CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 dicembre 2023
Cassazione n. 29306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VI), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna emessa in data 11/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bologna rigettava i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva applicato ai predetti la misura 4 della custodia cautelare in carcere per plurime imputazioni di concorso in furto pluriaggravato in abitazione, nonché di due imputazioni di tentativo di furto pluriaggravato. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione Andrea e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 275, comma 3-bis e 275-bis, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, anche in relazione alla pena irroganda, quanto alla misura applicata, rispetto agli arresti domiciliari con mezzo di controllo e divieti di comunicazione, essendo la motivazione basata su elementi apodittici e privi di concreto appiglio, oltre che contrastante con la giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 292, comma e, lett. c-bis, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla omessa esplicitazione delle ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con altre misure, fondandosi la motivazione ad un mero richiamo di stile alla richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero, peraltro priva di argomentazioni sul punto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto del granitico ed incontestato compendio indiziario nei confronti di entrambi i ricorrenti, ricordando anche i numerosissimi precedenti penali e di polizia da cui i predetti risultano gravati, ha richiamato, dapprima, la valutazione dell'ordinanza genetica, a sua volta estremamente dettagliata in tema di esigenze cautelari, ed ha, quindi, in oltre cinque pagine di motivazione, affrontato e sviluppato la sussistenza "in elevato grado di intensità, di un concreto pericolo di recidiva specifica" nei confronti di entrambi i ricorrenti. Sono state valorizzate, in particolare, le modalità delle condotte, sintomatiche di un ormai consolidato e radicale, oltre che elevato, grado di professionalità criminale, con corrispondente ed intensa pericolosità sociale. In tal senso, è stato evidenziato come gli indagati avessero di mira persone vulnerabili quanto ad età, di cui studiavano accuratamente le abitudini di vita, organizzando delle vere e proprie spedizioni giornaliere, colpendo plurimi soggetti. Tali pratiche predatorie sono state, del tutto logicamente, ritenute manifestazione di una vera e propria scelta di vita. I detti elementi sono stati ritenuti rivelatori dell'attualità delle esigenze cautelari, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata in motivazione, secondo cui il requisito dell'attualità non va individuato nell'imminenza di specifiche opportunità nella ricaduta nel delitto, bensì in una valutazione prognostica circa la possibilità di condotte reiterative, nel caso in esame sussistente alla luce della naturale inesauribilità delle condotte di furto commesse. Quanto alla possibilità di misure meno afflittive, il provvedimento impugnato ha escluso quella degli arresti domiciliari, ravvisando nella stessa una componente di autodisciplina da escludere nel caso dei ricorrenti, sicuramente dotati della necessaria spregiudicatezza per approfittare degli intervalli tra un controllo e l'altro, oltre che in grado di organizzare attività predatorie con mezzi fraudolenti, attraverso strumenti informatici e telefonici, oltre che attraverso collegamenti con contesti criminali con i quali poter mantenere i contatti anche se ristretti nel domicilio, tanto anche alla stregua della vasta gamma di IDossibile attuazione delle condotte inerenti i delitti contro il patrimonio, con conseguente insufficienza anche delle modalità di controllo a distanza. A fronte di tale articolata e puntuale motivazione, i ricorsi risultano del tutto generici, privi di un reale confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, fondati sulla citazione di giurisprudenza di legittimità del tutto avulsa dalle specifiche considerazioni svolte dal Tribunale del riesame e, come tali, del tutto inammissibili. Ne discende, quindi, l'inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme