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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23355/2026

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ella Corte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per la inammissibilità del ricorsoProcedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza di condanna a pena di giustizia emessa dal Tribunale diRovigo il 3 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rissaaggravata ex art. 588, comma secondo, cod. pen. (capo A) e di resistenza apubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 cod. pen. (capo B).2.

L’imputato ha proposto ricorso, affidato a due motivi.2.1.

Con il primo di essi, lamenta violazione di legge in relazione all’art.131-bis cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione.2.1.1 Quanto al reato di rissa aggravata di cui al capo A), il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto è stato motivato in terminitautologici, sul rilievo che ne difettino i presupposti, pur a fronte dell'analiticaesposizione, da parte dell’appellante, degli elementi costitutivi della causa di nonpunibilità, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.La pronuncia reiettiva è anche errata in diritto, in quanto fondata sull’unicorilievo di una personalità incline alla violazione delle norme, quale risulta dalledue condanne, successive al fatto, riportate dal ricorrente, cosicché viene adessere conferita alla causa di non punibilità una connotazione soggettiva (especial preventiva) che non le appartiene.Il richiamo alla “condotta susseguente al reato” non può riferirsi allacommissione di altri eventuali reati commessi successivamente a quello subiudice, scollegati ed ultronei rispetto ad esso, posto che i parametri normativirichiamati dall’art. 131-bis non fanno riferimento alla personalità del soggetto;tant’è che il legislatore, in detta disposizione, ha omesso ogni riferimento aldisposto dell’art. 133, comma secondo, cod. pen., mentre consente di valorizzareil profilo personologico nei limiti in cui vi sia abitualità del comportamentodelittuoso.2.1.2.

Quanto al reato di resistenza di cui al capo B), erroneamentel’esclusione è stata motivata in ragione della previsione ostativa, relativa aldelitto di resistenza, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n, 53,convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n.77.Risalendo il fatto alla data del 28 gennaio 2016, vi è stata applicazioneretroattiva di una disposizione sfavorevole che ha natura sostanziale.2.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica,reiterata ed infraquinquennale.Il diniego è motivato dai precedenti specifici da cui l’imputato risultagravato, che denoterebbero una perdurante inclinazione al delitto e maggiorepericolosità, anche in ragione delle circostanze e modalità del fatto, circostanze emodalità che tuttavia la Corte non ha precisato.In particolare, risulta incontestato che l’azione prese l’abbrivio dallacondotta della famiglia Lupi e che il [OSCURATO:PERSONA] ne subì l’aggressione.

Egli ha attintogli operanti nel tentativo di darsi alla fuga, impaurito dalla condotta dei suoiaggressori.Peraltro, anche le precedenti condanne sono relative a reaticontravvenzionali ovvero a reati della stessa indole, ma molto risalenti neltempo, siccome commessi tra il 1999 e il 2008.3.

Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si esopngono.2.

Il primo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico.2.1 Nella nuova formulazione della norma, all’esito delle modificheintrodotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai finidella esclusione della punibilità è possibile tenere conto – anche - delle condottesusseguenti al reato.Nell’assetto originario, la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.correlava l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalitàdella condotta e della esiguità del danno e del pericolo, da apprezzare inrelazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non invececon riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, richiamati dal primocomma dell'art. 133 cod. pen., includenti la condotta susseguente al reato.Inealtà, anche nel nuovo paradigma normativo, i parametri della tenuitàsono sempre quelli di cui al primo comma dell’art. 133 cod. pen., da apprezzare«anche in considerazione della condotta susseguente al reato», oltre che quellidella abitualità.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi,Rv. 283064, nelle more dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 e sullabase delle disposizioni dettate nella legge delega (art. 1, comma 21, legge 27settembre 2021, n. 134), hanno chiarito che i comportamenti successivi allacommissione del reato, al pari degli altri indicatori, ben possono «integrare nelcaso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazionenell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai finidell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spiadell'intensità dell'elemento soggettivo».Nella medesima linea, questa Corte ha ritenuto che la condottadell'imputato successiva alla commissione del reato non possa giustificare, essasola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod.pen., come novellato, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio,accanto a quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito delgiudizio complessivo sull'entità dell'offesa (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024,Nesca, Rv. 287336 – 01).2.2.

Tanto precisato, nel caso in esame, le condanne successive al fattoriportate dal ricorrente, non sono state valorizzate nella suindicata prospettiva diapprezzamento della lesività del fatto, ma come espressive di maggiore capacitàa delinquere, in violazione della corretta ermeneusi della norma e ciò, sia inrelazione al reato di cui al capo A), quanto in relazione al reato di cui al capo B).2.3.

Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte di appelloha tenuto conto della previsione ostativa, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l.14 giugno 2019, n, 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019,n.77.Tale previsione è stata rimossa della sentenza della Corte costituzionale n.172 del 2025, che, in epoca successiva ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.131-bis nella parte in cui si riferiva agli artt. 336 e 337 cod. pen.3.

Purtuttavia, il giudizio della Corte di appello non è stato ancoratoesclusivamente agli elementi censurati dalla difesa.Deve al riguardo considerarsi che, ai fini della applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è necessaria ladisamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Cc.

Rv.283044 – 01).Infine, sempre in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazionepuò risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudiced'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dalgiudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reatoe il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez.4, n. 27595 del 11/05/2022 Rv. 283420 – 01).Nel caso di specie, la non esiguità dell’offesa è stata compiutamentegiustificata alla luce delle diffuse considerazioni contenute nella motivazione, dacui emerge l’aggressività della condotta del ricorrente, che non si limitava atentare la fuga, come argomentato in ricorso, ma, anche dopo l’intervento deglioperanti, manifestava grande agitazione, tentava di divincolarsi dalla presa perseguitare a colpire i fratelli Luppi, e finiva con l’insultare e colpire fisicamente glistessi operanti; ciò che la Corte ha valutato, senza distonie logiche, comesignificativo di lesività della condotta, oltre che di inclinazione al delitto e dipericolosità dell’imputato.Con tali elementi il ricorso non si confronta, risultando conseguentementeinammissibile per aspecificità.4.

