazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. n. 836/1973 in relazione all’art. 12 delle preleggi, il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo della violazione del principio di uguaglianza per essere l’indennità di prima sistemazione negata ai dirigenti del parastato mentre continua ad essere erogata ai dirigenti statali; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 44, e 66, l. n. 183/2011 in relazione all’art. 12 delle preleggi, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa computato l’indennità di prima sistemazione secondo la disciplina a riguardo prevista per il personale statale anziché in base alla previsione in materia dettata dal contratto collettivo per i dirigenti del parastato; - che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione del parere reso dal Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che si assume avere valore di interpretazione autentica della disciplina contrattuale; - che con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 in relazione all’art. 1, comma 264, l. n. 266/2005, all’art. 74, l. n. 29/1993, all’art. 72, d.lgs. n. 165/2001 ed all’art. 12 delle preleggi, riproponendo la medesima censura di cui al terzo motivo sotto il diverso e più generale profilo dell’autonoma regolamentazione dei due comparti della pubblica amministrazione; - che l’impugnazione risulta meritevole di accoglimento nei sensi qui di seguito chiariti, essendo decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche gli enti diversi dallo Stato, qual è l’INP; - che, in particolare, non rileva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri», atteso che, per quanto non possa negarsi in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass.n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4, contenendo, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo Stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS; - che rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della Corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66), rientrando il comma 44 nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze», mentre il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65; - che, dunque, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa»; - che, dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo; il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; - che occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi; - che va, altresì evidenziato che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti,ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti; - che, di contro, non può essere attribuito valore interpretativo, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico», atteso che, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri; - che, del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria; - che, una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti, ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che l’Istituto ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte acco