CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 38164/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 aprile 2021 il Tribunale di Novara ha negato la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], eseguito il 21 aprile 2021 dalla Sezione Polfer di Novara per il reato di detenzione illegale di stupefacenti. Ha rilevato il Giudice che l'arrestato non parlava e non comprendeva né la lingua italiana né quella inglese e che gli atti dell'arresto non erano stati tradotti nella lingua indiana, con conseguente illegittimità dell'arresto. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 143, 380, 382 386, 390, 391, 449 cod. proc. pen. Rileva che il diritto alla traduzione avrebbe dovuto essere commisurato ad effettive esigenze di difesa e all'esigenza di impedire un pregiudizio al medesimo. A fronte di ciò, il provvedimento impugnato faceva genericamente riferimento agli atti dell'arresto, ma senza indicare gli atti che avrebbero dovuto essere tradotti, fermo restando che l'imputato alloglotta che sia arrestato non ha diritto all'informazione di garanzia o all'informazione di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen., ma a quella di cui all'art. 386 cod. proc. pen. che può essere integrata in sede di convalida dell'arresto, come nel caso di specie, in cui era stato nominato un interprete. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento della mancata conoscenza della lingua italiana. Sul punto il Giudice si era limitato ad apodittiche affermazioni senza motivare il proprio convincimento e senza tener conto degli indici che conducevano all'opposta conclusione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in entrambe le sue articolazioni. 2. Cominciando dal secondo motivo, si rileva che il Giudice ha ritenuto che il soggetto arrestato non parlava e non comprendeva la lingua italiana, ma non ha spiegato su quali basi avesse tratto tale convincimento, a fronte di quanto diversamente emergeva dal verbale di identificazione e da quello di arresto, non potendosi in alcun modo desumere l'incapacità di comprensione dallo status di soggetto straniero e dovendosi per contro valutare tutti le evidenze disponibili, tra le quali, per quanto dedotto dal ricorrente ed emergente anche dal verbale dell'udienza di convalida, il fatto che l'arrestato fosse in Italia dal 2019, fosse in attesa di permesso di soggiorno con regolarizzazione della posizione in Italia e avesse rinunciato a far avvisare i familiari e l'ambasciata indiana. 3. E' peraltro dirimente la fondatezza del primo motivo. Va infatti rimarcato che il Giudice ha negato la convalida in ragione della mancata traduzione di atti relativi all'arresto, ma non ha specificato quali atti dovessero considerarsi rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e non ha dato conto di quale concreto pregiudizio il soggetto arrestato potesse aver subito alla luce del concreto andamento dell'udienza di convalida, volta a far luce sui presupposti legittimanti l'arresto. In particolare è stato correttamente segnalato dal ricorrente che all'arrestato non spettano specifiche comunicazioni se non quelle di cui all'art. 386 cod. proc. pen., che lo stesso Giudice, come emerge dal verbale di udienza, ha sottolineato essere state fornite, fermo restando che l'udienza si è svolta comunque alla presenza di un interprete, che l'arrestato ha interloquito in sede di identificazione e ha reso interrogatorio, formulando la propria linea difensiva. Va del resto aggiunto, sulla base di un principio consolidato, che «in tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti» (Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, dep. 2018, Gvidiani, Rv. 272659). Inoltre deve aggiungersi che il rilievo della mancata traduzione di atti va correlato al concreto rispetto del diritto di difesa, in quanto si manifesti un effettivo pregiudizio per le relative prerogative (Sez. 6, n. 22814 del 10/5/2016, Pannatier, Rv. 267941). Su tali basi risulta con evidenza l'erroneità del diniego della convalida, fondato sul generico presupposto della mancata traduzione degli atti dell'arresto. 4. Al contrario si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, da pronunciarsi senza rinvio, dovendosi riconoscere la sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]