Quanto alla ulteriore censura, afferente al diniego di esclusione dellaaggravante della recidiva qualificata, il motivo è stato formulato solo con i motivinuovi e non è connesso con gli originari motivi di gravame, come sintetizzatinella sentenza impugnata.Come tale esso risulta inammissibile, in forza del principio per cui i motivinuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o ipunti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a normadell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (v. tra le altre, Sez. 6, n. 5447del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01, che ha ritenuto afferente adistinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilitàdell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilitàdi un’aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo.Il fatto che l’inammissibilità non sia stata rilevata in appello non neimpedisce il rilievo d’ufficio.Deve invero considerarsi che la inammissibilità dell'impugnazione nonrilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte dicassazione, quali che siano state le determinazioni cui il predetto giudice siapervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause diinammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio,in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep.2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01).5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per la inammissibilità del ricorsoProcedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza di condanna a pena di giustizia emessa dal Tribunale diRovigo il 3 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di rissaaggravata ex art. 588, comma secondo, cod. pen. (capo A) e di resistenza apubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 cod. pen. (capo B).2. L’imputato ha proposto ricorso, affidato a due motivi.2.1. Con il primo di essi, lamenta violazione di legge in relazione all’art.131-bis cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione.2.1.1 Quanto al reato di rissa aggravata di cui al capo A), il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto è stato motivato in terminitautologici, sul rilievo che ne difettino i presupposti, pur a fronte dell'analiticaesposizione, da parte dell’appellante, degli elementi costitutivi della causa di nonpunibilità, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.La pronuncia reiettiva è anche errata in diritto, in quanto fondata sull’unicorilievo di una personalità incline alla violazione delle norme, quale risulta dalledue condanne, successive al fatto, riportate dal ricorrente, cosicché viene adessere conferita alla causa di non punibilità una connotazione soggettiva (especial preventiva) che non le appartiene.Il richiamo alla “condotta susseguente al reato” non può riferirsi allacommissione di altri eventuali reati commessi successivamente a quello subiudice, scollegati ed ultronei rispetto ad esso, posto che i parametri normativirichiamati dall’art. 131-bis non fanno riferimento alla personalità del soggetto;tant’è che il legislatore, in detta disposizione, ha omesso ogni riferimento aldisposto dell’art. 133, comma secondo, cod. pen., mentre consente di valorizzareil profilo personologico nei limiti in cui vi sia abitualità del comportamentodelittuoso.2.1.2. Quanto al reato di resistenza di cui al capo B), erroneamentel’esclusione è stata motivata in ragione della previsione ostativa, relativa aldelitto di resistenza, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n, 53,convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n.77.Risalendo il fatto alla data del 28 gennaio 2016, vi è stata applicazioneretroattiva di una disposizione sfavorevole che ha natura sostanziale.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica,reiterata ed infraquinquennale.Il diniego è motivato dai precedenti specifici da cui l’imputato risultagravato, che denoterebbero una perdurante inclinazione al delitto e maggiorepericolosità, anche in ragione delle circostanze e modalità del fatto, circostanze emodalità che tuttavia la Corte non ha precisato.In particolare, risulta incontestato che l’azione prese l’abbrivio dallacondotta della famiglia Lupi e che il [OSCURATO:PERSONA] ne subì l’aggressione. Egli ha attintogli operanti nel tentativo di darsi alla fuga, impaurito dalla condotta dei suoiaggressori.Peraltro, anche le precedenti condanne sono relative a reaticontravvenzionali ovvero a reati della stessa indole, ma molto risalenti neltempo, siccome commessi tra il 1999 e il 2008.3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si esopngono.2. Il primo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico.2.1 Nella nuova formulazione della norma, all’esito delle modificheintrodotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai finidella esclusione della punibilità è possibile tenere conto – anche - delle condottesusseguenti al reato.Nell’assetto originario, la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.correlava l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalitàdella condotta e della esiguità del danno e del pericolo, da apprezzare inrelazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non invececon riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, richiamati dal primocomma dell'art. 133 cod. pen., includenti la condotta susseguente al reato.Inealtà, anche nel nuovo paradigma normativo, i parametri della tenuitàsono sempre quelli di cui al primo comma dell’art. 133 cod. pen., da apprezzare«anche in considerazione della condotta susseguente al reato», oltre che quellidella abitualità.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi,Rv. 283064, nelle more dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 e sullabase delle disposizioni dettate nella legge delega (art. 1, comma 21, legge 27settembre 2021, n. 134), hanno chiarito che i comportamenti successivi allacommissione del reato, al pari degli altri indicatori, ben possono «integrare nelcaso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazionenell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai finidell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spiadell'intensità dell'elemento soggettivo».Nella medesima linea, questa Corte ha ritenuto che la condottadell'imputato successiva alla commissione del reato non possa giustificare, essasola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod.pen., come novellato, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio,accanto a quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito delgiudizio complessivo sull'entità dell'offesa (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024,Nesca, Rv. 287336 – 01).2.2. Tanto precisato, nel caso in esame, le condanne successive al fattoriportate dal ricorrente, non sono state valorizzate nella suindicata prospettiva diapprezzamento della lesività del fatto, ma come espressive di maggiore capacitàa delinquere, in violazione della corretta ermeneusi della norma e ciò, sia inrelazione al reato di cui al capo A), quanto in relazione al reato di cui al capo B).2.3. Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte di appelloha tenuto conto della previsione ostativa, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l.14 giugno 2019, n, 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019,n.77.Tale previsione è stata rimossa della sentenza della Corte costituzionale n.172 del 2025, che, in epoca successiva ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.131-bis nella parte in cui si riferiva agli artt. 336 e 337 cod. pen.3. Purtuttavia, il giudizio della Corte di appello non è stato ancoratoesclusivamente agli elementi censurati dalla difesa.Deve al riguardo considerarsi che, ai fini della applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è necessaria ladisamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Cc. Rv.283044 – 01).Infine, sempre in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazionepuò risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudiced'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dalgiudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reatoe il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez.4, n. 27595 del 11/05/2022 Rv. 283420 – 01).Nel caso di specie, la non esiguità dell’offesa è stata compiutamentegiustificata alla luce delle diffuse considerazioni contenute nella motivazione, dacui emerge l’aggressività della condotta del ricorrente, che non si limitava atentare la fuga, come argomentato in ricorso, ma, anche dopo l’intervento deglioperanti, manifestava grande agitazione, tentava di divincolarsi dalla presa perseguitare a colpire i fratelli Luppi, e finiva con l’insultare e colpire fisicamente glistessi operanti; ciò che la Corte ha valutato, senza distonie logiche, comesignificativo di lesività della condotta, oltre che di inclinazione al delitto e dipericolosità dell’imputato.Con tali elementi il ricorso non si confronta, risultando conseguentementeinammissibile per aspecificità.4. Quanto alla ulteriore censura, afferente al diniego di esclusione dellaaggravante della recidiva qualificata, il motivo è stato formulato solo con i motivinuovi e non è connesso con gli originari motivi di gravame, come sintetizzatinella sentenza impugnata.Come tale esso risulta inammissibile, in forza del principio per cui i motivinuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o ipunti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a normadell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (v. tra le altre, Sez. 6, n. 5447del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01, che ha ritenuto afferente adistinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilitàdell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilitàdi un’aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo.Il fatto che l’inammissibilità non sia stata rilevata in appello non neimpedisce il rilievo d’ufficio.Deve invero considerarsi che la inammissibilità dell'impugnazione nonrilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte dicassazione, quali che siano state le determinazioni cui il predetto giudice siapervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause diinammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio,in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep.2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01).5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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