CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11524/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37071/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la detenzione di marijuana; Rilevato che l'imputato presenta un primo motivo di ricorso relativo alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 625 n. 5 cod. pen., senza contraddittorio e un secondo motivo relativo al diniego delle generiche e all'applicazione della recidiva; Rilevato che il primo motivo non è coerente con la sentenza che ha a oggetto la violazione del [OSCURATO:PERSONA] degli stupefacenti e non il furto aggravato e che il secondo motivo è del tutto inconsistente avendo spiegato la Corte territoriale l'applicazione della recidiva per i numerosi precedenti penali e il diniego delle generiche per la gravità del fatto (detenzione di marijuana pari a 1.828 dosi) e la spregiudicatezza dimostrata (l'imputato si era avvalso dell'abitazione del fratello per nascondere lo stupefacente e aveva reso dichiarazioni confessorie e autoaccusatorie solo a processo avviato a carico del fratello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]